Libro Primo
Delle persone e della famiglia
Titolo
XIII
Degli alimenti
Art.
433.
Persone obbligate
All’obbligo di prestare gli alimenti sono
tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali
o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli
ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o
unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Art.
434.
Cessazione dell’obbligo tra affini.
L’obbligazione alimentare del suocero e della
suocera e quella del genero e della nuora cessano:
1) quando la persona che ha diritto agli
alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l’affinità,
e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono
morti.
Art.
435. (1)
[Obbligo dei genitori e dei figli naturali.
Il figlio naturale deve gli alimenti al
genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti
legittimi dell’alimentando.
Il genitore deve gli alimenti al figlio
naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo
quello dei figli naturali dell’alimentando.
Il genitore deve altresì gli alimenti
strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o
naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell’alimentando.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio
1975, n. 151.
Art.
436.
Obbligo tra adottante e adottato.
L’adottante deve gli alimenti al figlio
adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.
Art.
437.
Obbligo del donatario.
Il
donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli
alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un
matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
Art. 438.
Misura degli alimenti.
Gli alimenti possono essere chiesti solo da
chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio
mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione
del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve
somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita
dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il donatario non è tenuto oltre il valore
della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.
Art.
439.
Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle.
Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono
dovuti nella misura dello stretto necessario.
Possono comprendere anche le spese per l’educazione
e l’istruzione se si tratta di minore.
Art.
440.
Cessazione, riduzione e aumento.
Se dopo l’assegnazione degli alimenti mutano
le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l’autorità
giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l’aumento, secondo le
circostanze. Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta
disordinata o riprovevole dell’alimentato.
Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che
uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli
somministrare, l’autorità giudiziaria non può liberare l’obbligato di grado
posteriore se non quando abbia imposto all’obbligato di grado anteriore di
somministrare gli alimenti.
Art.
441.
Concorso di obbligati.
Se più persone sono obbligate nello stesso
grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione
stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.
Se le persone chiamate in grado anteriore
alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l’onere in tutto o in
parte, l’obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone
chiamate in grado posteriore.
Se gli obbligati non sono concordi sulla
misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti,
provvede l’autorità giudiziaria secondo le circostanze.
Art.
442.
Concorso di aventi diritto.
Quando più persone hanno diritto agli
alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in grado di
provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l’autorità giudiziaria dà i
provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei
rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto
abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.
Art.
443.
Modo di somministrazione degli alimenti.
Chi deve somministrare gli alimenti ha la
scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare
corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria
casa colui che vi ha diritto.
L’autorità giudiziaria può però, secondo le
circostanze, determinare il modo di somministrazione.
In caso di urgente necessità l’autorità
giudiziaria può altresì porre temporaneamente l’obbligazione degli alimenti a
carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso
gli altri.
Art.
444.
Adempimento della prestazione alimentare.
L’assegno alimentare prestato secondo le
modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l’alimentando
ne abbia fatto.
Art.
445.
Decorrenza degli alimenti.
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della
domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato,
quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.
Art.
446.
Assegno provvisorio.
Finché non sono determinati definitivamente
il modo e la misura degli alimenti, [il pretore o] (1) il
presidente del tribunale può, sentita l’altra parte, ordinare un assegno in via
provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di
uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.
(1) Parole abrogate dal D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51.
Art.
447.
Inammissibilità di cessione e di compensazione.
Il credito alimentare non può essere ceduto.
L’obbligato agli alimenti non può opporre all’altra
parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.
Art.
448.
Cessazione per morte dell’obbligato.
L’obbligo degli alimenti cessa con la morte
dell’obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.