Sez. 1, Sentenza n. 4391 del 10/04/1992 (Rv. 476722)

 

L'art. 8, primo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel prevedere che il Tribunale che pronuncia lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all' obbligato di prestare idonea garanzia reale e personale, se esiste pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento, assegna al giudice del divorzio ampio potere discrezionale nella valutazione della idoneità, per forma e modalità di prestazione, della garanzia medesima, la quale può ben consistere nella fideiussione prestata da soggetto solvibile (nella specie istituto di credito di diritto pubblico), ne' l'identità della garanzia fideiussoria può ritenersi esclusa dall'eventuale pattuizione della preventiva esclusione a norma dell'art. 1944 cod. civ., se la fideiussione, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, rimane sufficiente a garantire l'adempimento da parte del fideiussore o del debitore principale.