Sez. 1, Sentenza n. 12309 del 06/07/2004 (Rv. 574168)

 

In tema di garanzie per il pagamento dell'assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l'assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2818 cod. civ., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile nel merito, onde la mancanza - originaria o sopravvenuta - di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale dal corretto adempimento del coniuge obbligato aveva desunto un apprezzamento negativo circa il pericolo che egli potesse sottrarsi in futuro all'adempimento stesso, ed aveva perciò ordinato la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno su un immobile di proprietà esclusiva dell'obbligato).