Sez. 1, Sentenza n. 10273 del 28/05/2004 (Rv. 573243)

 

 

Il sequestro conservativo sui beni del coniuge obbligato a corrispondere all’altro coniuge un assegno di mantenimento, previsto dall’art. 156, sesto comma, cod.civ., non ha natura cautelare perché prescinde dal periculum in mora, ma soltanto funzione di garanzia dell’adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi. Pertanto il provvedimento - che per la sua particolare natura, determinata dai presupposti che ne legittimano la concessione e dalla finalità che persegue, può esser emanato anche dopo l’abrogazione dell’art. 673 cod. proc. civ. per effetto dell’art. 89 legge 26 novembre 1990 n. 353 - può esser domandato (o può esserne richiesto l’ampliamento), anche dopo la pronunzia giudiziale di separazione dei coniugi e la chiusura del giudizio di primo grado ogni qual volta l’inadempimento del coniuge obbligato si sia realizzato successivamente, con il limite della proposizione della relativa istanza nel rispetto del principio del contraddittorio.

 

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 156

COST ILLEGITTIMITÀ

 

Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89

 

Massime precedenti Conformi: N. 961 del 1992 Rv. 475495, N. 4323 del 1998 Rv. 514946, N. 4776 del 1998 Rv. 515351histunlisted