Sentenza n. 278 del 06/07/1994
Gazzetta
Ufficiale n. 029 prima
serie speciale del 13/07/1994
Presidente: CASAVOLA. Relatore:
SANTOSUOSSO.
TRIB BENEVENTO 22/06/1993
Num.Reg.Ord. 930666 (Gazzetta
Ufficiale num. 046 del 10/11/1993)
Oggetto: |
Cod. Civ. art. 156 com. 6 |
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Separazione personale dei coniugi - Procedimento - Assegno di
mantenimento - Potere del giudice istruttore di ordinare, in corso di causa e a
seguito di accertata inadempienza, ai terzi debitori del coniuge obbligato di
versare una parte delle somme dovute direttamente agli aventi diritto - Omessa
previsione - Ingiustificata disparitą di trattamento tra situazioni (quella
precedente e quella successiva alla sentenza di separazione) sostanzialmente
identiche - Incidenza sull'osservanza dei doveri dei genitori in ordine alla
cura, educazione e istruzione dei figli - Illegittimitą costituzionale
parziale.
Tipo di
dispositivo: illegittimitą.
082 FAMIGLIA - 000 FAMIGLIA
Dichiara l'illegittimitą costituzionale dell'art. 156, sesto
comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice
istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento
di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare
una parte delle somme direttamente agli aventi diritto.