Sez. 1, Sentenza n. 1398 del 2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
(…)

Omissis

(…)
MOTIVI DELLA DECISIONE

(…)

Relativamente alla dedotta applicabilità all'assegno di separazione, ed all'ordine al terzo ex art. 156, sesto comma, c.c., dell'art. 8, comma 6, legge n. 898 del 1970, va invece osservato come sopra sia stato già precisato (2.1.) che l'applicabilità per analogia all'assegno di separazione della disciplina stabilita per quello divorzile può essere affermata esclusivamente in riferimento a quei profili per i quali si accerti che, ovviamente, manchi una specifica disciplina e che sussista l'eadem ratio che permetta l'estensione all'uno della regolamentazione stabilita per l'altro. Nel caso di specie la constatazione che una disciplina della distrazione in materia di separazione personale esiste e riguarda, tra l'altro, anche la misura della stessa (l'art. 8, comma 6, legge n. 898 del 1970 stabilisce quale limite "la metà delle somme dovute"; l'art. 156, sesto comma, c.c., fa riferimento ad "una parte di esse"), è sufficiente a fare escludere l'applicabilità per analogia della disposizione per la dirimente considerazione che non esiste la lacuna normativa che solo legittimerebbe il ricorso all'interpretazione analogica.

(…)