Sez. 1, Sentenza n. 679
del 29/01/1980 (Rv.
404103)
Presidente: MIRABELLI G.
Estensore: SCANZANO G. P.M. MOROZZO DELLA ROCCA
F. (PARZ DIFF)
L'ISCRIZIONE
IPOTECARIA IN BASE ALLA SENTENZA ATTRIBUTIVA DELLO ASSEGNO DI DIVORZIO, CHE
L'ART 8, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1970 N 898, PREVEDE SENZA
INDICARE ALCUN CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA PER CUI PUO ESSERE
PRESA, PUO ESSERE FATTA PER LA SOMMA INDICATA DAL CREDITORE (ART 2838 COD CIV),
CON LA POSSIBILITA PER IL DEBITORE DI CHIEDERNE LA RIDUZIONE CON RICORSO AL
GIUDICE, IL QUALE NON GODE DI DISCREZIONALITA PIENA, MA DEVE APPLICARE CRITERI
CHE FACCIANO RIFERIMENTO AD ELEMENTI OBIETTIVI, QUALI LE TABELLE PREVISTE DAL
RD 9 OTTOBRE 1922 N 1403, PER LA COSTITUZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE
IMMEDIATE. LA PRELAZIONE COSI PRECOSTITUITA DAL CREDITORE DELL'ASSEGNO PUO
ESSERE FATTA VALERE SOLO NEI LIMITI DELLE RATE SCADUTE E NON PAGATE E NON
INCIDE SULLA DISPONIBILITA DEL BENE IPOTECATO E SULLA CAPACITA DI ESSERE
GARANZIA DI FUTURE OBBLIGAZIONI, RESTANDO ANZI SOGGETTA ALLA RIDUZIONE AI SENSI
DEL SECONDO COMMA DELL'ART 2873 COD CIV DOPO L'ESTINZIONE DI UN QUINTO DELLA
SOMMA CAPITALIZZATA.