Art.
342-ter.
Contenuto degli ordini di protezione.
Con il decreto di
cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha
tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e
dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che
ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di
non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in
particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero
al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità
dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba
frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può
disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del territorio
o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano
come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri
soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone
conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono
prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e
prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all’avente
diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione
allo stesso spettante.
Con il medesimo
decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata
dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione
dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata,
su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo
strettamente necessario.
Con il medesimo
decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà
o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice provvede con
decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso
l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.