Sez. 1, Sentenza n. 9393 del 10/11/1994 (Rv. 488512)

 

 

Le clausole della separazione consensuale omologata in tema di mantenimento, nel loro contenuto originario od in quello ridefinito in esito alla procedura di cui agli artt. 710 e 711 cod. proc. civ., hanno, ai sensi dell'art. 158 cod. civ. (nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 186 del 18 febbraio 1988), natura di titolo giudiziale, anche ai fini dell'iscrizione d'ipoteca a norma dell'art. 2818 cod. civ., al pari delle statuizioni in proposito incluse nella sentenza di separazione. Ne discende che l'avente diritto a detto mantenimento non è abilitato, per difetto di interesse, a reclamare, con il rito ordinario o con quello monitorio, una decisione di condanna all'adempimento, la quale si tradurrebbe nella reiterazione di un titolo di cui già gode.

 

 

Sez. 1, Sentenza n. 9393 del 1994

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Francesco Enrico ROSSI Presidente
" Rosario DE MUSIS Consigliere
" Maria Gabriella LUCCIOLI "
" Giulio GRAZIADEI Rel. "
" Simonetta SOTGIU "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
ALFREDO PAGAN, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Pettinari n. 40, presso l'Avv. Umberto Mariotti Bianchi, difeso dagli Avv.ti Michele Bighin e Vincenzo Pelaggi per procura a margine del ricorso;
Ricorrente
contro
CARLA SFRISO;
Intimata
per la cassazione della sentenza del Conciliatore di Chioggia n. 7-90 depositata il 18 luglio 1990;
sentito il Cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa, nonché il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Antonio Martone, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Carla Sfriso, nel dicembre 1989, otteneva dal Conciliatore di Chioggia, a carico del marito Alfredo Pagan, ingiunzione provvisoriamente esecutiva di pagamento della somma di lire 845.600, che assumeva dovutale, in forza di provvedimenti del Tribunale di Venezia del 21 gennaio 1988 e del 9 maggio 1989, per il mantenimento proprio e di un figlio minore.
Il medesimo Conciliatore, con la sentenza dinanzi specificata, respingeva l'opposizione dell'intimato, fra l'altro osservando:
- che l'esecutività del decreto ingiuntivo trovava giustificazione nelle prove scritte allegate all'istante e nella mancata dimostrazione da parte dell'opponente dell'insussistenza del credito nei suoi confronti fatto valere;
- che dette prove scritte erano costituite dai menzionati provvedimenti giudiziali, prodotti in copia conforme;
- che tali provvedimenti avevano autonoma efficacia di titoli, ma non precludevano alla creditrice la richiesta di un ulteriore titolo, quale il decreto ingiuntivo, anche ai fini dell'art. 655 cod. proc. civ. (iscrizione d'ipoteca giudiziale).
Per la cassazione di questa sentenza il Pagan ha proposto ricorso, con tre motivi, mediante atto notificato il 17 settembre 1990. La Sfriso non ha presentato controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso che i provvedimenti del Tribunale di Venezia, invocati dalla moglie a sostegno del dedotto credito, sono, rispettivamente, quello di omologazione della separazione consensuale e quello di successiva modifica delle disposizioni inerenti al mantenimento, disposta ai sensi degli artt. 710 e 711 cod. proc. civ., critica la sentenza impugnata;
a) per non aver rilevato che il secondo provvedimento, rideterminato "ex novo" l'ammontare del mantenimento, ostava alla possibilità di avvalersi del primo per reclamare maggiori somme, e, comunque, non consentiva il loro riconoscimento in una sede diversa da quella prescritta per ulteriori variazioni delle clausole della separazione;
b) per aver indebitamente onerato esso opponente, parte convenuta in senso sostanziale, della prova negativa del diritto preteso dalla Sfriso;
c) per aver confermato la provvisoria esecutività del decreto sulla scorta di motivazione contraddittoria e comunque non in linea con le condizioni in proposito stabilite dall'art. 642 cod. proc. civ.;
d) per aver violato il principio "ne bis in idem",
illegittimamente accordano alla moglie, già munita di titolo esecutivo, la facoltà di esperire altra iniziativa giudiziale per lo stesso credito;
e) per aver omesso di esaminare le questioni insorte circa la spettanza dello "adeguamento ISTAT" e circa l'entità della somma in ipotesi ancora dovuta per la relativa causale.
Tra le riportate censure ha carattere prioritario quella indicata sub d), in quanto rivolta a contestare il diritto di azione della controparte, e quindi la proponibilità della domanda formulata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sotto il profilo della carenza dell'indefettibile requisito di cui all'art. 100 cod. proc. civ.. La tesi, che coinvolge norme processuali, nonché, per i suoi riflessi sul rapporto sostanziale, principi regolatori della materia, così rientrando nell'ambito del sindacato consentito in questa sede sulle sentenze del conciliatore (v. Cass. S.U. n. 6794 del 15 giugno 1991, cui si conforma la successiva giurisprudenza), è fondata. Il Conciliatore di Chioggia ha negato la possibilità di controllare la consistenza dei documenti prodotti, trattandosi di provvedimenti del Tribunale di Venezia con autonoma valenza di titoli giudiziali, e poi ha considerato tali titoli idonei a fornire pieno sostegno allo "an" ed al "quantum" della pretesa creditoria della Sfriso, senza necessità di alcuna integrazione con altri atti o prove (a differenza di quanto verificatosi in analoga causa, vertente fra le stesse parti su precedenti mensilità del mantenimento, e definita da questa Corte con sentenza in corso di pubblicazione resa all'udienza del 28 aprile 1994, ove si è rilevato che il medesimo Conciliatore aveva accolto la domanda della moglie sulla base della dimostrazione documentale della sopravvenuta cessazione della sua attività lavorativa).
Detta "ratio decidendi" esigeva l'identificazione dell'interesse dell'istante al conseguimento di un nuovo titolo giudiziale a tutela del diritto già assistito da titolo in precedenza formatosi. La risposta positiva al relativo questio, data dalla pronuncia avrebbe consentito alla creditrice l'iscrizione d'ipoteca, non si appalesa corretta.
L'affermazione trascura che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 186 del 18 febbraio 1988, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 158 cod. civ., nella parte in cui non prevede che il provvedimento di omologazione della separazione consensuale costituisca titolo per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 cod. civ..
A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, le clausole sul mantenimento incluse nella separazione consensuale omologata, nel contenuto originario od in quello posteriormente ridefinito in esito alla procedura di cui agli artt. 710 e 711 cod. proc. civ., hanno la medesima portata delle statuizioni rese in proposito dalla sentenza di separazione giudiziale.
Ne discende che l'avente diritto a detto mantenimento, anche in forza di separazione consensuale omologata, è privo d'interesse a reclamare, con il rito ordinario o con quello monitorio, una pronuncia di condanna a carico dell'obbligato, la quel si tradurrebbe nella reiterazione di un titolo di cui già gode, e non approderebbe ad alcun risultato utile, nemmeno ai fini della garanzia patrimoniale.
Le osservazioni svolte assorbono le altre deduzioni del Pagan, ed impongono, in accoglimento del ricorso, il rilievo del difetto "ab origine" delle condizioni di proponibilità della domanda della Sfriso, con la conseguenziale caducazione del provvedimento monitorio e la cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata 8art. 382 terzo comma cod. proc. civ.).
La natura dei problemi affrontati e le peculiarità della concreta vicenda rendono equa l'esclusione del diritto del Pagan al rimborso delle spese del giudizio, in ragione d'integrale compensazione delle medesime.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata per originaria improponibilità della domanda avanzata da Carla Sfriso contro Alfredo Pagan; compensa le spese dell'intero giudizio.
Roma, 8 giugno 1994