CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE -
SENTENZA 6 novembre 2006, n. 23668 |
MASSIMA
L’art. 156, comma VI, c.c. prevede la
facoltà, in capo al Giudice, di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere,
anche periodicamente, somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse
venga versata direttamente agli aventi diritto. Siffatta disposizione deve
essere interpretata non già nel senso che un tale ordine debba
indefettibilmente avere ad oggetto solo una parte delle somme dovute dal
terzo, quale che in concreto ne sia la misura e quale che, in concreto, sia
l’importo dell’assegno di mantenimento, bensì nel senso che il giudice possa legittimamente disporre
il pagamento diretto dell’intera somma dovuta dal terzo, quando questa
non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l’assetto economico determinato in
sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il
diritto del coniuge beneficiario. |
CASUS DECISUS
Il Tribunale di Torre Annunziata
accoglie il ricorso proposto da MRN e dispone la modifica delle condizioni
della separazione consensuale della stessa dal marito GS ordinando al Ministero
dell'economia e delle finanze, erogatore dello stipendio percepito da
quest'ultimo, di versare direttamente alla ricorrente l'importo dell'assegno
mensile dovutole dal coniuge. A sostegno della pretesa l'ex coniuge
allega la mancanza di puntualità e regolarità nella esecuzione dei pagamenti
da parte dell'ex marito. La Suprema Corte convalida la scelta del giudici
campano |
PRECEDENTI
Conforme |
Difforme |
Cass., sent. n. 12204 del 1998 |
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ANNOTAZIONE
L’art. 156, sesto comma, cod. civ.
attribuisce al giudice la possibilità, oltre che di disporre il sequestro di
parte dei beni del coniuge obbligato, di ordinare ai terzi, tenuti a
corrispondere, anche periodicamente, somme di denaro all’obbligato, che una
parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. In materia, la
Suprema Corte ha più volte rilevato che la richiamata disposizione deve
essere interpretata non già nel senso che un tale ordine debba
indefettibilmente avere ad oggetto solo una parte delle somme dovute dal
terzo, quale che in concreto ne sia la misura e quale che, in concreto, sia
l’importo dell’assegno di mantenimento, bensì nel senso che il giudice possa
legittimamente disporre il pagamento diretto dell’intera somma dovuta dal
terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l’assetto
economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in
concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario. |
TESTO DELLA SENTENZA
CASS. CIV.- SEZ. I- 6 novembre 2006, n. 23668- Pres. Luccioli -
est. San Giorgio Svolgimento
del processo 1. -Il Tribunale
di Torre Annunziata, in accoglimento del ricorso proposto da Maria
Rosaria Napoletano, dispose la modifica delle condizioni della separazione consensuale della stessa dal marito
Giovanni Savarese, risalente al
mese di ottobre 2001, ordinando al Ministero dell'economia e delle finanze, erogatore dello stipendio percepito da quest'ultimo, di versare direttamente alla
ricorrente l'importo dell'assegno
mensile di euro 568,10, dovutole dal coniuge. 2. - Questi propose
reclamo alla Corte d'appello dì Napoli, deducendo, per quanto rileva nella
presente sede, di non essersi reso inadempiente rispetto alla obbligazione
avente ad oggetto il versamento del predetto assegno in favore della moglie, essendo
incorso solo in qualche occasionale
ritardo nel pagamento a mezzo di vaglia postale. 3. - 4. - Avverso tale decreto ricorre per
cassazione il Savarese, sulla base di due
motivi. L'intimata non si è costituita nel giudizio. Motivi
della decisione 1. -
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione ed erronea applicazione
dell'art. 156, sesto comma, cod. civ.
La formulazione della invocata disposizione codicistica lascerebbe
intendere, secondo il ricorrente, che l'imposizione
dell'ordine di pagamento da parte di terzi dell'importo dell'assegno di mantenimento
debba essere oggetto di prudente
apprezzamento del giudice, il quale non potrebbe prescindere, nella
valutazione circa la opportunità della emissione di tale ordine, dalla comparazione tra le ragioni della
richiesta da parte dell'avente diritto
e quelle del ritardo nell'adempimento. 2. - Con il secondo
motivo, si lamenta omessa ed insufficiente motivazione
circa un punto decisivo della controversia. 3. - I motivi, che, in
quanto collegati da una intima connessione logica, vanno esaminati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento. 4.1.
- L'art- 156, sesto comma, cod. civ. attribuisce al giudice la possibilità,
oltre che di disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato,
di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente,
somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente
agli aventi diritto. Questa Corte ha, al
riguardo, rilevato che la richiamata disposizione deve essere interpretata non già nel senso che un tale ordine debba indefettibilmente avere ad oggetto solo una
parte delle somme dovute dal
terzo, quale che in concreto ne sia la misura e quale che, in concreto, sia l'importo dell'assegno di
mantenimento, bensì nel senso {ed in armonia con il più ampio
"blocco" normativo costituito, in subiecta materia, dagli
artt. 148 e seguenti cod. civ., dall'art. 8 della legge sul divorzio, dagli
artt. 3 e 30 della Costituzione) che il
giudice possa legittimamente disporre il pagamento diretto dell'intera
somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l'assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in
concreto, ha quantificato il diritto
del coniuge beneficiario (Cass., sent. n. 12204 del 1998}. Il
quadro esegetico si completa con l'affermazione - riferita da questa Corte
all'altra ipotesi prevista dallo stesso art. 156, sesto comma, cod. civ.,
quella del sequestro di beni dell'obbligato, ma applicabile anche a quella
che ne occupa, accomunata alla prima nella formulazione della norma e nella finalità, ad
entrambe le ipotesi sottesa, della assicurazione dell'adempimento
della obbligazione concernente la corresponsione
dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge avente diritto - della subordinazione della facoltà
del giudice di ordinare la misura di cui si tratta all'inadempimento
dell'obbligato, ma non anche alla
gravità dello stesso o all'intento di eludere l'obbligo (Cass., sent.
n. 4861 del 1989). 4.2. - La richiamata esegesi del
disposto dell'art. 156, sesto comma, cod. civ, porta a negare ogni
fondamento alla ipotesi ermeneutica avanzata dal ricorrente, secondo il quale
l'esercizio del potere discrezionale del giudice di ordinare a terzi il versamento
diretto all'avente diritto di somme di danaro che costoro siano
tenuti a corrispondere all'obbligato postulerebbe la comparazione tra le
ragioni della richiesta in tal senso avanzata dall'avente diritto e quelle
dell'inadempimento. In realtà, il prudente apprezzamento
del giudice va esercitato con riguardo alla valutazione della idoneità dei comportamenti
dell'obbligato a frustrare la finalità dell'assegno di mantenimento, e non,
invece, alla considerazione delle esigenze
dell'obbligato. 4.3, - Nella specie, 5. -
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non v'è luogo a provvedere
sulle spese del presente giudizio, non essendo stata spiegata attività difensiva dalla
intimata. P.Q.M. |