Sez. 1, Sentenza n. 3595
del 18/07/1978 (Rv.
393098)
L'ART 8, TERZO COMMA DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1970 N 898, IL
QUALE CONSENTE CHE IL GIUDICE DEL DIVORZIO, CON RIGUARDO AGLI OBBLIGHI
PATRIMONIALI DI CUI AGLI ARTT 5 E 6 DELLA LEGGE MEDESIMA, ORDINI IL DIRETTO
VERSAMENTO AL CREDITORE, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL DEBITORE, DI UNA
QUOTA NON SOLO DELLO STIPENDIO O DELLA PENSIONE MA ANCHE DI QUALSIASI ALTRA
COMPETENZA SPETTANTE IN VIA CONTINUATIVA IN FORZA DEL RAPPORTO DI LAVORO, TROVA
PIENA APPLICAZIONE ANCHE IN IPOTESI DI RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO,AL CUI
RIGUARDO RESTA PRECLUSA L'OPERATIVITA DEI LIMITI ALLA SEQUESTRABILITA E
PIGNORABILITA DI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, PREVISTI DAL DPR 5 GENNAIO 1950 N 180. ( V 1828/76, MASS N
380614).*