Sez. 1, Sentenza n. 410 del 27/01/1977 (Rv. 383958)

Presidente: IANNUZZI AM.  Estensore: SANDULLI R. 

 

L'ART 8 PRIMO COMMA DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1970 N 898, SULLA DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO, IL QUALE CONSENTE AL GIUDICE DI IMPORRE IDONEA GARANZIA, REALE O PERSONALE, A CARICO DEL CONIUGE TENUTO AGLI ADEMPIMENTI PATRIMONIALI DI CUI AGLI ARTT 5 E 6 DELLA LEGGE MEDESIMA, NON AUTORIZZA ANCHE UNA PRONUNCIA DI SCELTA E DI COSTITUZIONE DIRETTA DI UNA DETERMINATA GARANZIA. NE CONSEGUE CHE IL GIUDICE, OVE INTENDA ESERCITARE DETTO POTERE, PUO SOLO ORDINARE GENERICAMENTE LA PRESTAZIONE DI GARANZIA, MENTRE RIMANE AFFIDATA AL DEBITORE, AI SENSI DELL'ART 1179 COD CIV, LA SCELTA E LA CONCRETA COSTITUZIONE DI UN'ADEGUATA CAUTELA REALE O PERSONALE.*