Cfr.
Trib. Milano, 22 luglio
1993, in Gius, 1994, p. 98:
«È ammissibile l’azione revocatoria
proposta dalla moglie, anche per conto del figlio minore, nei confronti del
marito il quale abbia venduto la casa coniugale ad un terzo recando pregiudizio
sia al diritto al mantenimento nascente del matrimonio sia al diritto di
credito da determinare in sede di separazione. (Nella specie è stato ritenuto
che al momento della vendita sussistessero da parte del debitore e del terzo
sia il consilium fraudis, relativo
all’attuale diritto al mantenimento, che la dolosa preordinazione, relativa al
futuro diritto di credito nascente dalla separazione, posto che per quanto
riguarda il debitore la vendita risultava di quattro giorni successiva all’allontanamento
della moglie dalla casa coniugale a seguito di pesanti contrasti familiari, e
di un solo giorno antecedente la data apposta in calce al ricorso per
separazione personale proposto dal marito e per quanto riguarda il terzo
acquirente questi era risultato essere la moglie dell’avvocato che assisteva il
coniuge cedente nel giudizio di separazione)».