Sez. 1, Sentenza n. 410
del 27/01/1977 (Rv.
383958)
Presidente: IANNUZZI AM. Estensore:
SANDULLI R.
L'ART 8 PRIMO COMMA DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1970 N
898, SULLA DISCIPLINA DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO, IL QUALE
CONSENTE AL GIUDICE DI IMPORRE IDONEA GARANZIA, REALE O PERSONALE, A CARICO DEL
CONIUGE TENUTO AGLI ADEMPIMENTI PATRIMONIALI DI CUI AGLI ARTT 5 E 6 DELLA LEGGE
MEDESIMA, NON AUTORIZZA ANCHE UNA PRONUNCIA DI SCELTA E DI COSTITUZIONE DIRETTA
DI UNA DETERMINATA GARANZIA. NE CONSEGUE CHE IL GIUDICE, OVE INTENDA ESERCITARE
DETTO POTERE, PUO SOLO ORDINARE GENERICAMENTE LA PRESTAZIONE DI GARANZIA,
MENTRE RIMANE AFFIDATA AL DEBITORE, AI SENSI DELL'ART 1179 COD CIV, LA SCELTA E
LA CONCRETA COSTITUZIONE DI UN'ADEGUATA CAUTELA REALE O PERSONALE.*