Sentenza n. 144 del 31/05/1983
TRIB TORINO 31/05/1976 Num.Reg.Ord. 760711 (Gazzetta
Ufficiale num. 010 del 12/01/1977)
Oggetto: |
Cod. Civ. art. 156 com. 6 |
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FAMIGLIA -
MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNI DI
MANTENIMENTO AI FIGLI.
Tipo
di dispositivo: illegittimità.
082 FAMIGLIA - 249 COMUNIONE TACITA FAMILIARE
"NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE CHE LE DISPOSIZIONI IVI
CONTENUTE SI APPLICHINO A FAVORE DEI FIGLI DI CONIUGI CONSENSUALMENTE
SEPARATI". LA NORMA DENUNCIATA (NEL TESTO RISULTANTE DALLA LEGGE 19 MAGGIO
1975 N. 151) STABILISCE UN PARTICOLARE MEZZO DI TUTELA PER ASSICURARE AL
CONIUGE SEPARATO ED AI FIGLI MINORI IL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO DALL'ALTRO
CONIUGE PER IL LORO MANTENIMENTO, CONSENTENDO AL GIUDICE DI DISPORRE IL
SEQUESTRO DI PARTE DEI BENI DELL'OBBLIGATO E DI ORDINARE A TERZI TENUTI A
CORRISPONDERE AL PREDETTO, ANCHE PERIODICAMENTE, SOMME DI DANARO, CHE UNA PARTE
DI ESSE VENGA VERSATA DIRETTAMENTE AGLI AVENTI DIRITTO. LA NORMA VIENE IN
CONSIDERAZIONE, IN RELAZIONE AI LIMITI DELLA RILEVANZA, SOLTANTO A PROPOSITO
DEL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO DOVUTO PER I FIGLI DAL CONIUGE
OBBLIGATO. ESSA È INSUSCETTIBILE DI INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DAL CAMPO DELLA
SEPARAZIONE GIUDIZIALE (CUI SI RIFERISCE) A QUELLO DELLA SEPARAZIONE
CONSENSUALE, TRATTANDOSI DI PROCEDIMENTO SINGOLARE RISPETTO AI NORMALI ISTITUTI
PROCESSUALI, E, COME TALE, INAPPLICABILE A CASI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI È
STATO PREVISTO. COSÌ PRECISATI TERMINI E L'OGGETTO DEL GIUDIZIO, L'EVIDENZIATA
DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISULTA PRIVA DI RAGIONEVOLEZZA, OPERANDO L'ESIGENZA
DI ASSICURARE IL MANTENIMENTO DEI FIGLI, IN CASO DI SEPARAZIONE DEI GENITORI,
INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA GIUDIZIALE O CONSENSUALE DELLA SEPARAZIONE
MEDESIMA.