1. La legge stabilisce i
casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e
determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2. Sono sempre soggetti a
ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti
con i quali il giudice decide sulla libertý personale e le sentenze (111 Cost
), salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di
giurisdizione o di competenza a norma dell`art. 28.
3. Il diritto di impugnazione
spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la
legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di
esse.
4. Per proporre
impugnazione Ë necessario avervi interesse.
5. L`impugnazione Ë
ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che
l`ha proposta. Se l`impugnazione Ë proposta a un giudice incompetente, questi
trasmette gli atti al giudice competente.