Sez. 1, Sentenza n. 2153 del 12/04/1979 (Rv. 398497)

Presidente: DORSI V.  Estensore: SGROI R.  P.M. PEDACE F. (DIFF)

AL FINE DELL'INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE A CONOSCERE DELLA DOMANDA, CON LA QUALE UN CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, INVOCANDO IN SEDE DI COGNIZIONE ORDINARIA L'APPLICAZIONE DELL'ART 143 COD CIV, CHIEDA LA CONDANNA DELL'ALTRO CONIUGE AL PAGAMENTO DI UN ASSEGNO, A TITOLO DI MANTENIMENTO DI ESSO ATTORE E DI CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DI UN FIGLIO MINORE, SONO OPERANTI I COMUNI CRITERI DELLA COMPETENZA PER VALORE, I QUALI VANNO APPLICATI TENENDO CONTO CHE DETTA PRETESA NON INTRODUCE DUE AUTONOME RICHIESTE, CUMULABILI A NORMA DELL'ART 10 COD PROC CIV, MA UNA SOLA ISTANZA A TUTELA DI UN DIRITTO UNITARIO, ANCORCHE DA QUANTIFICARSI IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI PIU COMPONENTI DELLA FAMIGLIA. L'INDICATA CONTROVERSIA, INFATTI, NON RICADE NELL'AMBITO DI ALCUNA DELLE NORME CHE, IN MATERIA DI FAMIGLIA, PREVEDONO LA COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE, NE, IN PARTICOLARE, DI QUELLA DETTATA DALL'ART 148 SECONDO COMMA COD CIV, CHE REGOLA IL DIVERSO PROCEDIMENTO A COGNIZIONE SOMMARIA, IN TEMA DI DOVERI PATRIMONIALI DEI GENITORI VERSO I FIGLI E PER LA DIRETTA ASSEGNAZIONE ALL'AVENTE DIRITTO DI UNA QUOTA DEI REDDITI DOVUTI DA UN TERZO ALL'OBBLIGATO, OVVERO DI QUELLA DI CUI ALL'ART 38 SECONDO COMMA DISP ATT COD CIV, CHE OPERA NEL DIVERSO CAMPO DEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI NON CONTENZIOSI. ( V 381/72, MASS N 356278).*