Sentenza n. 186 del 18/02/1988
Presidente: SAJA. Relatore: CASAVOLA.
APP VENEZIA 28/04/1987
Num.Reg.Ord. 870529 (Gazzetta
Ufficiale num. 043 del 14/10/1987)
APP VENEZIA 28/04/1987 Num.Reg.Ord. 870530 (Gazzetta
Ufficiale num. 043 del 14/10/1987)
Oggetto: |
Cod. Civ. art. 158 |
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SEPARAZIONE DI CONIUGI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - DECRETO DI
OMOLOGAZIONE - VALORE DI TITOLO PER L'ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE - OMESSA
PREVISIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Tipo di
dispositivo: illegittimità.
082 FAMIGLIA - 304 CONSENSUALE
082 FAMIGLIA - 312 IPOTECA GIUDIZIALE
I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI SEPARATI, PER QUANTO ATTIENE
SIA AL LORO MANTENIMENTO PERSONALE CHE A QUELLO DEI FIGLI, NON POSSONO ESSERE
ASSISTITI DA DIVERSA GARANZIA, A SECONDA DEL TITOLO, CONSENSUALE O GIUDIZIALE,
DELLA SEPARAZIONE. È PERTANTO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO - PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 3 COST. - L'ART. 158 DEL CODICE CIVILE, NELLA PARTE IN CUI NON
PREVEDE CHE IL DECRETO DI OMOLOGAZIONE DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
COSTITUISCE TITOLO PER L'ISCRIZIONE DELL'IPOTECA GIUDIZIALE, AI SENSI DELL'ART.
2818 DEL CODICE CIVILE. CFR. S. NN.
144/1983, 5/1987.