Sentenza n. 278 del 06/07/1994

Gazzetta Ufficiale n. 029  prima serie speciale del 13/07/1994

[sentenza] [massime]

Presidente: CASAVOLA.  Relatore: SANTOSUOSSO. 

TRIB  BENEVENTO  22/06/1993   Num.Reg.Ord.  930666  (Gazzetta Ufficiale num. 046 del 10/11/1993)

Oggetto:

Cod. Civ. art. 156 com. 6

 

Separazione personale dei coniugi - Procedimento - Assegno di mantenimento - Potere del giudice istruttore di ordinare, in corso di causa e a seguito di accertata inadempienza, ai terzi debitori del coniuge obbligato di versare una parte delle somme dovute direttamente agli aventi diritto - Omessa previsione - Ingiustificata disparitą di trattamento tra situazioni (quella precedente e quella successiva alla sentenza di separazione) sostanzialmente identiche - Incidenza sull'osservanza dei doveri dei genitori in ordine alla cura, educazione e istruzione dei figli - Illegittimitą costituzionale parziale.

Tipo di dispositivo: illegittimitą.

082 FAMIGLIA  000 FAMIGLIA

Dichiara l'illegittimitą costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto.

 

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