Art. 499 Intervento
Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire nella
esecuzione gli altri creditori, ancorche' non privilegiati.
Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di
esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la
dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede
il giudice competente per l'esecuzione.