Sentenza n. 258 del 19/07/1996
Gazzetta Ufficiale n. 030 prima serie speciale del
24/07/1996
Presidente: FERRI. Relatore: SANTOSUOSSO.
TRIB NAPOLI 25/07/1995 Num.Reg.Ord. 950812 (Gazzetta
Ufficiale num. 049 del 29/11/1995)
Oggetto: |
Cod. Civ. art. 156 com. 6 |
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Separazione di coniugi - Rapporti patrimoniali - Tutela
giurisdizionale - Possibilità che il sequestro di parte dei beni del coniuge
obbligato al mantenimento, in caso di inadempimento, sia disposto, in corso di
causa, in esecuzione dei provvedimenti già impartiti al riguardo dal
presidente, anche dal giudice istruttore - Omessa previsione - Ingiustificata
elusione dell’esigenza, sussistente anche prima della sentenza di separazione,
di dare tempestiva ed efficace soddisfazione ai diritti del coniuge bisognoso e
soprattutto dei figli minori - Richiamo alla sentenza della Corte n. 278/1994,
dichiarativa della incostituzionalità della mancata previsione, nella stessa norma,
del potere del giudice istruttore di ordinare, ai medesimi fini, la distrazione
delle somme dovute al coniuge inadempiente da terzi - Illegittimità
costituzionale parziale.
Tipo di dispositivo: illegittimità.
È
costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31
Cost., l’art. 156, comma 6, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il
giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il
provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al
mantenimento, in quanto le ragioni che hanno indotto la Corte a dichiarare l’illegittimità
costituzionale della stessa disposizione, nella parte relativa all’ordine di
distrazione delle somme dovute (sent. n. 278/1994), non possono non valere
anche per la parte relativa allo speciale potere di sequestro dei beni del
coniuge obbligato, posto che ambedue le misure coercitive rispondono alla ‘ratio’
di dare tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze, penalmente
tutelate, di mantenimento del coniuge bisognoso e, soprattutto, dei figli
minori (che sussistono anche prima della sentenza di separazione in relazione
agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede presidenziale), e che l’omogeneità
di dette situazioni postula un eguale trattamento, mancando un valido motivo
che giustifichi una diversità di disciplina.