Sez. 1, Sentenza n. 4861 del
15/11/1989 (Rv. 464228)
Presidente: BOLOGNA I.
Estensore: FINOCCHIARO A. P.M. LEO A. (CONF)
IN TEMA DI RAPPORTI
PATRIMONIALI FRA I CONIUGI SEPARATI, L'ART. 156 SESTO COMMA COD. CIV.,
NELL'ACCORDARE AL GIUDICE IL POTERE DI DISPORRE, SU RICHIESTA DELL'AVENTE
DIRITTO, IL SEQUESTRO DI PARTE DEI BENI DELL'OBBLIGATO ALL'ASSEGNO DI
MANTENIMENTO, SUBORDINA LA RELATIVA FACOLTĄ ALL'INADEMPIENZA DI DETTO
OBBLIGATO, MA NON RICHIEDE ANCHE LA GRAVITĄ DELL'INADEMPIMENTO O L'INTENTO DI
SOTTRARRE QUEI BENI, E NEMMENO ESIGE CHE IL CREDITORE NON SIA IN GRADO DI ACQUISIRE
ALTRA ANALOGA GARANZIA ATTRAVERSO ISCRIZIONE D'IPOTECA.
Riferimenti normativi: |
Cod. Civ. art. 156 |