Sez. 1, Sentenza n. 5184
del 29/11/1977 (Rv.
388813)
IL PRIMO COMMA DELL'ART 8 DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1970, N
898, NEL PRESCRIVERE CHE IL TRIBUNALE, RAVVISANDO UN PERICOLO DI INADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI PRECEDENTI ARTT 5 E 6, PUO IMPORRE ALL'OBBLIGATO DI
PRESTARE IDONEA GARANZIA REALE O PERSONALE, CONFERISCE AL GIUDICE UN POTERE
DISCREZIONALE, DA ESERCITARSI MEDIANTE LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ACQUISITI
E, IN PARTICOLARE, DI QUELLI CHE CONCERNONO TALI GARANZIE. OVE IL GIUDICE NON
ABBIA RITENUTO DI AVVALERSI DI TALE POTERE, LA SENTENZA DI DIVORZIO COSTITUISCE
PUR SEMPRE TITOLO PER L'ISCRIZIONE DELL'IPOTECA GIUDIZIALE AI SENSI DELL'ART
2818 COD CIV, NEL QUAL CASO LA VALUTAZIONE DEL PERICOLO E RIMESSA ALLA PARTE
INTERESSATA. ( CONF 3155/76, MASS N 381929, SULLA PRIMA PARTE).*