Sez. 1, Sentenza n. 2533
del 07/07/1976 (Rv.
381334)
Presidente: NOVELLI T.
Estensore: BORRUSO R.
SE IL DECRETO DI CUI ALL'ART 8,
TERZO COMMA, DELLA LEGGE N 898 DEL 1970, CONTENENTE L'ORDINE CHE UNA QUOTA DEI
REDDITI DEL CONIUGE DIVORZIATO VENGA PAGATA DIRETTAMENTE ALL'ALTRO, VIENE RICHIESTO
IN UN GIUDIZIO SUCCESSIVO A QUELLO DI DIVORZIO, IL GIUDICE COMPETENTE NON E
QUELLO CHE HA PRONUNCIATO IL DIVORZIO, MA DEVE DETERMINARSI SECONDO LE NORME
COMUNI. E LA COMPETENZA NON PUO DETERMINARSI CON RIGUARDO ALLA RESIDENZA DEL
TERZO OBBLIGATO A PAGARE POICHE, NONOSTANTE LA NATURA ESPROPRIATIVA DEL
DECRETO, EGLI NON PARTECIPA AL GIUDIZIO, COME AVVIENE NELL'ESPROPRIAZIONE DI
CREDITI PRESSO TERZI (DOVENDO COSI RICONOSCERSI AL PROVVEDIMENTO NATURA ANALOGA
ALLA CESSIONE VOLONTARIA DEL CREDITO, CHE SI ATTUA, APPUNTO, EX ART 1260 COD
CIV, SENZA IL CONSENSO DEL DEBITORE), NE PUO DETERMINARSI EX ART 20 COD PROC
CIV, AVENDO LA DOMANDA COME OGGETTO NON L'ADEMPIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE MA
L'ADOZIONE D'UN ATTO ESPROPRIATIVO, BENSI DEVE DETERMINARSI CON RIGUARDO ALLA
RESIDENZA DEL CONIUGE CONVENUTO (FORO GENERALE DELLE PERSONE FISICHE: ART 18
COD PROC CIV).*