Sez. 1, Sentenza n. 12309 del 06/07/2004 (Rv. 574168)
In tema di garanzie per il pagamento
dell'assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in
favore del quale la sentenza di separazione riconosca l'assegno di
mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell'iscrizione ipotecaria ai sensi
dell'art. 2818 cod. civ., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato,
resta sindacabile nel merito, onde la mancanza - originaria o sopravvenuta - di
tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il
vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere
del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle
condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione
ai sensi dell'art. 2884 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la
sentenza impugnata, la quale dal corretto adempimento del coniuge obbligato
aveva desunto un apprezzamento negativo circa il pericolo che egli potesse
sottrarsi in futuro all'adempimento stesso, ed aveva perciò ordinato la
cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno su
un immobile di proprietà esclusiva dell'obbligato).