Sez. 1, Sentenza n. 10813
del 04/12/1996 (Rv.
501034)
In tema di separazione personale dei coniugi, l'ordine al
terzo di versare direttamente agli aventi diritto parte delle somme di denaro
periodicamente dovute all'obbligato può estendersi anche all'assegno in favore
dei figli minori, nonostante l'art. 156 cod. civ. richiami il precedente art.
155 solo nel quarto comma (dove è prevista l'imposizione di idonee garanzie
reali e personali), in quanto l'assegno a favore del coniuge affidatario è di
regola comprensivo sia delle somme dovute a titolo di mantenimento del coniuge
privo di adeguati redditi propri, sia di quelle dovute a titolo di contributo
nel mantenimento della prole, e, quand'anche consista solo in quest'ultimo
contributo, rappresenta pur sempre un credito dell'altro coniuge e la sua
corresponsione da parte dell'obbligato si inserisce, necessariamente, nella
disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, salva restando la
destinazione delle relative somme.