Sez. 1, Sentenza n. 5887 del 11/10/1983 (Rv. 430730)

 

POICHÉ LA LEGGE DI RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA HA RICONOSCIUTO, NEL CASO DI MATRIMONIO PUTATIVO, NELL'INTERESSE DI FIGLI MINORI, L'APPLICAZIONE DIRETTA DELL'ART. 155 COD. CIV., AUTORIZZANDO IL GIUDICE A STABILIRE LA MISURA ED IL MODO CON CUI CIASCUNO DEI GENITORI DEVE CONTRIBUIRE AL MANTENIMENTO, ALLA ISTRUZIONE E ALLA EDUCAZIONE DEI FIGLI, A TUTELA DEL DETTO DIRITTO DEI MINORI SI DEVE ANCHE ESTENDERE LA MISURA CAUTELARE CHE L'ART. 156, COMMA SESTO, COD. CIV. PREVEDE, IN CASO DI INADEMPIENZA, AUTORIZZANDO IL GIUDICE A DISPORRE SU RICHIESTA DELL'AVENTE DIRITTO IL SEQUESTRO DI PARTE DEI BENI DEL CONIUGE OBBLIGATO, OGNI QUALVOLTA IL CREDITO DI MANTENIMENTO POSSA SUBIRE IL PERICOLO DI NON ESSERE SODDISFATTO. ( V 144/83, CORTE COST.).*

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 128

 

 

Cod. Civ. art. 129

 

 

Cod. Civ. art. 155

COST ILLEGITTIMITÀ

 

Cod. Civ. art. 156

COST ILLEGITTIMITÀ

Massime precedenti Vedi: N. 144 del 1983