Questa
è una domanda che coloro che operano su internet, liberi professionisti,
studiosi, dipendenti pubblici e quanti altri si dedicano all’approfondimento
e alla ricerca, nonché gli editori di riviste elettroniche, spesso
si pongono e a cui è difficile dare tutt’oggi una risposta soddisfacente.
Nella
nostra riflessione affronteremo il problema del valore legale dei contributi
scientifici pubblicati su internet al fine di coglierne i tratti più
salienti e le possibili e praticabili soluzioni, convinti che si tratta
di un quesito non puramente teorico ma dai rilevanti risvolti concreti.
1.1
L’avvento e la diffusione di internet hanno posto con urgenza il problema
interpretativo delle c.d. lacune storiche[1]
dell’ordinamento giuridico italiano: è pertanto necessario operare
un adeguamento del tessuto normativo al progresso tecnologico.
Si
tratta di un fenomeno giuridico caratterizzato da una sempre più
crescente velocità delle risposte giurisprudenziali, dottrinarie
e legislative alle istanze di tutela e regolamentazione imposte dall’evoluzione
tecnologica e dalla diffusione sociale del sistema telematico.
In
particolare si è posta la questione di quali siano i requisiti formali
che devono essere rispettati dalle pubblicazioni scientifiche al fine della
loro ammissibilità in sede di valutazione di un candidato in un
concorso pubblico[2].
La legge e il bando di concorso[3]
si limitano, normalmente, a richiedere al candidato l’allegazione delle
pubblicazioni scientifiche nulla statuendo in ordine ai requisiti sostanziali
e formali e ai criteri di valutazione delle stesse.
2.0
Si reputa opportuno delineare preventivamente la figura della pubblicazione
scientifica.
Dal
combinato disposto dell’art. 6 della l. 16 maggio 1977 n. 306 e dell’art.
1 della legge 22 aprile 1941 n. 633[4]
si ricava una plausibile definizione di pubblicazione: l’opera dell’ingegno
di carattere creativo[5]
riprodotta in forma tangibile e messa a disposizione del pubblico attraverso
degli esemplari, al fine di permetterne la lettura e la conoscenza visiva.
Circa
il carattere scientifico dell’opera ci limitiamo ad osservare che di regola
esso ricorre quando la riflessione speculativa è condotta secondo
il metodo c.d. scientifico[6].
A
tal proposito è illuminante una decisione del Consiglio di Stato[7]
secondo cui il contributo partecipativo all’attività di ricerca
– per assurgere al ruolo di “titolo scientifico” autonomamente valutabile
– deve acquisire autonoma individualità, che dimostri capacità
di osservazione scientifica e di elaborazione teorica e che consenta, in
tal modo, una valutazione in concreto delle attitudini alla ricerca del
candidato medesimo. In particolare lo strumento attraverso il quale si
manifesta il contributo autonomo all’attività di ricerca è
costituito dalle “pubblicazioni” per tale intendendosi lavoro, noto nel
suo aspetto materiale, con l’idoneità di una congrua diffusione
al fine di essere sottoposto al vaglio critico della comunità scientifica.
2.1
Nel corso degli ultimi decenni il sistema di pubblicazione delle opere
giuridiche scientifiche ha subito notevoli mutamenti. Essi pur riguardando
inizialmente il tipo di supporto documentale alla fine hanno travolto anche
gli schemi di pensiero[8]
ossia le costruzioni concettuali del tradizionale pensiero giuridico basato
sulla stampa cartacea.
Le
tappe fondamentali di siffatta evoluzione possono essere così sintetizzate[9]:
1) la rivista cartacea, 2) la rivista elettronica, 3) la pubblicazione
sul doppio supporto, 4) l’autopubblicazione elettronica.
In
queste pagine non disserteremo del valore accademico e della qualità
della produzione scientifica nelle sue molteplici forme di pubblicazione,
ma ci limiteremo ad analizzare le soluzioni che sono prospettabili circa
il valore legale in relazione ai diversi sistemi di diffusione.
3.0 La rivista giuridica cartacea[10] rappresenta ancora oggi il principale veicolo di trasmissione dei risultati della ricerca scientifica, e in quanto tale è stata oggetto di molteplici interventi giurisprudenziali volti ad individuare alcuni principi giuridici integrativi del dato normativo: 1) la necessità di adempiere gli obblighi formali previsti dal d.lgs.lgt. n. 660 del 1945 e dalla l. n. 374 del 1939; 2) la tutela della “par condicio” dei concorrenti attraverso la preliminare consegna delle copie stampate ai soggetti indicati dalla legge; 3) la tutela dell’interesse pubblico ad una corretta ed adeguata pubblicità delle opere; 4) la discrezionalità del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice.
Dall’analisi
delle decisioni giurisprudenziali è, perciò, possibile ricostruire
il regime legale delle opere scientifiche pubblicate sulle riviste cartacee.
3.1
Nei pubblici concorsi sono valutabili quali titoli scientifici soltanto
le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in
manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano
avuto la diffusione propria del lavoro a stampa[11].
3.2
Pertanto l’espressa previsione, contenuta nel bando di concorso, dell’onere
di allegare le pubblicazioni, per le quali si sia già provveduto
alla preliminare consegna delle copie stampate a chi d’obbligo, costituisce
una prescrizione tassativa, la cui elusione non consente la valutazione
di pubblicazioni ancora in attesa di essere materialmente stampate, anche
al fine di non alterare la "par condicio" dei concorrenti, in relazione
alla perentorietà del termine di presentazione dei titoli[12].
Le
norme che prevedono l’esercizio di funzioni amministrative connesse alla
registrazione di opere letterarie non sono preordinate solo alla tutela
degli interessi degli autori e dei cessionari dei relativi diritti ma,
più in generale, all’interesse pubblico ad una corretta ed adeguata
pubblicità delle opere medesime[13].
Ne
consegue che per la valutazione dei titoli scientifici è necessario
l’adempimento sia delle formalità ex art. 1 D.Lgs.Lgt. n. 660 del
1945, (in base al quale ogni stampatore ha l’obbligo di consegnare – prima
di porli in commercio o in diffusione e senza che alcuna copia sia rimessa
al committente o ad altra persona – quattro esemplari di ogni stampato
o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l’ufficio
grafico ed un esemplare alla locale procura della repubblica) sia di quelle
ex art. 5 legge n. 374 del 1939, (secondo cui ogni esemplare delle pubblicazioni
e degli stampati soggetti all’obbligo della consegna deve portare, sul
frontespizio o sull’ultima pagina del testo, l’esatta e ben visibile indicazione
del nome e del domicilio legale dello stampatore e dell’editore, nonché
dell’anno di effettiva pubblicazione). In mancanza dei suddetti adempimenti,
non sono valutabili i lavori che, sebbene stampati in via provvisoria,
abbiano avuto un "principio di diffusione"[14].
3.3
Inoltre le pubblicazioni, una volta che siano state analiticamente valutate,
devono essere giudicate, sia pure sommariamente, in relazione all’importanza
e al valore scientifico di ciascuna di esse, con la conseguenza che sono
illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motivazione, e
che si concludono con l’attribuzione di un unico punteggio[15].
Il
giudizio sulle pubblicazioni presentate dal candidato in sede concorsuale,
è eminentemente discrezionale ed è riservato alla commissione
esaminatrice; pertanto, esso è censurabile soltanto per illogicità
o irrazionalità[16].
4.0 Negli
ultimi anni si è assistito ad un crescente utilizzo del sistema
telematico da parte degli operatori del diritto nell’ambito sia dell’attività
professionale sia della riflessione dottrinale.
Questo nuovo interesse per la rete ha portato alla creazione di numerose riviste giuridiche elettroniche, che convivono con quelle tradizionali cartacee, senza tuttavia contrastarne il primato. Pertanto tutt’oggi possiamo consultare sia riviste pubblicate solo in rete sia riviste diffuse sul doppio supporto.
La
presenza di quest’ultimo tipo di riviste nasce da opposte esigenze: le
riviste tradizionali cartacee hanno cercato nel web un nuovo canale pubblicitario
per il prodotto cartaceo, le nuove riviste elettroniche con la pubblicazione
cartacea hanno, invece, rincorso una legittimazione accademica presso i
tradizionali fruitori della ricerca scientifica.
L’analisi
del regime giuridico delle pubblicazioni sul doppio supporto[17]
ci permette di affrontare il primo stadio della problematica attinente
all’editoria elettronica, che attraverso l’esperienza della rivista elettronica
giunge fino al sistema dell’autopubblicazione.
4.1
Bisogna osservare che le risposte giurisprudenziali al suindicato quesito
provengono dalle sedi di merito mancando pronunce delle corti di legittimità.
Secondo
quanto statuito dai giudici[18]
il titolare di un nome di dominio internet ha gli obblighi del proprietario
di un organo di comunicazione, poiché la rete internet, quale “sistema
internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche”,
è equiparabile ad un organo di stampa.
In
particolare un periodico realizzato mediante l’impiego delle tecniche telematiche
“on line” può essere registrato solo se stampato anche su supporto
cartaceo[19].
Nonostante
la prima pronuncia richiami la seconda per affermare l’equiparabilità
di internet alla stampa, in realtà si è in presenza di due
decisioni contrastanti, in quanto la declarata equiparabilità è
messa in discussione dal fatto che soltanto la contemporanea ed ulteriore
pubblicazione sul supporto cartaceo permette la registrazione della rivista
on line. Ragion per cui l’istanza di registrazione afferente alla pubblicazione
solo sulla rete internet di una rivista on line deve essere disattesa.[20]
4.2
Si afferma, inoltre, che per quanto riguarda le pubblicazioni realizzabili
esclusivamente mediante l’impiego delle moderne tecniche telematiche, la
contemporanea presenza dei criteri ontologico e teleologico, prevista dall’art.
1 della l. n 47 del 1948, esclude una diretta applicabilità della
stessa[21].
Ove si volesse porre l’accento, ai fini dell’obbligo di registrazione, sulla finalità di diffusione di notizie, piuttosto che sul sistema di veicolazione delle stesse e cioè sullo strumento telematico, che rende acquisibile da una pluralità di utenti il dato immesso nel sistema informativo attraverso l’interrogazione on line, si dovrebbe unicamente far ricorso all’applicazione analogica[22].
4.3
Sebbene queste ultime considerazioni ci spingano a trattare dell’ulteriore
forma di editoria esclusivamente elettronica, pur tuttavia riteniamo opportuno
osservare che la pubblicazione sul doppio supporto non presenta caratteri
di originalità ne può essere accolta in quanto tecnicamente
non è possibile la trasformazione di un documento multimediale o
ipertestuale in stampato, salvo non incorrere in una riproduzione parziale.
Qualora
la giurisprudenza continuasse a richiedere la riproduzione del lavoro multimediale
sul supporto cartaceo dovrà convenirsi che quest’ultima costituisce
un’opera autonoma e distinta dall’originale in forma elettronica.
Bisogna
precisare che ci siamo limitati a trattare dell’obbligo di registrazione
in quanto prodromico ai successivi obblighi di deposito delle pubblicazioni
ai fini della valutazione nei pubblici concorsi.
5.0
A questo punto conviene trattare di quella che abbia già definito
come editoria elettronica: la rivista elettronica e l’autopubblicazione.
La rivista elettronica[23] rispetto all’autopubblicazione[24] si caratterizza per la distinzione tra editore e autore del lavoro scientifico, per la presenza di una redazione e per la periodicità della diffusione.
Inoltre
è possibile individuare un’ulteriore forma di rivista: l’associazione
di più autopubblicisti.
Queste
tre forme di pubblicazione elettronica, sebbene presentino un diverso grado
di qualità scientifica, sono tuttavia accomunate dai medesimi interrogativi[25]:
è equiparabile la forma elettronica a quella stampata? È
necessario rispettare degli obblighi formali anche per le pubblicazioni
scientifiche elettroniche? È possibile individuare un regime legale
particolare ed esclusivo per i documenti multimediali?
Come
si può arguire da quanto in precedenza esposto sono state prospettate
principalmente due soluzioni volte ad affermare: l’una l’equiparazione
tra forma stampata ed elettronica, l’altra, invece, la peculiarità
e la specificità del documento elettronico rispetto a quello stampato.
5.1 L’equiparazione[26]
tra le due forme di espressione comporta l’applicazione diretta[27],
o analogica[28]
per alcuni, della normativa prevista per la stampa anche alle pubblicazioni
elettroniche, adattandone tuttavia il contenuto alle peculiarità
tecniche del sistema informatico.
Seguendo,
così, l’orientamento della Cassazione[29],
in base al quale la norma giuridica al momento stesso della sua entrata
in vigore si oggettivizza estraniandosi dai fatti contingenti e dalle vicende
che hanno preceduto la sua emanazione cosicché essa va interpretata
facendo riferimento alla situazione esistente al momento della sua applicazione,
qualunque editore elettronico potrà richiedere la registrazione
di una rivista on line, nonché adempiere le formalità, previste
dagli artt. 1 D.lgs.lgt. n.660 del 1945 e 5 L. n. 347 del 1939, con la
semplice consegna del floppy disk[30].
5.2 Queste
conclusioni sono criticate da quanti esaltano le peculiarità del
sistema elettronico di pubblicazione, sebbene deve darsi atto di una parziale
convergenza circa la scelta delle soluzioni pratiche da adottare.
A
tal proposito si afferma[31]
che la disciplina prevista dalla legge e richiamata nei bandi, e la stessa
giurisprudenza, si può riferire solo alle pubblicazioni a stampa
e non alle pubblicazioni effettuate con altri mezzi o supporti; che le
pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa sono suscettibili
di essere valutate senza la necessità di osservare le formalità
previste per i lavori a stampa; che le pubblicazioni di opere elettroniche
possono essere dimostrate con qualsiasi mezzo atto a dare certezza che
il lavoro è stato effettivamente realizzato, che vi siano tutte
le indicazioni idonee a stabilirne la paternità e infine che il
lavoro sia divulgato[32].
Da
questa ricostruzione dottrinale emerge un'esigenza rilevante: ridurre al
minimo le formalità per uno strumento come internet caratterizzato
dalla facilità e velocità della formazione e trasmissione
dei dati.
5.3 L’esposizione
delle soluzioni che la dottrina ha prospettato ci spinge ad illustrare
la nostra posizione, alla luce soprattutto dei recenti interventi legislativi
in tema di documenti informatici.
Non
si può negare che le istanze di tutela sottese alla normativa sulla
stampa e sul diritto d’autore nonché l’esigenza di garantire la
“par condicio” in sede concorsuale e di soddisfare l’interesse pubblico
alla pubblicità delle opere scientifiche ricorrano anche in relazione
al sistema elettronico di pubblicazione, anzi è necessario che l’attività
interpretativa della giurisprudenza e della dottrina sia guidata da questi
principi.
L’interrogativo
circa l’equiparabilità del documento informatico a quello scritto
è stato risolto dall’art. 15 comma 2 della legge n. 59 del 1997
in cui si prescrive che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i
contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione
e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge.
In
particolare, quest’ultima statuizione non impone la diretta e piena applicazione
di tutta la normativa prevista per le opere stampate, ma richiede l’elaborazione
di un giudizio di compatibilità del dato normativo con le caratteristiche
tecniche del sistema informatico.
5.4 In
tal modo le incertezze circa la provenienza e la datazione del lavoro sono
superabili apponendo, o associando con separata evidenza informatica, a
ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici,
nonché al duplicato o copia di essi, una firma digitale a norma
del D.p.r. 10 novembre 1997 n. 513. Attraverso la firma digitale devono
potersi rilevare gli elementi identificativi del soggetto titolare della
firma, del soggetto che l’ha certificata e del registro su cui essa è
pubblicata per la consultazione.
L’apposizione
o l’associazione della firma digitale al documento informatico equivale
alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta
su supporto cartaceo.
Il documento informatico da chiunque formato, l’archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, se conformi alle disposizioni di legge, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge e soddisfano il requisito legale della forma scritta.
I
documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dei pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli
articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata
la firma digitale di colui che li spedisce o li rilascia.
5.5 In
relazione agli oneri formali di deposito delle pubblicazioni bisogna tener
conto del fatto che la spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti
contenenti la firma digitale esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell’originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto
di legge.
Il
documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e
pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi
dichiarato.
La
data e l’ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento
informatico sono opponibili ai terzi.
Dalla
normativa esposta potrebbe argomentarsi l’equivalenza tra “traditio” e
trasmissione per via telematica. Tuttavia bisogna osservare che l’attività
di certificazione da parte della pubblica amministrazione necessita del
supporto strutturale tecnologico, di cui essa è oggi carente e rispetto
al quale non si rinviene nella normativa vigente un obbligo espresso di
dotazione, salvo ritenere, come a noi pare opportuno, che l’art. 15 comma
2 della l. 59 del 1997 abbia riconosciuto al privato il diritto di richiedere
la certificazione delle proprie opere. Ciò sarebbe necessario affinché
il documento informatico possa essere valido e rilevante a tutti gli effetti
di legge.
Pertanto
è da considerare insoddisfacente la soluzione ancorata alla consegna
del floppy disk all’autorità amministrativa ed è da preferire
la trasmissione telematica del documento multimediale, nei limiti del possibile,
ad un'unica banca dati pubblica.
5.6 L'evoluzione
storica non porta con sé solo "fatti" nuovi: porta anche nuove aspirazioni,
nuovi criteri di valore[33]
e potremmo aggiungere nuovi diritti.
È
questo il caso del diritto dell'informazione[34],
espressione della più generale libertà di pensiero di cui
all'art. 21 della Costituzione.
Il
riferimento alla norma costituzionale, che distingue fra "pensiero" e "mezzo
di diffusione", ha permesso di meglio chiarire il significato del termine
informazione: esso si riferisce sia al momento della "formazione", ossia
di una struttura significativa conferita ai dati di esperienza pratica
o conoscitiva e alla loro espressione; sia al momento della "comunicazione",
quando cioè l'informazione viene trasmessa, e perciò diventa
interamente tale[35].
Pertanto
la protezione accordata dall'art. 21 della Costituzione deve essere rivolta
anche ai mezzi di diffusione: si devono predisporre tutti gli strumenti
di tutela, e fra questi rientrano i doveri di certificazione, che permettano,
alla persona di comunicare le proprie elaborazioni intellettuali.
Altrimenti
si rischia di violare l'art. 3 della Costituzione dal momento che la legge
sulla stampa introdurrebbe un regime differenziato di tutela a secondo
che oggetto della stessa siano giornali e televisione o altri sistemi di
diffusione o comunicazione.[36]
Ne
si può condividere la posizione assunta dalla giurisprudenza[37]
che ha negato l'esistenza di un diritto soggettivo ad ottenere la certificazione
delle pubblicazioni, sostenendo[38]
che al fine della individuazione delle posizioni giuridiche soggettive
tutelate dall'ordinamento di settore è rilevante la verifica della
direzione delle norme stesse se cioè con esse si miri a tutelare
in modo immediato un interesse, di carattere patrimoniale e non, direttamente
pertinente al soggetto destinatario delle disposizioni o se invece si tende
attraverso la predisposizione di strutture organizzative o la previsione
di comportamenti della Pubblica amministrazione a perseguire fini di interesse
generale che pur possono coinvolgere posizioni individuali.
6.0 Infine
possiamo rivolgere l’attenzione al diritto ancora da scrivere ossia il
disegno di legge n. 3610 contenente norme relative al deposito legale dei
documenti d’interesse culturale destinati all’uso pubblico, disposizioni
che confermano la necessità di imporre e disciplinare un insieme
di oneri formali per i documenti multimediali.
In
questa sede ci limitiamo ad indicarne gli aspetti più rilevanti
al fine di individuare quale potrebbe essere la nuova disciplina degli
obblighi formali per le pubblicazioni scientifiche on line.
6.1 I
documenti multipli su qualsiasi supporto, destinati all'uso pubblico e
fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, sono oggetto di deposito
obbligatorio al fine di conservare la memoria della cultura e della vita
sociale italiana.
I
documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente
o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e
comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene
ai documenti sonori, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti
su licenza per il mercato italiano.
Il
deposito legale è finalizzato:
a)
alla raccolta ed alla conservazione dei documenti;
b)
alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
c)
alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti,
nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché
sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
d)
alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.
Tra
le categorie di documenti destinati al deposito legale vi sono i documenti
multimediali.
L'obbligo
della consegna dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali
la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari
sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.
Sono
soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove
o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più
in commercio.
I
soggetti obbligati al deposito legale sono:
a)
l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica
che giuridica;
b)
il tipografo, ove manchi l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione;
c)
il produttore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari
realizzati nel territorio nazionale;
d)
il distributore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari
distribuiti su licenza per il mercato italiano;
I
documenti devono essere consegnati entro quindici giorni dalla prima distribuzione.
Due
copie dei documenti multimediali, delle incisioni e delle registrazioni
sonore e delle videoregistrazioni devono essere consegnate alla Discoteca
di Stato[39].
I
soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale
del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, anche in
forma cumulativa, dalla stessa richiesti e strettamente inerenti alle aree
della scienza e della tecnica. I
medesimi
soggetti sono altresì tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca
centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia una copia degli
stessi documenti inerenti alle aree del diritto e delle scienze sociali.
Il
regolamento attuativo della legge stabilisce:
a)
i casi di esonero totale o parziale dalla consegna dei documenti;
b)
gli elementi identificativi da apporre sul documento.
Infine
sono abrogati la legge 2 febbraio 1939, n.374, come modificata dal decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660, il regolamento approvato
con regio decreto 12 dicembre 1940, n.2052, e l'articolo 23 del decreto
legislativo luogotenenziale 1^ marzo 1945, n.82.
Il
legislatore con la predisposizione di queste norme ha dimostrato una particolare
sensibilità verso le problematiche che scaturiscono dall’evoluzione
delle tecnologie dell’informazione, sensibilità che tuttavia dopo
tre anni dalla presentazione del disegno di legge non si è ancora
tramutata nella sua approvazione definitiva.