Art. 545 Crediti impignorabili
Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di
alimenti e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui
determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di
sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti
per maternita', malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di
assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella
misura autorizzata dal pretore.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi
dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni
altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente
non puo' estendersi oltre la meta' dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali
disposizioni di legge.