Sez. 1, Sentenza n. 6557
del 17/07/1997 (Rv.
506083)
In tema di separazione personale dei coniugi, la previsione
di cui all'art. 156, sesto comma, cod. civ., in base alla quale il giudice ha
il potere di ordinare al terzo, tenuto a corrispondere anche periodicamente
somme all'obbligato, che una parte di esse venga direttamente versata agli
aventi diritto al mantenimento, comporta che, nel caso in cui trattisi di
assegno di contributo al mantenimento di minori ed in cui questi ultimi siano
stati affidati a soggetti diversi dai genitori ( nella specie i nonni ) , i
beneficiari dell'ordine debbano essere gli stessi affidatari.