Sez. 1, Sentenza n. 5887
del 11/10/1983 (Rv.
430730)
POICHÉ LA LEGGE DI RIFORMA DEL DIRITTO DI
FAMIGLIA HA RICONOSCIUTO, NEL CASO DI MATRIMONIO PUTATIVO, NELL'INTERESSE DI
FIGLI MINORI, L'APPLICAZIONE DIRETTA DELL'ART. 155 COD. CIV., AUTORIZZANDO IL
GIUDICE A STABILIRE LA MISURA ED IL MODO CON CUI CIASCUNO DEI GENITORI DEVE
CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO, ALLA ISTRUZIONE E ALLA EDUCAZIONE DEI FIGLI, A
TUTELA DEL DETTO DIRITTO DEI MINORI SI DEVE ANCHE ESTENDERE LA MISURA CAUTELARE
CHE L'ART. 156, COMMA SESTO, COD. CIV. PREVEDE, IN CASO DI INADEMPIENZA,
AUTORIZZANDO IL GIUDICE A DISPORRE SU RICHIESTA DELL'AVENTE DIRITTO IL
SEQUESTRO DI PARTE DEI BENI DEL CONIUGE OBBLIGATO, OGNI QUALVOLTA IL CREDITO DI
MANTENIMENTO POSSA SUBIRE IL PERICOLO DI NON ESSERE SODDISFATTO. ( V 144/83,
CORTE COST.).*
Riferimenti normativi: |
Cod. Civ. art. 128 |
|
|
Cod. Civ. art. 129 |
|
|
Cod. Civ. art. 155 |
|
|
Cod. Civ. art. 156 |
Massime precedenti Vedi: N. 144 del 1983