Sez. 1, Sentenza n. 5862
del 14/06/1999 (Rv.
527416)
Presidente: Senofonte P.
Estensore: Adamo M. P.M. Palmieri R. (Conf.)
Poiché l’assegno
divorzile non si può equiparare all’assegno alimentare, essendo diverse la
natura e le finalità proprie dei due tipi di assegno, alle controversie
concernenti l’assegno divorzile non può trovare applicazione l’esclusione dalla
sospensione dei termini durante il periodo feriale, prevista dall’art. 3 della
legge n. 742 del 1969, in relazione all’art. 92 primo comma dell’ordinamento
giudiziario, riguardo alle cause relative agli alimenti e, pertanto, per dette
controversie la sospensione può essere esclusa soltanto ove si consegua, a
norma del secondo comma dell’art. 92, il decreto che riconosca l’urgenza della
controversia, nel presupposto - previsto dallo stesso primo comma dell’art. 92
e da intendersi richiamato dal citato art. 3 - che la ritardata trattazione
possa provocare grave pregiudizio alle parti.