Sez. 1, Sentenza n. 4391
del 10/04/1992 (Rv.
476722)
L'art. 8, primo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898,
nel prevedere che il Tribunale che pronuncia lo scioglimento e la cessazione
degli effetti civili del matrimonio può imporre all' obbligato di prestare
idonea garanzia reale e personale, se esiste pericolo che egli possa sottrarsi
all'adempimento, assegna al giudice del divorzio ampio potere discrezionale
nella valutazione della idoneità, per forma e modalità di prestazione, della
garanzia medesima, la quale può ben consistere nella fideiussione prestata da
soggetto solvibile (nella specie istituto di credito di diritto pubblico), ne'
l'identità della garanzia fideiussoria può ritenersi esclusa dall'eventuale
pattuizione della preventiva esclusione a norma dell'art. 1944 cod. civ., se la
fideiussione, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in
sede di legittimità, rimane sufficiente a garantire l'adempimento da parte del
fideiussore o del debitore principale.