Sez. 1, Sentenza n. 961 del 30/01/1992 (Rv. 475495) Presidente: Bologna I.
Estensore: Baldassarre V. P.M. Morozzo Della
Rocca F. (Conf) (Rigetta, App. Roma, 15
maggio 1989). Il provvedimento di
sequestro di beni del coniuge obbligato, previsto dal sesto comma dell’art.
156 cod. civ., stante la sua natura non tipicamente cautelare (considerate le
condizioni che ne giustificano la concessione e la revoca) esula dalla disciplina
dell’ordinario sequestro conservativo ed appartiene al giudice competente a
decidere la controversia relativa ai rapporti matrimoniali tra i coniugi
separati; ne consegue che, nel giudizio di appello di tale controversia, come
può essere disposta, per la ricorrenza di giusti motivi, la revoca del
sequestro ex art. 156, ultimo
comma, cod. civ., così è ammissibile la pronuncia, in sentenza, della
modifica del provvedimento reso in primo grado per assicurare l’adempimento
degli obblighi di mantenimento a favore del coniuge incolpevole e dei figli.
Massime precedenti Vedi:
Rv. 430731 Rv. 457452 |