Art. 709-ter. – (Soluzione
delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per
la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio
della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il
giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è
competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito
del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In
caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al
minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento,
può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1)
ammonire il genitore inadempiente;
2)
disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti
del minore;
3) disporre il risarcimento dei
danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore
inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un
minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle
ammende.
I
provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi
ordinari