Sez. 1, Sentenza n. 3817
del 11/04/1991 (Rv.
471628)
Con riguardo al soddisfacimento del credito inerente
all'assegno di divorzio, mediante versamenti diretti di terzi debitori del
coniuge obbligato, l'art. 8 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo
riformulato dall'art. 12 della legge 6 marzo 1987 n. 74, si riferisce a tutti
coloro che siano tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro, e,
quindi, include anche l'INPS, in relazione all'erogazione di trattamenti
pensionistici (inclusione peraltro già evincibile dal testo originario di detta
norma).