Art. 547 Dichiarazione del terzo
Con dichiarazione all'udienza il terzo, personalmente o a mezzo di mandatario
speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si
trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e
le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine
perentorio fissato dal giudice.