Testo
pubblicato a cura della redazione internet del CED della
Corte Suprema di Cassazione
LEGGE 1
dicembre 1970 n. 898
(Aggiornamenti)
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 3 dicembre 1970)
DISCIPLINA DEI
CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente
della Repubblica
Promulga la
seguente legge:
Art. 1
1.
Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio
contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il
tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la
comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o
ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Art. 2
1.
Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito
religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente
il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la
comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o
ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3,
pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione
del matrimonio.
Art. 3
1.
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1.
quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro
coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per
fatti commessi in precedenza:
a.
all'ergastolo ovvero ad una pena
superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti
non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di
particolare valore morale e sociale;
b.
a qualsiasi pena detentiva per il
delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui
agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione,
costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
c.
a qualsiasi pena per omicidio volontario di un
figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d.
a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne,
per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante
di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del
codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del
convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza
familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda
non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel
reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
2.
nei casi in cui:
a.
l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di
mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del
presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta
l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza
familiare;
b.
è stata pronunciata con sentenza passata in
giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata
la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando
la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18
dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono
essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla
avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella
procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si
sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione
deve essere eccepita dalla parte convenuta.
c.
il procedimento penale promosso per i delitti
previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è
concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato,
quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi
sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei
delitti stessi;
d.
il procedimento penale per incesto si è concluso con
sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il
fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e.
l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto
all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto
all'estero nuovo matrimonio;
f.
il matrimonio non è stato consumato;
g.
è passata in giudicato sentenza di rettificazione di
attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.
Art. 4
1.
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in
cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di
irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di
residenza o di domicilio del ricorrente e, nel caso di residenza all'estero
di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda
congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di
domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2.
La domanda si propone con ricorso, il
quale deve contenere:
a.
l'indicazione del giudice;
b.
il nome e il cognome, nonché la
residenza o il domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il
giudice adito, il nome e il cognome e la residenza o il domicilio o la
dimora del coniuge convenuto;
c.
l'oggetto della domanda;
d.
l'esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o
di cessazione degli effetti civili dello stesso, con le relative
conclusioni;
e.
l'indicazione specifica dei mezzi di
prova di cui il ricorrente intende avvalersi.
3.
Del ricorso il cancelliere dà
comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio
fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
4.
Nel ricorso deve essere indicata
l'esistenza dei figli legittimi, legittimati od adottati da entrambi i
coniugi durante il matrimonio.
5.
Il presidente del tribunale fissa con
decreto in calce al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in
cancelleria, la data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé
e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un
curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente
incapace.
6.
Tra la data della notificazione del
ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione devono
intercorrere i termini di cui all'art. 163 bis del codice di procedura
civile ridotti alla metà.
7.
I coniugi devono comparire davanti al
presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il
presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente,
tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, o comunque, se il
coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il
presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione
di rinuncia all'azione.
8.
Se il coniuge convenuto non compare o se
la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, qualora lo ritenga
strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli
minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e
urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole,
nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti
dinanzi a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata
dal giudice istruttore a norma dell'art. 177 del codice di procedura
civile. Si applica l'art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile.
9.
Nel caso in cui il processo debba
continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza
non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello
immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui
all'art. 10.
10.
Quando vi sia stata la sentenza non
definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della
somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca
effetti fin dal momento della domanda.
11.
Per la parte relativa ai provvedimenti di
natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
12.
L'appello è deciso in camera di
consiglio.
13.
La domanda congiunta dei coniugi di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che
indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il
tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di
legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli,
decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni
relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si
applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo.
Art. 5
1.
Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con
l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza
di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale
dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di
procedere alla annotazione della sentenza.
2.
La donna perde il cognome che aveva
aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
3.
Il tribunale, con la sentenza con cui
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare
il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o
dei figli meritevole di tutela.
4.
La decisione di cui al comma precedente
può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare
gravità, su istanza di una delle parti.
5.
La sentenza è impugnabile da ciascuna
delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di
procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi
patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
6.
Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti
elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo
per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un
assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli
per ragioni oggettive.
7.
La sentenza deve stabilire anche un
criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento
agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese
iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.
8.
Su accordo delle parti la corresponsione
può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale.
In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto
economico.
9.
I coniugi devono presentare all'udienza di
comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale
dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro
patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale
dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di
vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
10.
L'obbligo di corresponsione dell'assegno
cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
11.
Il coniuge, al quale non spetti
l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei
confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il
diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.
Art. 6
1.
L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice
civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante
il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di
uno o di entrambi i genitori.
2.
Il tribunale che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a
quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento
relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale
di essa. Ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche
in relazione all'età degli stessi, può essere disposto l'affidamento
congiunto o alternato.
3.
In particolare il tribunale stabilisce
la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire
al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le
modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
4.
Il genitore cui sono affidati i figli,
salva diversa disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della
potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal
tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale
quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro
interesse.
5.
Qualora il genitore affidatario non si
attenga alle condizioni dettate, il tribunale valuterà detto comportamento
al fine del cambio di affidamento.
6.
L'abitazione nella casa familiare spetta
di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i
figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini
dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei
coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole.
L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai
sensi dell'art. 1599 del codice civile.
7.
Il tribunale dà inoltre disposizioni
circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui
l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, circa il
concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
8.
In caso di temporanea impossibilità di
affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede
all'affidamento familiare di cui all'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n.
184.
9.
Nell'emanare i provvedimenti relativi
all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il
giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono
essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed
emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti
d'ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario
anche in considerazione della loro età, l'audizione dei figli minori.
10.
All'attuazione dei provvedimenti
relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel
caso previsto dal comma 8, anche d'ufficio. A tal fine copia del
provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al
giudice tutelare.
11.
Nel fissare la misura dell'assegno di
mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di
adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di
svalutazione monetaria.
12.
In presenza di figli minori, ciascuno
dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine
perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di
domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno
eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la
difficoltà di reperire il soggetto.
Art. 7
1.
Il secondo comma dell'art. 252 del codice civile è così
modificato:
"I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore
che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il
matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero
per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito
religioso".
Art. 8
1.
Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare
idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa
sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.
2.
La sentenza costituisce titolo per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice
civile.
3.
Il coniuge cui spetta la corresponsione
periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un
periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è
stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere
periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a
versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge
inadempiente.
4.
Ove il terzo cui sia stato notificato il
provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva
nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento
ai sensi degli articoli 5 e 6.
5.
Qualora il credito del coniuge obbligato
nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della
notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il
coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore
procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice
dell'esecuzione.
6.
Lo Stato e gli altri enti indicati
nell'art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro
cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura
dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la
corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà
delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e
degli emolumenti accessori.
7.
Per assicurare che siano soddisfatte o
conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il
giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a
somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla
corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a
sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il
soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6.
Art. 9
1.
Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza
che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti
relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su
istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità
dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
2.
In caso di morte dell'ex coniuge e in
assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno
ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il
rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore
alla sentenza.
3.
Qualora esista un coniuge superstite
avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della
pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal
tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al
quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui
all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale
provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a
ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente
morto o passato a nuove nozze.
4.
Restano fermi, nei limiti stabiliti
dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o
collaterali in merito al trattamento di reversibilità.
5.
Alle domande giudiziali dirette al
conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve
essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza
che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei
beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque
l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.
Art. 9-bis
1.
A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla
corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora
versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato,
può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto
dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale
pensione di reversibilità delle sostanze ereditarie, del numero e delle
qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non
spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati
soddisfatti in unica soluzione.
2.
Su accordo delle parti la corresponsione
dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si
estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di
bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere
nuovamente attribuito.
Art. 10
1.
La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve
essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o
della Corte che l'ha emessa, allo ufficiale dello stato civile del comune
in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori
incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.
2.
Lo scioglimento e la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente
previsti dagli artt. 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti
gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.
Art. 11
(Abrogato)
Art. 12
1.
Le disposizioni del Codice civile in tema di riconoscimento
del figlio naturale si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Art. 12-bis
1.
Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza
di scioglimento o di cessazione degli effetti Civili del matrimonio ha
diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno
ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto
percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro anche se l'indennità viene a mancare dopo la sentenza.
2.
Tale percentuale è pari al 40 per cento
dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è
coinciso con il matrimonio.
Art. 12-ter
1.
In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata
sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di
un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente
dall'ente erogante in parti uguali a ciascun genitore.
2.
Alla morte di uno dei genitori, la quota
parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.
3.
Analogamente si provvede, in presenza
della predetta sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al
genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli artt. 83 e 87
del D.P.R. 29 dicembre l973, n. 1092.
Art. 12-quater
1.
Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla
presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere
eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.
Art. 12-quinquies
1.
Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale
del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente
legge.
Art. 12-sexies
1.
Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno
dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene
previste all'art. 570 del Codice penale.
Aggiornamenti
La L.
1° agosto 1978, n. 436 (in G.U. 16/8/1978, n. 227) ha modificato l'art. 5
ed ha aggiunto l'art. 9-bis.
La L. 6 marzo
1987, n. 74 (in G.U. 11/3/1987, n. 58) ha modificato gli artt. 3, 4, 5, 6,
8, 9, 12, ha abrogato l'art. 11 ed ha aggiunto gli artt. 12-bis, 12-ter,
12-quater, 12-quinquies, 12-sexies.
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