Sentenza n. 258 del 19/07/1996

Gazzetta Ufficiale n. 030  prima serie speciale del 24/07/1996

[sentenza] [massime]

Presidente: FERRI.  Relatore: SANTOSUOSSO. 

TRIB  NAPOLI  25/07/1995   Num.Reg.Ord.  950812  (Gazzetta Ufficiale num. 049 del 29/11/1995)

Oggetto:

Cod. Civ. art. 156 com. 6

 

Separazione di coniugi - Rapporti patrimoniali - Tutela giurisdizionale - Possibilità che il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento, in caso di inadempimento, sia disposto, in corso di causa, in esecuzione dei provvedimenti già impartiti al riguardo dal presidente, anche dal giudice istruttore - Omessa previsione - Ingiustificata elusione dell’esigenza, sussistente anche prima della sentenza di separazione, di dare tempestiva ed efficace soddisfazione ai diritti del coniuge bisognoso e soprattutto dei figli minori - Richiamo alla sentenza della Corte n. 278/1994, dichiarativa della incostituzionalità della mancata previsione, nella stessa norma, del potere del giudice istruttore di ordinare, ai medesimi fini, la distrazione delle somme dovute al coniuge inadempiente da terzi - Illegittimità costituzionale parziale.

 

Tipo di dispositivo: illegittimità.

 

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., l’art. 156, comma 6, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento, in quanto le ragioni che hanno indotto la Corte a dichiarare l’illegittimità costituzionale della stessa disposizione, nella parte relativa all’ordine di distrazione delle somme dovute (sent. n. 278/1994), non possono non valere anche per la parte relativa allo speciale potere di sequestro dei beni del coniuge obbligato, posto che ambedue le misure coercitive rispondono alla ‘ratio’ di dare tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze, penalmente tutelate, di mantenimento del coniuge bisognoso e, soprattutto, dei figli minori (che sussistono anche prima della sentenza di separazione in relazione agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede presidenziale), e che l’omogeneità di dette situazioni postula un eguale trattamento, mancando un valido motivo che giustifichi una diversità di disciplina.

 

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