Art. 669 quaterdecies Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti
nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonche', in quanto compatibili, agli
altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi
speciali. L'articolo 669 septies si applica altresi' ai provvedimenti di
istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.
Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.