Art.
317-bis Esercizio della potestà
Al
genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
Se
il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà
spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le
disposizioni dell’art. 316. Se
i genitori non convivono l’esercizio della potestà spetta al genitore col quale
il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha
fatto il riconoscimento. Il giudice, nell’esclusivo interesse del figlio, può
disporre diversamente; può anche escludere dall’esercizio della potestà
entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il
genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull’istruzione,
sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.