SENT. num. 0236 del 2002 [sentenza] [dispositivi]
Data udienza: 12/02/2002
Num. mass.: 0027063
Presidente: RUPERTO
Relatore: CONTRI
SENT.
236/02. FAMIGLIA - OBBLIGHI DEI GENITORI NEI CONFRONTI
DEI FIGLI - INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGATO - INGIUNZIONE, CON
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, DI VERSARE UNA QUOTA
DEI REDDITI DELL’OBBLIGATO AL CONIUGE O ALL’ONERATO DELLE
SPESE DI MANTENIMENTO DELLA PROLE - RITENUTA INIDONEITÀ DEL
DECRETO A COSTITUIRE TITOLO PER L’ISCRIZIONE DELL’IPOTECA
GIUDIZIALE - PROSPETTATA DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO (RISPETTO
AL DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO), IN
CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI -
NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA
QUESTIONE.
L’art.
148 del codice civile, nella parte concernente il
decreto di ingiunzione per il pagamento delle somme
destinate al mantenimento della prole, è una norma
composita, e conseguentemente: a) se il decreto è emesso
nei confronti dell’obbligato inadempiente (genitore o
ascendente) segue le regole proprie del decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo ed è perciò titolo idoneo
all’iscrizione di ipoteca giudiziale, b) se il decreto
medesimo è emesso nei confronti del terzo debitore
dell’obbligato inadempiente, ragionevolmente, costituisce
titolo esecutivo ma non è idoneo all’iscrizione di ipoteca
giudiziale sui beni del terzo. Non e, pertanto, fondata, nei
sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 148, terzo comma, del codice
civile, nella parte in cui non prevede - secondo l’assunto
del rimettente - che il decreto ivi contemplato costituisca
titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.