Sez. 1, Sentenza n. 10273 del 28/05/2004 (Rv. 573243)
Il sequestro conservativo sui
beni del coniuge obbligato a corrispondere all’altro coniuge un assegno di
mantenimento, previsto dall’art. 156, sesto comma, cod.civ., non ha natura
cautelare perché prescinde dal periculum
in mora, ma soltanto funzione di garanzia dell’adempimento degli obblighi
patrimoniali stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi. Pertanto il
provvedimento - che per la sua particolare natura, determinata dai presupposti
che ne legittimano la concessione e dalla finalità che persegue, può esser
emanato anche dopo l’abrogazione dell’art. 673 cod. proc. civ. per effetto
dell’art. 89 legge 26 novembre 1990 n. 353 - può esser domandato (o può esserne
richiesto l’ampliamento), anche dopo la pronunzia giudiziale di separazione dei
coniugi e la chiusura del giudizio di primo grado ogni qual volta
l’inadempimento del coniuge obbligato si sia realizzato successivamente, con il
limite della proposizione della relativa istanza nel rispetto del principio del
contraddittorio.
Riferimenti normativi: |
Cod. Civ. art. 156 |
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Massime precedenti Conformi:
N. 961 del 1992 Rv. 475495, N. 4323
del 1998 Rv.
514946, N. 4776 del 1998 Rv. 515351