Sez. 1, Sentenza n. 1095
del 14/02/1990 (Rv.
465344)
Presidente: BOLOGNA I. Estensore:
FINOCCHIARO A. P.M. LO CASCIO G. (CONF)
IL NON PUNTUALE ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO
DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE SEPARATO - ANCHE SE CON POCHI GIORNI DI RITARDO
RISPETTO ALLA SCADENZA IMPOSTA - LEGITTIMA, OVE TALE COMPORTAMENTO PROVOCHI
FONDATI DUBBI SULLA TEMPESTIVITÀ DEI FUTURI PAGAMENTI, L'EMANAZIONE DELL'ORDINE
AI TERZI, TENUTI A CORRISPONDERE ANCHE PERIODICAMENTE SOMME DI DENARO AL
CONIUGE OBBLIGATO, CHE UNA PARTE DI ESSE VENGA VERSATA DIRETTAMENTE ALL'AVENTE
DIRITTO, IN QUANTO LA FUNZIONE CHE ADEMPIE L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO VIENE AD
ESSERE FRUSTRATA ANCHE DA SEMPLICI RITARDI. ( CONF 7303/83, MASS N 431901).*