Sez. 1, Sentenza n. 5696
del 12/11/1984 (Rv.
437373)
I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI, ADOTTATI DAL
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE O DAL GIUDICE ISTRUTTORE NEL PROCEDIMENTO DI
SEPARAZIONE PERSONALE A NORMA DELL'ART. 708 COD. PROC. CIV., SONO SOGGETTI, IN
DIFETTO DI SPONTANEO ADEMPIMENTO, AD ESECUZIONE COATTIVA IN VIA BREVE, A MEZZO
DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO, SALVO CHE IL BENEFICIARIO DEL PROVVEDIMENTO
PREFERISCA AVVALERSI, COME GLI È ALTERNATIVAMENTE CONSENTITO, DELLA NORMALE
PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA, NOTIFICANDO ALLA CONTROPARTE IL TITOLO E
L'INTIMAZIONE AD ADEMPIERE; NELLA PRIMA IPOTESI GIUDICE COMPETENTE PER
L'ESECUZIONE È QUELLO CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO O QUELLO COMPETENTE PER IL
MERITO SE RISULTA GIÀ INSTAURATO IL RELATIVO GIUDIZIO, MENTRE NELLA SECONDA
IPOTESI COMPETENTE È IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE SECONDO LE REGOLE ORDINARIE. (
V 5608/83, MASS N 430551; ( V 4571/82, MASS N 422542; ( V 2092/67, MASS N
329206; ( V 2823/66, MASS N 325379; ( CONF 5947/82, MASS N 423698).*