CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - SENTENZA 6 novembre 2006, n. 23668



MASSIMA

L’art. 156, comma VI, c.c. prevede la facoltà, in capo al Giudice, di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Siffatta disposizione deve essere interpretata non già nel senso che un tale ordine debba indefettibilmente avere ad oggetto solo una parte delle somme dovute dal terzo, quale che in concreto ne sia la misura e quale che, in concreto, sia l’importo dell’assegno di mantenimento, bensì nel senso che il giudice possa legittimamente disporre il pagamento diretto dell’intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l’assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario.



CASUS DECISUS

Il Tribunale di Torre Annunziata accoglie il ricorso proposto da MRN e dispone la modifica delle condizioni della separazione consensuale della stessa dal marito GS ordinando al Ministero dell'economia e delle finanze, erogatore dello stipendio percepito da quest'ultimo, di versare direttamente alla ricorrente l'importo dell'assegno mensile dovutole dal coniuge. A sostegno della pretesa l'ex coniuge allega la mancanza di puntualità e regolarità nella esecuzione dei pagamenti da parte dell'ex marito. La Suprema Corte convalida la scelta del giudici campano



PRECEDENTI

Conforme

Difforme

Cass., sent. n. 12204 del 1998

 



ANNOTAZIONE

L’art. 156, sesto comma, cod. civ. attribuisce al giudice la possibilità, oltre che di disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato, di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. In materia, la Suprema Corte ha più volte rilevato che la richiamata disposizione deve essere interpretata non già nel senso che un tale ordine debba indefettibilmente avere ad oggetto solo una parte delle somme dovute dal terzo, quale che in concreto ne sia la misura e quale che, in concreto, sia l’importo dell’assegno di mantenimento, bensì nel senso che il giudice possa legittimamente disporre il pagamento diretto dell’intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l’assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario.



TESTO DELLA SENTENZA

 

CASS. CIV.- SEZ. I- 6 novembre 2006, n. 23668- Pres. Luccioli - est. San Giorgio

 

Svolgimento del processo

1.  -Il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento del ricorso proposto da Maria Rosaria Napoletano, dispose la modifica delle condizioni della separazione consensuale della stessa dal marito Giovanni Savarese, risalente al mese di ottobre 2001, ordinando al Ministero dell'economia e delle finanze, erogatore dello stipendio percepito da quest'ultimo, di versare direttamente alla ricorrente l'importo dell'assegno mensile di euro 568,10, dovutole dal coniuge.

2.  - Questi propose reclamo alla Corte d'appello dì Napoli, deducendo, per quanto rileva nella presente sede, di non essersi reso inadempiente rispetto alla obbligazione avente ad oggetto il versamento del predetto assegno in favore della moglie, essendo incorso solo in qualche occasionale ritardo nel pagamento a mezzo di vaglia postale.

 

3.  - La Corte adita, con decreto depositato il 6 maggio 2003, rilevato che la mancanza di puntualità e regolarità nella esecuzione dei pagamenti in questione, emergente dalle ricevute dei vaglia postali, induceva a condividere i dubbi avanzati dal Tribunale circa la regolarità dei versamenti futuri, e che ben potevano i reiterati ritardi o inadempimenti anche parziali essere posti a base dell'esercizio, ex art. 156, sesto comma, cod.civ., del potere di ordinare il versamento diretto dell'assegno all'avente diritto da parte del datore di lavoro del coniuge obbligato, non richiedendo la predetta norma la gravità dell'inadempimento, confermò la decisione del Tribunale.

4.  - Avverso tale decreto ricorre per cassazione il Savarese, sulla base di due motivi. L'intimata non si è costituita nel giudizio.   

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 156, sesto comma, cod. civ.  La formulazione della invocata disposizione codicistica lascerebbe intendere,  secondo  il ricorrente, che l'imposizione dell'ordine di pagamento da parte di terzi dell'importo dell'assegno di mantenimento debba essere oggetto di prudente apprezzamento del giudice, il quale non potrebbe prescindere, nella valutazione circa la opportunità della emissione di tale ordine, dalla comparazione tra le ragioni della richiesta da parte dell'avente diritto e quelle del ritardo nell'adempimento. La Corte di merito non avrebbe affatto compiuto una siffatta valutazione,  limitandosi  ad affermare la irregolarità dell'adempimento e ad avanzare dubbi sulla esattezza e puntualità dei futuri versamenti sulla sola base del ritardo nella corresponsione di alcune mensilità.

2. - Con il secondo motivo, si lamenta omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte territoriale avrebbe omesso ogni considerazione in ordine agli impegni già assunti dal Savarese con terzi ed all'elemento psicologico della condotta dello stesso, limitandosi, al fine di valutare la opportunità dell'applicazione della disposizione dell'art. 156, sesto comma, cod.civ., alla verifica della puntualità dei pagamenti, senza neanche considerare che la ulteriore costrizione cui il ricorrente era stato sottoposto finiva per pregiudicare un rapporto coniugale che non era cessato per effetto della sola separazione.

3. - I motivi, che, in quanto collegati da una intima connessione logica, vanno esaminati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.

4.1. - L'art- 156, sesto comma, cod. civ. attribuisce al giudice la possibilità, oltre che di disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato, di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Questa Corte ha, al riguardo, rilevato che la richiamata disposizione deve essere interpretata non già nel senso che un tale ordine debba indefettibilmente avere ad oggetto solo una parte delle somme dovute dal terzo, quale che in concreto ne sia la misura e quale che, in concreto, sia l'importo dell'assegno di mantenimento, bensì nel senso {ed in armonia con il più ampio "blocco" normativo costituito, in subiecta materia, dagli artt. 148 e seguenti cod. civ., dall'art. 8 della legge sul divorzio, dagli artt. 3 e 30 della Costituzione) che il giudice possa legittimamente disporre il pagamento diretto dell'intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l'assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario (Cass., sent. n. 12204 del 1998}.

Il quadro esegetico si completa con l'affermazione - riferita da questa Corte all'altra ipotesi prevista dallo stesso art. 156, sesto comma, cod. civ., quella del sequestro di beni dell'obbligato, ma applicabile anche a quella che ne occupa, accomunata alla prima nella formulazione della norma e nella finalità, ad entrambe le ipotesi sottesa, della assicurazione  dell'adempimento  della  obbligazione  concernente  la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge avente diritto - della subordinazione della facoltà del giudice di ordinare la misura di cui si tratta all'inadempimento dell'obbligato, ma non anche alla gravità dello stesso o all'intento di eludere l'obbligo (Cass., sent. n. 4861 del 1989).

4.2.   - La richiamata esegesi del disposto dell'art. 156, sesto comma, cod. civ, porta a negare ogni fondamento alla ipotesi ermeneutica avanzata dal ricorrente, secondo il quale l'esercizio del potere discrezionale del giudice di ordinare a terzi il versamento diretto all'avente diritto di somme di danaro che costoro siano tenuti a corrispondere all'obbligato postulerebbe la comparazione tra le ragioni della richiesta in tal senso avanzata dall'avente diritto e quelle dell'inadempimento.

In realtà, il prudente apprezzamento del giudice va esercitato con riguardo alla valutazione della idoneità dei comportamenti dell'obbligato a frustrare la finalità dell'assegno di mantenimento, e non, invece, alla considerazione delle esigenze dell'obbligato.

4.3,   - Nella specie, la Corte partenopea ha fornito una esaustiva motivazione delle ragioni della ritenuta correttezza dell'uso da parte del Tribunale di Torre Annunziata del potere attribuito al giudice dal ricordato art. 156, sesto comma, cod. civ. . Al riguardo, essa ha analiticamente, e puntigliosamente, ricostruito, attraverso la documentazione esistente agli atti, le modalità dei pagamenti effettuati dal Savarese alla Napoletano, rilevando che era stato omesso il versamento relativo al mese di novembre 2001, peraltro recuperato con doppio versamento nel successivo mese di dicembre, e che era poi stata versata una somma inferiore a quella dovuta nei mesi di gennaio e febbraio 2 002, con parziale recupero nel successivo mese di marzo; ed, ancora, che era stato versato meno del dovuto nei mesi di maggio, giugno e luglio, con recupero solo parziale con un versamento nel mese di agosto, un altro, di importo maggiore, nel mese di ottobre, ed un altro modesto versamento nel mese di novembre, sicché complessivamente nei tredici mesi dall'ottobre 2002, nel quale era stato eseguito il primo all'ottobre 2003, a fronte di versamenti dovuti per euro 7385,30, erano stati versati solo euro 6.456,30.

La Corte ha poi osservato che, successivamente, essendo maturata la prima rivalutazione dell'assegno (passato, quindi, ad euro 582,30), il Savarese non solo aveva omesso di provvedere al versamento delle somme non corrisposte per l'anno precedente, ma aveva anche cominciato ad eseguire, peraltro con cadenza incostante, versamenti di entità variabile (euro 600,00 nel mese di dicembre, euro 560,00 nel mese di gennaio 2003, euro 600,00 nel successivo mese di febbraio, euro 560,00 nel mese di marzo) . Dagli indicati elementi la Corte territoriale ha, con apprezzamento insindacabile nella presente sede di legittimità siccome congruamente e logicamente motivato, tratto il convincimento della condivisibilità di quei dubbi circa la esattezza e regolarità del futuro adempimento della obbligazione a carico del Savarese, che avevano indotto il Tribunale di Torre Annunziata ad adottare la misura contestata.

5. - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendo stata spiegata attività difensiva dalla intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso