Sez. 1, Sentenza n. 5184 del 29/11/1977 (Rv. 388813)

 

IL PRIMO COMMA DELL'ART 8 DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N 898, NEL PRESCRIVERE CHE IL TRIBUNALE, RAVVISANDO UN PERICOLO DI INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI PRECEDENTI ARTT 5 E 6, PUO IMPORRE ALL'OBBLIGATO DI PRESTARE IDONEA GARANZIA REALE O PERSONALE, CONFERISCE AL GIUDICE UN POTERE DISCREZIONALE, DA ESERCITARSI MEDIANTE LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ACQUISITI E, IN PARTICOLARE, DI QUELLI CHE CONCERNONO TALI GARANZIE. OVE IL GIUDICE NON ABBIA RITENUTO DI AVVALERSI DI TALE POTERE, LA SENTENZA DI DIVORZIO COSTITUISCE PUR SEMPRE TITOLO PER L'ISCRIZIONE DELL'IPOTECA GIUDIZIALE AI SENSI DELL'ART 2818 COD CIV, NEL QUAL CASO LA VALUTAZIONE DEL PERICOLO E RIMESSA ALLA PARTE INTERESSATA. ( CONF 3155/76, MASS N 381929, SULLA PRIMA PARTE).*