Sentenza n. 5 del
19/01/1987
Presidente: LA PERGOLA. Relatore: CASAVOLA.
TRIB CATANIA 23/12/1985 Num.Reg.Ord. 860174 (Gazzetta
Ufficiale num. 024 del 28/05/1986)
Oggetto: |
Cod. Civ. art. 156 com. 6 |
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SEPARAZIONE DI CONIUGI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - EFFETTI
PATRIMONIALI - MANTENIMENTO DEL CONIUGE - OBBLIGO - INADEMPIENZA - GARANZIE -
MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Tipo di dispositivo: illegittimità.
082 FAMIGLIA - 247 PUBBLICO MINISTERO
082 FAMIGLIA - 249 COMUNIONE TACITA
FAMILIARE
LA
GARANZIA DEL DIRITTO AL PROPRIO PERSONALE MANTENIMENTO DELLO UN CONIUGE VERSO
L'ALTRO, NON PUÒ ESSERE RAGIONEVOLMENTE FATTA DIPENDERE DAL TITOLO DELLA SEPARAZIONE, CONSENSUALE O
GIUDIZIALE, INTERVENUTA TRA I CONIUGI STESSI. È PERTANTO COSTITUZIONALMENTE
ILLEGITTIMO - PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - L'ART. 156, COMMA SESTO, COD.
CIV., NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE CHE LE DISPOSIZIONI IVI CONTENUTE
(CONCERNENTI IL POTERE DEL GIUDICE DI DISPORRE IL SEQUESTRO DEI BENI DELLO OBBLIGATO
E DI ORDINARE A TERZI IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DIRETTAMENTE AGLI AVENTI
DIRITTO) SI APPLICHINO AI CONIUGI SEPARATI CONSENSUALMENTE. - CFR. S.N.
144/1983.