Sez. 1, Sentenza n. 8317
del 01/09/1997 (Rv.
507410)
In tema di provvedimenti temporanei ed urgenti, l'ordinanza
del presidente del tribunale o del giudice istruttore in un processo di
separazione personale tra coniugi attributiva, ad uno di essi, del diritto di
abitare la casa familiare deve ritenersi soggetta, in mancanza di spontaneo
adempimento, ad esecuzione coattiva in via breve (a mezzo del competente
ufficiale giudiziario), ovvero alla normale procedura di esecuzione forzata,
con la conseguenza che, nella prima ipotesi, giudice competente per
l'esecuzione sarà quello che ha emesso il provvedimento (ovvero quello
competente per il merito, se risulti iniziato il relativo giudizio), mentre,
nella seconda, la competenza si radica in capo al giudice dell'esecuzione,
secondo le regole ordinarie.