Cfr.
Trib. Milano, 22 luglio 1993, in Gius, 1994, p. 98: «È ammissibile l’azione
revocatoria proposta dalla moglie, anche per conto del figlio minore, nei
confronti del marito il quale abbia venduto la casa
coniugale ad un terzo recando pregiudizio sia al diritto al mantenimento
nascente del matrimonio sia al diritto di credito da determinare in sede di
separazione. (Nella specie è stato ritenuto che al
momento della vendita sussistessero da parte del debitore e del terzo sia il consilium fraudis, relativo all’attuale
diritto al mantenimento, che la dolosa preordinazione, relativa al futuro
diritto di credito nascente dalla separazione, posto che per quanto riguarda il
debitore la vendita risultava di quattro giorni successiva all’allontanamento
della moglie dalla casa coniugale a seguito di pesanti contrasti familiari, e
di un solo giorno antecedente la data apposta in calce al ricorso per
separazione personale proposto dal marito e per quanto riguarda il terzo
acquirente questi era risultato essere la moglie dell’avvocato che assisteva il
coniuge cedente nel giudizio di separazione)».