Sez. 1, Sentenza n. 12204
del 02/12/1998 (Rv.
521318)
In tema di assegno di mantenimento, la disposizione
legislativa di cui all'art. 156 cod. civ., per effetto della quale il giudice
può disporre, nel caso in cui eventuali terzi risultino obbligati a versare
(anche periodicamente) somme di danaro al coniuge onerato dell'assegno, che
"una parte" di tali somme venga versata direttamente all'avente
diritto, non può essere interpretata nel senso che un tale ordine debba
indefettibilmente avere ad oggetto solo una parte delle somme dovute dal terzo,
quale che in concreto ne sia la misura e quale che, in concreto, sia l'importo
dell'assegno di mantenimento, bensì nel senso (ed in armonia con il più ampio "blocco"
normativo costituito, "in subiecta materia", dagli artt. 148 e
seguenti cod. civ., dall'art. 8 della legge sul divorzio, dagli artt. 3 e 30
della Costituzione) che il giudice possa legittimamente disporre il pagamento
diretto dell'intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi
realizzi pienamente, l'assetto economico determinato in sede di separazione con
la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge
beneficiario (fattispecie nella quale al terzo datore di lavoro del coniuge
obbligato, tenuto a corrispondere a quest'ultimo una retribuzione pari ad un
milione di lire, era stato ordinato di versare l'intero importo al coniuge
avente diritto, e fino a concorrenza della somma di L. 2.400.000, che
costituiva l'importo dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di
separazione giudiziale).