Sez. 1, Sentenza n. 19527
del 19/12/2003 (Rv.
569087)
In tema di assegno di mantenimento a seguito di separazione
personale tra coniugi, la richiesta di emissione dell'ordine a terzi, ai sensi
dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., di versamento diretto a proprio favore
di parte delle somme di denaro da essi dovute all'obbligato può essere proposta
per la prima volta anche nel corso del giudizio di secondo grado, trovando nel
caso applicazione il c.d. principio "rebus sic stantibus", purché
risulti sempre rispettato il principio del contraddittorio, a garanzia del
diritto di difesa del coniuge obbligato in sede di accertamento della sua
inadempienza.