Regolamento (CE) n. 4/2009 del
Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 007 del 10/01/2009 pag. 0001 - 0079
Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio
del 18 dicembre 2008
relativo alla competenza, alla legge applicabile,
al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in
materia di obbligazioni alimentari
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l’articolo 61, lettera c) e l’articolo 67, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo [1],
visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo [2],
considerando quanto segue:
(1) La Comunità si è prefissa l’obiettivo di mantenere
e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sia
assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente
tale spazio la Comunità deve adottare, tra l’altro, misure nel settore della
cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni
transfrontaliere, nella misura necessaria al corretto funzionamento del mercato
interno.
(2) A norma dell’articolo 65, lettera b), del
trattato, tali misure dovrebbero includere la promozione della compatibilità
delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di
competenza giurisdizionale.
(3) A tal proposito, la Comunità ha già
adottato, tra le altre misure, il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio,
del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
[3], la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
[4], il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001,
relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel
settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale [5], la
direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare
l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la
definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato
in tali controversie [6], il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del
27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale [7], il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i
crediti non contestati [8], e il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e
alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali
in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli
atti") [9].
(4) Il Consiglio europeo riunitosi a Tampere
il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato il Consiglio e la Commissione a istituire
specifiche norme procedurali comuni speciali per semplificare e accelerare la
composizione delle cause transfrontaliere riguardanti in particolare i crediti
alimentari. Ha quindi invitato a sopprimere le misure intermedie necessarie per
permettere il riconoscimento e l’esecuzione nello Stato richiesto di una
decisione emessa in un altro Stato membro, in particolare una decisione
riguardante un credito alimentare.
(5) Il 30 novembre 2000 è stato adottato un
programma di misure sull’attuazione del principio di riconoscimento reciproco
delle decisioni in materia civile e commerciale [10], comune alla Commissione e
al Consiglio. Tale programma prevede l’abolizione della procedura di exequatur
per i crediti alimentari allo scopo di rendere più efficaci i mezzi di cui
dispongono i creditori di alimenti per far rispettare i loro diritti.
(6) Il Consiglio europeo riunitosi a
Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma, dal titolo
"Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della
giustizia nell’Unione europea" ("il programma dell’Aia") [11].
(7) Nella sessione del 2 e 3 giugno 2005 il
Consiglio ha adottato un piano d’azione del Consiglio e della Commissione [12]
che traduce il programma dell’Aia in azioni concrete e menziona la necessità di
adottare proposte sulle obbligazioni alimentari.
(8) Nel quadro della Conferenza dell’Aia di
diritto internazionale privato, la Comunità e gli Stati membri hanno
partecipato a negoziati che sono sfociati il 23 novembre 2007 nell’adozione della
convenzione sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei
confronti di figli e altri membri della famiglia ("convenzione dell’Aia
del 2007") e del protocollo relativo alla legge applicabile alle
obbligazioni alimentari ("protocollo dell’Aia del 2007"). È pertanto
opportuno tener conto di questi due strumenti nell’ambito del presente
regolamento.
(9) Un creditore di alimenti dovrebbe essere
in grado di ottenere facilmente in uno Stato membro una decisione che sia
automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.
(10) Per raggiungere tale obiettivo è
opportuno creare uno strumento comunitario in materia di obbligazioni
alimentari che raggruppi le disposizioni concernenti i conflitti di
giurisdizione, i conflitti di leggi, il riconoscimento e l’esecutività,
l’esecuzione, il patrocinio a spese dello Stato nonché la cooperazione tra
autorità centrali.
(11) L’ambito di applicazione del regolamento
dovrebbe estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di
famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, al fine di garantire la
parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. Ai fini del presente
regolamento, la nozione di "obbligazione alimentare" dovrebbe essere
interpretata in maniera autonoma.
(12) Al fine di tener conto dei diversi modi
di disciplinare le questioni relative alle obbligazioni alimentari negli Stati
membri, il presente regolamento dovrebbe applicarsi sia alle decisioni
giurisdizionali che alle decisioni emesse da autorità amministrative, purché
queste autorità offrano garanzie in particolare circa l’imparzialità e il
diritto di audizione delle parti. Tali autorità dovrebbero pertanto applicare
tutte le norme del presente regolamento.
(13) Per i suddetti motivi, nel presente
regolamento occorre altresì assicurare il riconoscimento e l’esecuzione delle
transazioni giudiziarie e degli atti pubblici senza che ciò pregiudichi il
diritto dell’una o dell’altra parte di una tale transazione o di un tale atto
di contestare detti strumenti dinanzi a un’autorità giurisdizionale dello Stato
membro d’origine.
(14) È opportuno che il presente regolamento
preveda che il termine "creditore" comprende, ai fini di una domanda
di riconoscimento e di esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni
alimentari, gli enti pubblici che hanno il diritto di agire per conto di una
persona cui siano dovuti alimenti o di chiedere il rimborso di prestazioni
erogate al creditore in luogo degli alimenti. Se l’ente pubblico agisce in tal
veste, dovrebbe aver diritto agli stessi servizi e allo stesso patrocinio a
spese dello Stato al pari del creditore.
(15) Per preservare gli interessi dei
creditori di alimenti e favorire la corretta amministrazione della giustizia
all’interno dell’Unione europea, dovrebbero essere adattate le norme relative
alla competenza quali risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001. La circostanza
che un convenuto abbia la residenza abituale in uno Stato terzo non dovrebbe
escludere l’applicazione delle norme comunitarie in materia di competenza, e
non dovrebbe essere più previsto alcun rinvio alle norme in materia di
competenza contemplate dal diritto nazionale. È pertanto necessario determinare
nel presente regolamento i casi in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato
membro può esercitare una competenza sussidiaria.
(16) Al fine di rimediare in particolare a
situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente
regolamento un forum necessitatis che, in casi eccezionali, consenta ad
un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di conoscere di una
controversia che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale
caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli
impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra
civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il richiedente
introduca o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul
forum necessitatis potrebbe essere tuttavia esercitata soltanto qualora la
controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro della
giurisdizione adita, quale ad esempio la cittadinanza di una delle parti.
(17) Una norma di competenza supplementare
dovrebbe prevedere che, salvo condizioni particolari, il debitore possa promuovere
un’azione per modificare una decisione esistente in materia di obbligazioni
alimentari o ottenere una nuova decisione solo nello Stato in cui il creditore
aveva la residenza abituale quando è stata emessa la decisione e in cui
continua a risiedere abitualmente. Per assicurare un’adeguata articolazione tra
la convenzione dell’Aia del 2007 e il presente regolamento, occorre applicare
tale norma anche alle decisioni di uno Stato terzo parte di detta convenzione,
purché quest’ultima sia in vigore tra lo Stato interessato e la Comunità e
contempli le stesse obbligazioni alimentari nello Stato interessato e nella
Comunità.
(18) Ai fini dell’applicazione del presente
regolamento, occorre prevedere che in Irlanda il concetto di
"domicile" sostituisca quello di "cittadinanza", così come
nel Regno Unito, qualora il presente regolamento sia applicabile in tale Stato
membro a norma dell’articolo 4 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea.
(19) Al fine di accrescere la certezza del
diritto, la prevedibilità e l’autonomia delle parti, il presente regolamento
dovrebbe permettere alle parti di scegliere di comune accordo l’autorità
giurisdizionale competente in funzione di fattori di collegamento determinati.
Per assicurare la protezione della parte debole, una siffatta scelta del foro
dovrebbe essere esclusa per le obbligazioni alimentari nei confronti di un
minore di diciotto anni.
(20) Occorre prevedere nel presente
regolamento che, per gli Stati membri vincolati dal protocollo dell’Aia del
2007, le disposizioni sulle norme sui conflitti di legge applicabili sono
quelle previste da detto protocollo. A tal fine, occorrerebbe inserire una
disposizione che rinvii a tale protocollo. Il protocollo dell’Aia del 2007 sarà
concluso dalla Comunità in tempo utile per consentire l’applicazione del
presente regolamento. Per tener conto dell’ipotesi in cui il protocollo
dell’Aia del 2007 non si applicasse a tutti gli Stati membri, occorre
distinguere, ai fini del riconoscimento, dell’esecutività e dell’esecuzione di
decisioni, gli Stati membri che sono vincolati dal protocollo dell’Aia del 2007
da quelli che non lo sono.
(21) Occorre precisare, nel quadro del
presente regolamento, che tali norme sui conflitti di legge determinano solo la
legge applicabile alle obbligazioni alimentari e non determinano la legge
applicabile all’accertamento del rapporto di famiglia sul quale si basano le
obbligazioni alimentari. L’accertamento del rapporto di famiglia continua a
essere disciplinato dal diritto interno degli Stati membri, comprese le loro
norme di diritto internazionale privato.
(22) Al fine di assicurare il recupero rapido
ed efficace di un credito alimentare ed evitare i ricorsi dilatori, le
decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in uno Stato membro
dovrebbero, in linea di massima, avere esecutività provvisoria. Occorre
pertanto prevedere nel presente regolamento che l’autorità giurisdizionale
d’origine abbia il potere di dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva
anche se il diritto nazionale non prevede l’esecutività di diritto e anche se è
stato o potrebbe ancora essere proposto un ricorso contro la decisione secondo
il diritto nazionale.
(23) Per limitare le spese connesse con le
procedure disciplinate dal presente regolamento, sarebbe utile ricorrere per
quanto possibile alle moderne tecnologie di comunicazione, in particolare
nell’audizione delle parti.
(24) Le garanzie fornite dall’applicazione
delle norme sui conflitti di leggi dovrebbero giustificare il fatto che le
decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in uno Stato membro
vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 siano riconosciute e siano esecutive
in tutti gli altri Stati membri senza che sia richiesta qualsiasi altra
procedura e senza alcuna forma di controllo di merito nello Stato membro
dell’esecuzione.
(25) Il riconoscimento in uno Stato membro di
una decisione in materia di obbligazioni alimentari mira soltanto a consentire
il recupero del credito alimentare determinato nella decisione. Non implica il
riconoscimento da parte di tale Stato membro del rapporto di famiglia, di
parentela, di matrimonio o di affinità che ha dato luogo alle obbligazioni
alimentari da cui è scaturita la decisione.
(26) Per le decisioni emesse in uno Stato
membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 occorre prevedere nel
presente regolamento una procedura di riconoscimento e di dichiarazione di
esecutività. Tale procedura dovrebbe ispirarsi alla procedura e ai motivi di
rifiuto del riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 44/2001. Per
accelerare la procedura e permettere al creditore di recuperare rapidamente il
suo credito, è opportuno prevedere che l’autorità giurisdizionale adita debba emettere
la decisione entro termini stabiliti, eccettuate circostanze eccezionali.
(27) Occorre altresì limitare quanto più
possibile le formalità di esecuzione che possono far aumentare i costi a carico
del creditore di alimenti. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe
prevedere che il creditore di alimenti non sia tenuto a disporre di un recapito
postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro
dell’esecuzione, ferma restando peraltro l’organizzazione interna degli Stati
membri in materia di procedure di esecuzione.
(28) Per limitare i costi connessi con le
procedure di esecuzione, non dovrebbe essere richiesta alcuna traduzione, a
meno che l’esecuzione non sia contestata e fatte salve le regole applicabili
alla notificazione e alla comunicazione degli atti.
(29) Onde garantire il rispetto dei requisiti
di un processo equo occorre prevedere nel presente regolamento il diritto del
convenuto che non sia comparso dinanzi all’autorità giurisdizionale d’origine di
uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 di chiedere, nella
fase dell’esecuzione della decisione emessa nei suoi confronti, il riesame di
quest’ultima. Tuttavia il convenuto dovrebbe chiedere tale riesame entro un
termine stabilito che dovrebbe decorrere al più tardi dal giorno in cui, nella
fase del procedimento di esecuzione, i suoi beni sono stati resi per la prima
volta indisponibili in tutto o in parte. Questo diritto di chiedere un riesame
dovrebbe costituire un ricorso straordinario concesso al convenuto contumace,
che non pregiudica altri mezzi di ricorso straordinari previsti dal diritto
dello Stato membro d’origine, purché tali mezzi di ricorso non siano
incompatibili con il diritto a un riesame ai sensi del presente regolamento.
(30) Per accelerare l’esecuzione di una
decisione emessa da uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007
in un altro Stato membro, occorre limitare i motivi di rifiuto o di sospensione
dell’esecuzione che possono essere invocati dal debitore a motivo del carattere
transfrontaliero del credito alimentare. Tale limitazione dovrebbe far salvi i
motivi di rifiuto o di sospensione previsti dal diritto nazionale che non siano
incompatibili con quelli elencati nel presente regolamento, quali il pagamento
del debito da parte del debitore all’atto dell’esecuzione o l’impignorabilità
di taluni beni.
(31) Per facilitare il recupero
transfrontaliero di crediti alimentari occorre istituire un regime di
cooperazione tra le autorità centrali designate dagli Stati membri. Tali
autorità dovrebbero prestare assistenza ai creditori e ai debitori di alimenti
nel far valere i loro diritti in un altro Stato membro mediante la
presentazione di domande di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività e
d’esecuzione di decisioni esistenti, di modifica di tali decisioni o di
emanazione di una decisione. Esse dovrebbero altresì scambiare informazioni per
localizzare i debitori e i creditori e individuare, se del caso, i loro
introiti e beni. Dovrebbero, infine, cooperare tra loro scambiandosi
informazioni di carattere generale e promuovere la cooperazione tra le autorità
competenti del proprio Stato membro.
(32) Un’autorità centrale designata in virtù
del presente regolamento dovrebbe sostenere le proprie spese, fatte salve
eccezioni specifiche, e prestare assistenza a qualsiasi richiedente residente
nel suo Stato membro. Il criterio per determinare il diritto di una persona di
chiedere assistenza a un’autorità centrale dovrebbe essere meno severo del
criterio di collegamento basato sulla "residenza abituale" utilizzato
in altre parti del presente regolamento. Tuttavia, il criterio di
"residenza" dovrebbe escludere la semplice presenza.
(33) Per poter prestare pienamente assistenza
ai creditori e ai debitori di alimenti e facilitare in modo ottimale il
recupero transfrontaliero di alimenti, le autorità centrali dovrebbero poter
ottenere un certo numero di informazioni a carattere personale. Il presente
regolamento dovrebbe pertanto fare obbligo agli Stati membri di provvedere a
che le loro autorità centrali abbiano accesso a tali informazioni presso le
autorità pubbliche o le amministrazioni che detengono le informazioni in
questione nell’ambito delle loro attività abituali. Occorre tuttavia lasciare a
ciascuno Stato membro il compito di determinare le modalità di tale accesso.
Uno Stato membro dovrebbe poter designare le autorità pubbliche o le
amministrazioni che saranno tenute a fornire le informazioni all’autorità
centrale in conformità del presente regolamento, comprese, se del caso,
autorità pubbliche o amministrazioni già designate nell’ambito di altri regimi
di accesso alle informazioni. Quando uno Stato membro designa autorità
pubbliche o amministrazioni, dovrebbe fare in modo che la sua autorità centrale
sia in grado di accedere alle informazioni richieste in conformità del presente
regolamento detenute dalle prime. Uno Stato membro dovrebbe anche poter
permettere alla sua autorità centrale di accedere alle informazioni richieste
presso ogni altra persona giuridica che le detiene e che è responsabile del
loro trattamento.
(34) Nell’ambito dell’accesso ai dati
personali, dell’utilizzo e della trasmissione degli stessi, occorre rispettare
le prescrizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
[13] quale recepita nella legislazione nazionale degli Stati membri.
(35) Occorre, tuttavia, definire le
condizioni specifiche di accesso ai dati personali, di utilizzo e di
trasmissione degli stessi al fine dell’applicazione del presente regolamento.
In tale contesto, è stato preso in considerazione il parere del Garante europeo
della protezione dei dati [14]. La persona interessata dalla raccolta delle
informazioni dovrebbe essere avvisata conformemente alla legislazione
nazionale. È tuttavia opportuno prevedere la possibilità di differire tale
avviso per impedire che il debitore trasferisca i suoi beni e comprometta così
il recupero dei crediti alimentari.
(36) Tenuto conto delle spese procedurali, è
opportuno prevedere un regime molto favorevole di patrocinio a spese dello
Stato, ossia la presa a carico totale delle spese connesse ai procedimenti riguardanti
obbligazioni alimentari nei confronti di minori di 21 anni e avviati tramite le
autorità centrali. Le norme in materia di patrocinio a spese dello Stato
vigenti nell’Unione europea in virtù della direttiva 2003/8/CE dovrebbero
pertanto essere integrate da norme specifiche atte a creare un regime
particolare di patrocinio a spese dello Stato in materia di obbligazioni
alimentari. In tale contesto, a titolo eccezionale, l’autorità competente dello
Stato membro richiesto dovrebbe poter recuperare i costi dal ricorrente,
beneficiario del gratuito patrocinio a spese dello Stato, che risulti
soccombente, nella misura in cui lo permetta la sua situazione finanziaria. Ciò
avverrebbe, in particolare, nel caso di una persona facoltosa che abbia agito
in malafede.
(37) Inoltre, per le obbligazioni alimentari
diverse da quelle di cui al precedente considerando, dovrebbe essere garantito
a tutte le parti lo stesso trattamento in termini di patrocinio a spese dello
Stato al momento dell’esecuzione della decisione in un altro Stato membro.
Pertanto le disposizioni sulla continuità del patrocinio a spese dello Stato di
cui al presente regolamento dovrebbero intendersi nel senso che concedono tale
patrocinio anche a una parte che, pur non avendo beneficiato del patrocinio a
spese dello Stato nel procedimento volto a ottenere o modificare una decisione
nello Stato membro d’origine, ne abbia in seguito beneficiato in questo stesso
Stato nell’ambito di una domanda volta a ottenere l’esecuzione della decisione.
Analogamente, una parte che abbia beneficiato di un procedimento gratuito
dinanzi a un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X, dovrebbe
vedersi concedere, nello Stato membro di esecuzione, il beneficio del
patrocinio a spese dello Stato più favorevole o della maggiore esenzione dei
costi e delle spese, purché dimostri che ne avrebbe beneficiato nello Stato
membro d’origine.
(38) Al fine di ridurre le spese di
traduzione dei documenti giustificativi, l’autorità giurisdizionale adita
dovrebbe richiedere la traduzione di tali documenti solo se necessario, fatti
salvi i diritti della difesa e le norme applicabili alla notifica e alla
comunicazione degli atti.
(39) Al fine di facilitare l’applicazione del
presente regolamento è opportuno prevedere per gli Stati membri l’obbligo di
comunicare alla Commissione i nomi e gli estremi delle loro autorità centrali
nonché altre informazioni. Tali informazioni dovrebbero essere messe a
disposizione degli operatori del settore e del pubblico mediante la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o l’accesso
elettronico tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
istituita con decisione 2001/470/CE. Inoltre, l’uso dei moduli previsti dal
presente regolamento dovrebbe facilitare e accelerare la comunicazione tra
autorità centrali e permettere la presentazione di domande per via elettronica.
(40) È opportuno disciplinare la relazione
tra il presente regolamento e le convenzioni e gli accordi bilaterali o
multilaterali in materia di obbligazioni alimentari dei quali gli Stati membri
sono parti. In questo contesto, è opportuno prevedere che gli Stati membri che
sono parti della convenzione del 23 marzo 1962 tra la Svezia, la Danimarca, la
Finlandia, l’Islanda e la Norvegia sul recupero dei crediti alimentari possano
continuare ad applicarla tenuto conto del fatto che tale convenzione contiene
norme in materia di riconoscimento ed esecuzione più favorevoli di quelle
contemplate dal presente regolamento. Per quanto riguarda i futuri accordi bilaterali
in materia di obbligazioni alimentari con Stati terzi, le procedure e
condizioni secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a negoziare
e a concludere a proprio nome tali accordi dovrebbero essere determinate
nell’ambito delle discussioni su una proposta della Commissione su questo
argomento.
(41) Per il calcolo dei tempi e dei termini
previsti dal presente regolamento si dovrebbe applicare il regolamento (CEE,
Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme
applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini [15].
(42) Le misure necessarie ai fini
dell’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [16].
(43) È opportuno, in particolare, autorizzare
la Commissione ad adottare eventuali modifiche dei moduli previsti dal presente
regolamento secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 3 della
decisione 1999/468/CE. Per stabilire l’elenco delle autorità amministrative
rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, nonché
l’elenco delle autorità competenti in materia di attestazione del diritto al
patrocinio a spese dello Stato, è invece opportuno autorizzare la Commissione
ad agire secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 4 della stessa
decisione.
(44) Il presente regolamento dovrebbe
modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 sostituendo le disposizioni di
quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Fatte salve le
disposizioni transitorie del presente regolamento, in materia di obbligazioni
alimentari gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del presente
regolamento sulla competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione
delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del regolamento
(CE) n. 44/2001 a decorrere dalla data di applicazione del presente
regolamento.
(45) Poiché gli obiettivi del presente
regolamento, vale a dire istituire una serie di misure che permettano di
garantire il recupero effettivo dei crediti alimentari in situazioni
transfrontaliere e agevolare in tal modo la libera circolazione delle persone
all’interno dell’Unione europea, non possono essere realizzati in misura
sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e
degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello
comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a
quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio
di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(46) A norma dell’articolo 3 del protocollo
sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda ha
notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del
presente regolamento.
(47) A norma degli articoli 1 e 2 del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato
sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno
Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è da esso
vincolato né è soggetto alla sua applicazione. Rimane tuttavia impregiudicata
la possibilità per il Regno Unito di notificare l’intenzione di accettare il
presente regolamento dopo la sua adozione in conformità dell’articolo 4 del
suddetto protocollo.
(48) A norma degli articoli 1 e 2 del
protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non
partecipa all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né è
soggetta alla sua applicazione, fatta salva la possibilità per la Danimarca di
applicare il contenuto delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 44/2001
a norma dell’articolo 3 dell’accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea
e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
[17],
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari
derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.
2. Nel presente regolamento, per "Stato
membro" si intendono tutti gli Stati membri ai quali si applica il
presente regolamento.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si
intende per:
1) "decisione": la decisione in
materia di obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno
Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio
decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la liquidazione
delle spese giudiziali da parte del cancelliere. Ai fini dei capi VII e VIII,
per "decisione" s’intende anche una decisione in materia di
obbligazioni alimentari emessa in uno Stato terzo;
2) "transazione giudiziaria": la
transazione in materia di obbligazioni alimentari approvata dall’autorità
giurisdizionale o conclusa dinanzi all’autorità giurisdizionale nel corso di un
procedimento;
3) "atto pubblico":
a) qualsiasi documento in materia di
obbligazioni alimentari che sia stato formalmente redatto o registrato come
atto pubblico nello Stato membro d’origine e la cui autenticità:
i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto
pubblico; e
ii) sia stata attestata da un’autorità
pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata; o
b) qualsiasi convenzione in materia di
obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato
membro d’origine o da queste autenticata;
4) "Stato membro d'origine": lo
Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è
stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria ed è stato redatto l’atto
pubblico;
5) "Stato membro dell'esecuzione":
lo Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione della decisione, della
transazione giudiziaria o dell’atto pubblico;
6) "Stato membro richiedente": lo
Stato membro la cui autorità centrale trasmette una domanda a norma del capo
VII;
7) "Stato membro richiesto": lo
Stato membro la cui autorità centrale riceve una domanda a norma del capo VII;
8) "Stato contraente della convenzione
dell’Aia del 2007": la parte contraente della convenzione dell’Aia del 23
novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei
confronti di figli e altri membri della famiglia ("convenzione dell’Aia
del 2007") nella misura in cui detta convenzione si applica tra la
Comunità e lo Stato in questione;
9) "autorità giurisdizionale
d'origine": l’autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione da
eseguire;
10) "creditore": qualsiasi persona
fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti;
11) "debitore": qualsiasi persona
fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti;
2. Ai fini del presente regolamento la
nozione di "autorità giurisdizionale" include le autorità
amministrative degli Stati membri competenti in materia di obbligazioni
alimentari purché offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di
audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge
dello Stato membro in cui sono stabilite
i) possano formare oggetto di ricorso o
riesame dinanzi a un’autorità giudiziaria e
ii) abbiano forza e effetto equivalenti a
quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia.
Tali autorità amministrative figurano
nell’allegato X. Quest’ultimo è stabilito e modificato secondo la procedura di
gestione di cui all’articolo 73, paragrafo 2, su richiesta dello Stato membro
nel quale è stabilita l’autorità amministrativa interessata.
3. Ai fini degli articoli 3, 4 e 6, il
concetto di "domicile" sostituisce quello di "cittadinanza"
negli Stati membri che utilizzano tale concetto quale criterio di collegamento
in materia familiare.
Ai fini dell’articolo 6 si considera che le
parti aventi il loro "domicile" in unità territoriali diverse di uno
stesso Stato membro abbiano il loro "domicile" comune in detto Stato
membro.
CAPO II
COMPETENZA
Disposizioni generali
Sono competenti a pronunciarsi in materia di
obbligazioni alimentari negli Stati membri:
a) l’autorità giurisdizionale del luogo in
cui il convenuto risiede abitualmente; o
b) l’autorità giurisdizionale del luogo in
cui il creditore risiede abitualmente; o
c) l’autorità giurisdizionale competente
secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle
persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria
a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla
cittadinanza di una delle parti; o
d) l’autorità giurisdizionale competente
secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale
qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta
azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di
una delle parti.
Elezione del foro
1. Le parti possono convenire che siano
competenti a conoscere delle controversie tra di esse in materia di
obbligazioni alimentari la o le autorità giurisdizionali seguenti di uno Stato
membro:
a) la o le autorità giurisdizionali dello
Stato membro in cui una delle parti risiede abitualmente;
b) la o le autorità giurisdizionali dello
Stato membro di cittadinanza di una delle parti;
c) per quanto riguarda le obbligazioni
alimentari tra coniugi o
ex coniugi:
i) l’autorità giurisdizionale competente a
conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale; o
ii) la o le autorità giurisdizionali dello
Stato membro in cui essi hanno avuto l’ultima residenza abituale comune per un
periodo di almeno un anno.
Le condizioni di cui alle lettere a), b) o c)
devono risultare soddisfatte al momento della conclusione dell’accordo relativo
all’elezione del foro o nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
La competenza conferita dall’accordo è
esclusiva, salvo che le parti non dispongano diversamente.
2. L’accordo relativo all’elezione del foro è
concluso per iscritto. Si considera forma scritta qualsiasi comunicazione
elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
3. Il presente articolo non si applica nelle
controversie concernenti un’obbligazione alimentare nei confronti di un minore
di diciotto anni.
4. Se le parti hanno convenuto di attribuire
competenza esclusiva alla o alle autorità giurisdizionali di uno Stato parte
della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [18], firmata il
30 ottobre 2007 a Lugano ("convenzione di Lugano") che non sia uno
Stato membro, detta convenzione si applica tranne per quanto concerne le
controversie di cui al paragrafo 3.
Competenza fondata sulla comparizione del
convenuto
Oltre che nei casi in cui la sua competenza
risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l’autorità
giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto.
Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire
l’incompetenza.
Competenza sussidiaria
Se nessuna autorità giurisdizionale di uno
Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 e nessuna autorità
giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione di Lugano che non sia uno
Stato membro è competente in virtù delle disposizioni di detta convenzione,
sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza
comune delle parti.
Forum necessitatis
Qualora nessuna autorità giurisdizionale di
uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, in casi
eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere
della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato
o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia
ha uno stretto collegamento.
La controversia deve presentare un
collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale
adita.
Limitazione dell’azione
1. Qualora sia emessa una decisione in uno
Stato membro o uno Stato contraente della convenzione dell’Aia del 2007 in cui
il creditore risiede abitualmente, il debitore non può promuovere un’azione per
modificare la decisione o ottenere una decisione nuova in un altro Stato
membro, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato
in cui è stata emessa la decisione.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) qualora le parti si siano accordate sulla
competenza delle autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro in conformità
dell’articolo 4;
b) qualora il creditore si sottoponga alla
competenza delle autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro di cui
all’articolo 5;
c) qualora l’autorità competente dello Stato
d’origine contraente della convenzione dell’Aia del 2007 non possa o rifiuti di
esercitare la competenza a modificare la decisione o a emetterne una nuova; o
d) qualora la decisione emessa nello Stato
d’origine contraente della convenzione dell’Aia del 2007 non possa essere
riconosciuta o dichiarata esecutiva nello Stato membro in cui è prevista
l’azione per modificare la decisione o ottenerne una nuova.
Adizione dell’autorità giurisdizionale
Ai fini del presente capo, un’autorità
giurisdizionale è considerata adita:
a) alla data in cui la domanda giudiziale o
un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, a
condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure
che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al
convenuto; o,
b) qualora l’atto debba essere notificato o
comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla
data della sua ricezione da parte dell’autorità incaricata della notificazione
o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di
prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato
presso l’autorità giurisdizionale.
Verifica della competenza
L’autorità giurisdizionale di uno Stato
membro investita di una controversia per la quale non è competente in base al
presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza.
Verifica della ricevibilità
1. Se il convenuto che ha la residenza
abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l’azione
è stata proposta non compare, l’autorità giurisdizionale competente sospende il
procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle
condizioni di ricevere la domanda giudiziale o atto equivalente in tempo utile
a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati
tutti gli adempimenti in tal senso.
2. In luogo delle disposizioni del paragrafo
1 del presente articolo si applica l’articolo 19 del regolamento (CE) n.
1393/2007 qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro ad un
altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.
3. Ove non siano applicabili le disposizioni
del regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l’articolo 15 della convenzione
dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione
all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o
commerciale qualora sia stato necessario trasmettere all’estero la domanda
giudiziale o un atto equivalente a norma di tale convenzione.
Litispendenza
1. Qualora davanti ad autorità
giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state
proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità
giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché
sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in
precedenza.
2. Ove sia accertata la competenza
dell’autorità giurisdizionale adita per prima, l’autorità giurisdizionale
successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.
Connessione
1. Ove più cause connesse siano pendenti
dinanzi ad autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l’autorità
giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.
2. Se tali cause sono pendenti in primo
grado, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti
dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione
che l’autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle
domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
3. Ai sensi del presente articolo sono
connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere
opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare soluzioni tra loro
incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.
Provvedimenti provvisori e cautelari
I provvedimenti provvisori o cautelari
previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità
giudiziarie di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la
competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale
di un altro Stato membro.
CAPO III
LEGGE APPLICABILE
Articolo 15
Determinazione della legge applicabile
La legge applicabile alle obbligazioni
alimentari è determinata secondo il protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007
relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari ("protocollo
dell’Aia del 2007") negli Stati membri vincolati da tale strumento.
CAPO IV
RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE
DELLE DECISIONI
Articolo 16
Ambito di applicazione del presente capo
1. Il presente capo disciplina il
riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni che rientrano
nell’ambito di applicazione del presente regolamento
2. La sezione 1 si applica alle decisioni
emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007.
3. La sezione 2 si applica alle decisioni
emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007.
4. La sezione 3 si applica a tutte le
decisioni.
SEZIONE 1
Decisioni emesse in uno Stato membro
vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007
Articolo 17
Abolizione dell’exequatur
1. La decisione emessa in uno Stato membro
vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 è riconosciuta in un altro Stato
membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e
senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
2. Le decisioni emesse in uno Stato membro
vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 che sono esecutive in tale Stato lo
sono anche in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione
che attesti l’esecutività.
Articolo 18
Provvedimenti cautelari
Una decisione esecutiva implica di diritto
l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge
dello Stato membro dell’esecuzione.
Articolo 19
Diritto di chiedere il riesame
1. Il convenuto che non sia comparso nello
Stato membro d’origine ha il diritto di chiedere il riesame della decisione
all’autorità giurisdizionale competente di tale Stato membro se:
a) non gli sono stati comunicati o notificati
la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile e in modo tale da
consentirgli di presentare le proprie difese; o
b) non ha avuto la possibilità di contestare
il credito alimentare a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a
lui non imputabili,
eccetto qualora, pur avendone avuto la
possibilità, non abbia impugnato la decisione.
2. Il termine per chiedere il riesame decorre
dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto
della decisione ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal
giorno della prima misura di esecuzione avente l’effetto di rendere i suoi beni
indisponibili in tutto o in parte. Il convenuto agisce tempestivamente, in ogni
caso entro un termine di 45 giorni. Detto termine non è prorogabile per ragioni
inerenti alla distanza.
3. Se l’autorità giurisdizionale respinge la domanda
di riesame di cui al paragrafo 1 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna
condizione di riesame di cui al detto paragrafo, la decisione resta valida.
Se l’autorità giurisdizionale decide che il
riesame si giustifica per uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la decisione è
nulla. Tuttavia, il creditore non perde i benefici dell’interruzione dei
termini di prescrizione o decadenza né il diritto di chiedere retroattivamente
gli alimenti derivanti dal primo procedimento.
Articolo 20
Documenti ai fini dell’esecuzione
1. Per l’esecuzione di una decisione in un
altro Stato membro, il ricorrente fornisce alle competenti autorità incaricate
dell’esecuzione:
a) una copia della decisione che soddisfi le
condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;
b) l’estratto della decisione rilasciato
dall’autorità giurisdizionale d’origine mediante il modulo di cui all’allegato
I;
c) se del caso, un documento che stabilisca
lo stato degli arretrati e indichi la data in cui è stato effettuato il
calcolo;
d) se del caso, la traslitterazione o la
traduzione del contenuto del modulo di cui alla lettera b) nella lingua
ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione oppure, ove tale Stato membro
abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue
ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta
l’esecuzione, conformemente alla legge dello Stato membro in questione, o in
un’altra lingua che lo Stato membro dell’esecuzione abbia dichiarato di
accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali
delle istituzioni dell’Unione europea, diversa o diverse dalla sua o dalle sue,
in cui ammette la compilazione del modulo.
2. Le autorità competenti dello Stato membro
dell’esecuzione non possono esigere che il ricorrente fornisca una traduzione
della decisione. Tuttavia, una traduzione può essere richiesta se l’esecuzione
della decisione è contestata.
3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente
articolo deve essere effettuata da una persona abilitata ad effettuare
traduzioni in uno degli Stati membri.
Articolo 21
Diniego o sospensione dell’esecuzione
1. I motivi di diniego o sospensione
dell’esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione si
applicano purché non siano incompatibili con l’applicazione dei paragrafi 2 e
3.
2. Su istanza del debitore, l’autorità
competente dello Stato membro dell’esecuzione nega, in tutto o in parte,
l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se il
diritto di ottenere l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale
d’origine è prescritto a norma della legislazione dello Stato membro d’origine
o a norma della legislazione dello Stato membro dell’esecuzione, se
quest’ultima prevede un termine di prescrizione più lungo.
Inoltre, su istanza del debitore, l’autorità
competente dello Stato membro dell’esecuzione può negare, in tutto o in parte,
l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se è
inconciliabile con una decisione emessa nello Stato membro dell’esecuzione o
con una decisione emessa in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che
soddisfi i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro
dell’esecuzione.
La decisione che abbia l’effetto di
modificare una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari a
motivo di un mutamento delle circostanze non è considerata una decisione
inconciliabile ai sensi del secondo comma.
3. Su istanza del debitore, l’autorità
competente dello Stato membro dell’esecuzione può sospendere, in tutto o in
parte, l’esecuzione della decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se
l’autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d’origine è investita
di una domanda di riesame della decisione dell’autorità giurisdizionale
d’origine a norma dell’articolo 19.
Inoltre, su istanza del debitore, l’autorità
competente dello Stato membro dell’esecuzione sospende l’esecuzione della
decisione dell’autorità giurisdizionale d’origine se l’esecutività della stessa
è sospesa nello Stato membro d’origine.
Assenza di effetti sull’esistenza di rapporti
di famiglia
Il riconoscimento e l’esecuzione di una
decisione in materia di obbligazioni alimentari a norma del presente
regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento del rapporto di
famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell’obbligazione
alimentare che ha dato luogo alla decisione.
SEZIONE 2
Decisioni emesse in uno Stato membro non
vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007
Articolo 23
Riconoscimento
1. Le decisioni emesse in uno Stato membro
non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 sono riconosciute negli altri
Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In caso di contestazione, ogni parte
interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può
far constatare, secondo il procedimento di cui alla presente sezione, che la
decisione deve essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via
incidentale davanti ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale
autorità giurisdizionale è competente al riguardo.
Motivi di rifiuto del riconoscimento
Le decisioni non sono riconosciute:
a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine
pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento. Le
norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico;
b) se la domanda giudiziale od un atto
equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo
utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese eccetto
qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la
decisione;
c) se sono incompatibili con una decisione
emessa tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il
riconoscimento;
d) se sono incompatibili con una decisione
emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un
paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo
titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere
riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.
La decisione che abbia l’effetto di
modificare una precedente decisione in materia di obbligazioni alimentari a
causa di un mutamento delle circostanze non è considerata una decisione
inconciliabile ai sensi delle lettere c) o d).
Articolo 25
Sospensione del procedimento di
riconoscimento
L’autorità giurisdizionale di uno Stato
membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa
in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 sospende il
procedimento se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro di
origine per la presentazione di un ricorso.
Articolo 26
Esecutività
Le decisioni emesse in uno Stato membro non
vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 e ivi esecutive sono eseguite in un
altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una
parte interessata.
Articolo 27
Competenza territoriale
1. L’istanza di dichiarazione di esecutività
è proposta all’autorità giurisdizionale o all’autorità competente dello Stato
membro dell’esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione
conformemente all’articolo 71.
2. La competenza territoriale è determinata
dalla residenza abituale della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione, o
dal luogo dell’esecuzione.
Articolo 28
Procedura
1. La domanda di dichiarazione di esecutività
è corredata dei seguenti documenti:
a) una copia della decisione che soddisfi le
condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;
b) un estratto della decisione rilasciato
dall’autorità giurisdizionale d’origine utilizzando il modulo di cui
all’allegato II, fatto salvo l’articolo 29;
c) se del caso, la traslitterazione o la
traduzione del contenuto del modulo di cui alla lettera b) nella lingua
ufficiale dello Stato membro dell’esecuzione oppure, ove tale Stato membro
abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue
ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene presentata la
domanda, conformemente alla legge dello Stato membro in questione, o in
un’altra lingua che lo Stato membro dell’esecuzione abbia dichiarato di
accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali
delle istituzioni dell’Unione europea, diversa o diverse dalla sua o dalle sue,
in cui ammette la compilazione del modulo.
2. L’autorità giurisdizionale o l’autorità
competente investita della domanda non può esigere che l’istante fornisca una
traduzione della decisione. Tuttavia, una traduzione può essere richiesta nel
quadro del ricorso di cui agli articoli 32 o 33.
3. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente
articolo deve essere effettuata da una persona abilitata ad effettuare
traduzioni in uno degli Stati membri.
Articolo 29
Mancata produzione dell’estratto
1. Qualora l’estratto di cui all’articolo 28,
paragrafo 1, lettera b), non venga prodotto, l’autorità giurisdizionale o
l’autorità competente possono fissare un termine per la sua presentazione o
accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritengano di essere
informate a sufficienza, dispensare dalla sua produzione.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, qualora
l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente lo richiedano, deve essere presentata
una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona
abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.
Articolo 30
Dichiarazione di esecutività
La decisione è dichiarata esecutiva senza
alcun esame ai sensi dell’articolo 24 non appena espletate le formalità di cui
all’articolo 28 e al più tardi entro trenta giorni dopo l’espletamento di tali
formalità, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. La parte
contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento,
presentare osservazioni.
Articolo 31
Notificazione della decisione relativa alla
domanda volta a ottenere una dichiarazione
1. La decisione relativa alla domanda volta a
ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata
all’istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro
dell’esecuzione.
2. La dichiarazione di esecutività è
notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione,
corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o
comunicata a tale parte.
Articolo 32
Ricorso contro la decisione relativa alla
domanda volta a ottenere una dichiarazione
1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso
contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di
esecutività.
2. Il ricorso è proposto dinanzi all’autorità
giurisdizionale notificata dallo Stato membro interessato alla Commissione in
conformità dell’articolo 71.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme
sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta
l’esecuzione non compare davanti all’autorità giurisdizionale investita del
ricorso nel procedimento riguardante l’azione proposta dall’istante, si
applicano le disposizioni dell’articolo 11 anche se la parte contro la quale è
chiesta l’esecuzione non risiede abitualmente nel territorio di uno degli Stati
membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di
esecutività deve essere proposto entro un termine di trenta giorni dalla
notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è
chiesta l’esecuzione risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello
in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di
quarantacinque giorni a decorrere dalla data della notificazione o
comunicazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è
prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
Articolo 33
Impugnazione della decisione emessa sul
ricorso
La decisione emessa sul ricorso può
costituire oggetto solo delle procedure comunicate dallo Stato membro
interessato alla Commissione conformemente all’articolo 71.
Articolo 34
Rifiuto o revoca di una dichiarazione di
esecutività
1. L’autorità giurisdizionale davanti alla
quale è stato proposto un ricorso ai sensi degli articoli 32 o 33 rifiuta o
revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati
dall’articolo 24.
2. Fatto salvo l’articolo 32, paragrafo 4,
l’autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai
sensi dell’articolo 32 si pronuncia entro un termine di novanta giorni a
decorrere dalla sua adizione, salvo impossibilità dovuta a circostanze
eccezionali.
3. L’autorità giurisdizionale davanti alla
quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 33 si pronuncia senza
indugio.
Articolo 35
Sospensione del procedimento
L’autorità giurisdizionale davanti alla quale
è proposto un ricorso ai sensi degli articoli 32 o 33, su istanza della parte
contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospende il procedimento se l’esecutività
della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine a causa della
presentazione di un ricorso.
Articolo 36
Provvedimenti provvisori e cautelari
1. Qualora una decisione debba essere
riconosciuta in conformità della presente sezione, nulla osta a che l’istante
chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello
Stato membro dell’esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di
esecutività ai sensi dell’articolo 30.
2. La dichiarazione di esecutività implica di
diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui
all’articolo 32, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione
di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di
esso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro
cui è chiesta l’esecuzione.
Articolo 37
Esecutività parziale
1. Se la decisione ha statuito su vari capi
della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per
tutti i capi, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente rilasciano la
dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2. L’istante può richiedere una dichiarazione
di esecutività parziale.
Articolo 38
Assenza di imposte, diritti o tasse
Nei procedimenti relativi al rilascio di una
dichiarazione di esecutività non vengono riscossi, nello Stato membro
dell’esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della
controversia.
SEZIONE 3
Disposizioni comuni
Articolo 39
Esecutività provvisoria
L’autorità giurisdizionale d’origine può
dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante un eventuale
ricorso, anche se la legislazione nazionale non prevede l’esecutività di
diritto.
Articolo 40
Invocazione di una decisione riconosciuta
1. La parte che desideri invocare in un altro
Stato membro una decisione riconosciuta ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1,
o riconosciuta a norma della sezione 2, produce una copia della decisione che
soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità.
2. Se necessario, l’autorità giurisdizionale
dinanzi alla quale è invocata la decisione riconosciuta può chiedere alla parte
che intende avvalersene di produrre un estratto rilasciato dall’autorità
giurisdizionale d’origine compilato utilizzando il modulo di cui, secondo i
casi, all’allegato I o all’allegato II.
L’autorità giurisdizionale d’origine rilascia
tale estratto anche su istanza di qualsiasi parte interessata.
3. Se del caso, la parte che invoca la
decisione riconosciuta fornisce la traslitterazione o la traduzione del
contenuto del modulo di cui al paragrafo 2 nella lingua ufficiale dello Stato
membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali,
nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti
giudiziari del luogo in cui è invocata la decisione riconosciuta, conformemente
alla legge dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato
membro interessato abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può
indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea,
diversa o diverse dalla sua o dalle sue, in cui ammette la compilazione del
modulo.
4. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente
articolo deve essere effettuata da una persona abilitata ad effettuare
traduzioni in uno degli Stati membri.
Articolo 41
Procedimento e condizioni d’esecuzione
1. Fatte salve le disposizioni del presente
regolamento, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro
Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. Le
decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro
dell’esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse
nello Stato membro dell’esecuzione.
2. La parte che richiede l’esecuzione di una
decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito
postale o un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione,
fatta eccezione per le persone competenti in materia di procedura d’esecuzione.
Articolo 42
Divieto di riesame del merito
In nessun caso una decisione emessa in uno
Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro in
cui sono richiesti il riconoscimento, l’esecutività o l’esecuzione.
Articolo 43
Recupero non prioritario dei costi
Il recupero dei costi derivanti
dall’applicazione del presente regolamento non è prioritario rispetto al
recupero di crediti alimentari.
CAPO V
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Articolo 44
Diritto al patrocinio a spese dello Stato
1. Le parti di una controversia ai sensi del
presente regolamento hanno un accesso effettivo alla giustizia in un altro
Stato membro, ivi comprese le procedure di esecuzione e di ricorso, alle
condizioni previste nel presente capo.
Nei casi contemplati dal capo VII, l’accesso
effettivo è assicurato dallo Stato membro richiesto ad ogni istante che abbia
la residenza nello Stato membro richiedente.
2. Per assicurare tale accesso effettivo, gli
Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato a norma del presente
capo, salvo in caso di applicazione del paragrafo 3.
3. Nei casi contemplati dal capo VII, gli
Stati membri non sono tenuti a concedere il patrocinio a spese dello Stato se e
nella misura in cui le rispettive procedure consentono alle parti di agire
senza aver bisogno di tale patrocinio e l’autorità centrale fornisce
gratuitamente i servizi necessari.
4. Le condizioni di accesso al patrocinio a
spese dello Stato non sono più restrittive di quelle fissate per le cause
interne equivalenti.
5. Non dev’essere imposta la costituzione di
cauzioni o depositi, comunque denominati, per garantire il pagamento dei costi
e delle spese dei procedimenti in materia di obbligazioni alimentari.
Articolo 45
Contenuto del patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato concesso ai
sensi del presente capo indica l’assistenza necessaria per consentire alle
parti di conoscere e far valere i loro diritti e per garantire che le loro
domande, presentate per il tramite delle autorità centrali o direttamente alle
autorità competenti, siano trattate in modo completo ed efficace. Esso copre
quanto segue, ove necessario:
a) la consulenza nella fase precontenziosa al
fine di giungere a una soluzione prima di intentare un’azione legale;
b) l’assistenza legale per adire un’autorità,
anche giurisdizionale, e la rappresentanza in sede di giudizio;
c) l’esonero o l’assunzione a carico delle
spese processuali e gli onorari delle persone incaricate di compiere atti
durante il procedimento;
d) nello Stato membro in cui la parte
soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla parte avversa, nel caso in
cui il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente, le
spese sostenute dalla parte avversa se detto patrocinio avrebbe coperto tali
spese qualora il beneficiario avesse avuto la sua residenza abituale nello
Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita;
e) le spese di interpretazione;
f) le spese di traduzione dei documenti
necessari per la soluzione della controversia richiesti dall’autorità giurisdizionale
o dall’autorità competente e presentati dal beneficiario del patrocinio a spese
dello Stato;
g) le spese di viaggio a carico del
beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, quando la presenza fisica in
aula delle persone che debbono esporre il caso è richiesta dalla legge o
dall’autorità giurisdizionale dello Stato membro interessato e l’autorità
giurisdizionale decide che non esiste un’altra possibilità per sentire tali
persone in modo appropriato.
Articolo 46
Patrocinio a spese dello Stato per le domande
di alimenti destinati ai figli presentate tramite le autorità centrali
1. Lo Stato membro richiesto concede il
gratuito patrocinio per tutte le domande relative ad obbligazioni alimentari
derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età
inferiore a 21 anni presentate da un creditore a norma dell’articolo 56.
2. Nonostante il paragrafo 1, l’autorità
competente dello Stato membro richiesto può, per quanto concerne le domande
diverse da quelle di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e b),
rifiutare di concedere il gratuito patrocinio se ritiene che la domanda o il
ricorso siano manifestamente infondati.
Articolo 47
Casi che non rientrano nell’articolo 46
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 46 e
fatti salvi gli articoli 44 e 45, il patrocinio a spese dello Stato può essere
concesso conformemente alla legislazione nazionale, in particolare per quanto
riguarda le condizioni della valutazione delle risorse del ricorrente o della
fondatezza della richiesta.
2. Nonostante il paragrafo 1, la parte che
nello Stato membro d’origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a
spese dello Stato o dell’esenzione dai costi e dalle spese beneficia, nel
procedimento di riconoscimento, di esecutività o di esecuzione, del patrocinio
più favorevole o dell’esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato
membro dell’esecuzione.
3. Nonostante il paragrafo 1, la parte che
nello Stato membro d’origine ha usufruito di un procedimento gratuito dinanzi
ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X beneficia, nel
procedimento di riconoscimento, di esecutività o di esecuzione, del patrocinio
in conformità del paragrafo 2. A tal fine, la parte presenta un documento
stilato dall’autorità competente dello Stato membro d’origine attestante che
essa soddisfa le condizioni economiche per poter beneficiare, in tutto o in
parte, del patrocinio a spese dello Stato o di un’esenzione dai costi e dalle
spese.
Le autorità competenti ai fini del presente
paragrafo figurano nell’allegato XI. Tale allegato è stabilito e modificato
secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 73, paragrafo 2.
CAPO VI
TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E ATTI PUBBLICI
Articolo 48
Applicazione del presente regolamento alle
transazioni giudiziarie e agli atti pubblici
1. Le transazioni giudiziarie e gli atti
pubblici esecutivi nello Stato membro d’origine sono riconosciuti in un altro
Stato membro e hanno la stessa esecutività delle decisioni ai sensi del capo
IV.
2. Le disposizioni del presente regolamento
sono applicabili, se del caso, alle transazioni giudiziarie e agli atti
pubblici.
3. L’autorità competente dello Stato membro
d’origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un estratto
della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico utilizzando, a seconda dei
casi, il modulo di cui agli allegati I e II ovvero agli allegati III e IV.
CAPO VII
COOPERAZIONE TRA AUTORITÀ CENTRALI
Articolo 49
Designazione delle autorità centrali
1. Gli Stati membri designano un’autorità
centrale incaricata di adempiere gli obblighi che ad essa derivano dal presente
regolamento.
2. Gli Stati membri federali, gli Stati
membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati membri che
abbiano unità territoriali autonome possono designare più di un’autorità
centrale e specificano l’ambito territoriale o personale delle loro funzioni.
Lo Stato membro che si avvalga di tale facoltà designa l’autorità centrale alla
quale può essere trasmessa ogni comunicazione ai fini dell’inoltro all’autorità
centrale competente all’interno di detto Stato. Se una comunicazione è stata
inviata a un’autorità centrale non competente, questa deve inoltrarla
all’autorità centrale competente e informare il mittente al riguardo.
3. La designazione della o delle autorità
centrali, i recapiti delle medesime, nonché, se del caso, l’ambito delle loro
funzioni, quali precisate al paragrafo 2, sono comunicati da ciascuno Stato
membro alla Commissione in conformità dell’articolo 71.
Articolo 50
Funzioni generali delle autorità centrali
1. Le autorità centrali:
a) cooperano tra di loro, anche con scambi
d’informazioni, e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del
proprio Stato membro per realizzare gli obiettivi del presente regolamento,
b) cercano, per quanto possibile, soluzioni
alle difficoltà che possono porsi nell’applicazione del presente regolamento.
2. Le autorità centrali adottano misure per
agevolare l’applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione.
A tal fine si ricorre alla rete giudiziaria europea in materia civile e
commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.
Articolo 51
Funzioni specifiche delle autorità centrali
1. Le autorità centrali forniscono assistenza
con riferimento alle domande di cui all’articolo 56. In particolare:
a) trasmettono e ricevono tali domande;
b) avviano o agevolano l’avvio di un’azione
in relazione a tali domande.
2. Con riferimento a dette domande, le
autorità centrali adottano tutte le misure appropriate per:
a) concedere o agevolare la concessione del patrocinio
a spese dello Stato, ove le circostanze lo esigano;
b) contribuire a localizzare il debitore o il
creditore, in particolare in applicazione degli articoli 61, 62 e 63;
c) aiutare ad ottenere informazioni
pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, altre circostanze
finanziarie del debitore o del creditore, compresa la localizzazione dei beni,
in particolare in applicazione degli articoli 61, 62 e 63;
d) incoraggiare le composizioni amichevoli al
fine di ottenere il pagamento volontario degli alimenti, se opportuno
attraverso il ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a metodi analoghi;
e) agevolare l’esecuzione continua delle
decisioni in materia di alimenti, anche per quanto riguarda gli arretrati;
f) agevolare la riscossione e il rapido
trasferimento dei pagamenti di alimenti;
g) agevolare l’ottenimento di prove
documentali o di altro tipo, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1206/2001;
h) fornire assistenza nell’accertamento della
filiazione ove necessario per il recupero degli alimenti;
i) avviare o agevolare l’avvio di un’azione
per ottenere qualsiasi necessario provvedimento provvisorio di carattere
territoriale volto ad assicurare il buon esito di una domanda di alimenti
pendente;
j) agevolare la notificazione o comunicazione
degli atti, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1393/2007.
3. Le funzioni attribuite all’autorità
centrale in virtù del presente articolo possono essere esercitate, nella misura
consentita dalla legge dello Stato membro interessato, da enti pubblici o altri
organismi soggetti al controllo delle autorità competenti di tale Stato membro.
La designazione di detti enti pubblici o altri organismi nonché gli estremi dei
medesimi e la portata delle loro funzioni sono comunicati dallo Stato membro
alla Commissione in conformità dell’articolo 71.
4. Il presente articolo e l’articolo 53 non
impongono in nessun caso all’autorità centrale l’obbligo di esercitare
attribuzioni che, secondo la legge dello Stato membro richiesto, spettano
esclusivamente alle autorità giudiziarie.
Articolo 52
Procura
L’autorità centrale dello Stato membro
richiesto può esigere una procura dall’istante solo se agisce per suo conto in
procedimenti giudiziari o procedimenti dinanzi ad altre autorità, oppure allo
scopo esclusivo di designare un rappresentante a tal fine.
Articolo 53
Richiesta di misure specifiche
1. Un’autorità centrale può rivolgere ad
un’altra autorità centrale la richiesta motivata di adottare le appropriate
misure specifiche di cui all’articolo 51, paragrafo 2, lettere b), c), g), h),
i) e j), ove non sia pendente alcuna domanda ai sensi dell’articolo 56.
L’autorità centrale richiesta adotta le misure appropriate ove le consideri
necessarie per assistere un potenziale istante nel presentare una domanda ai
sensi dell’articolo 56 o nel determinare se una tale domanda debba essere
introdotta.
2. Quando viene presentata una richiesta di
misure previste dall’articolo 51, paragrafo 2, lettere b) e c), l’autorità
centrale richiesta ricerca le informazioni richieste, se necessario in applicazione
dell’articolo 61. Tuttavia, le informazioni di cui all’articolo 61, paragrafo
2, lettere b), c) e d), possono essere ricercate solo se il creditore presenta
la copia di una decisione, una transazione giudiziaria o un atto pubblico da
eseguire, se del caso corredata dell’estratto di cui agli articoli 20, 28 o 48.
L’autorità centrale richiesta comunica le
informazioni ottenute all’autorità centrale richiedente. Ove le informazioni
siano state ottenute in applicazione dell’articolo 61, tale comunicazione
riguarda soltanto l’indirizzo del potenziale convenuto nello Stato membro
richiesto. Quando sono richiesti il riconoscimento, la dichiarazione di
esecutività o l’esecuzione, la comunicazione riguarda altresì la mera esistenza
di un reddito o di beni del debitore in tale Stato.
Se l’autorità centrale richiesta non è in
grado di fornire le informazioni richieste, ne informa senza indugio l’autorità
centrale richiedente precisando le ragioni di tale impossibilità.
3. Un’autorità centrale può altresì adottare
misure specifiche, su richiesta di un’altra autorità centrale, in relazione ad
una causa con un elemento di estraneità concernente il recupero di crediti
alimentari pendente nello Stato membro richiedente.
4. Per le richieste di cui al presente
articolo le autorità centrali usano il modulo di cui all’allegato V.
Articolo 54
Spese a carico dell’autorità centrale
1. Ogni autorità centrale si fa carico delle
spese che le derivano dall’applicazione del presente regolamento.
2. Le autorità centrali non possono addebitare
alcuna spesa all’istante per i servizi da esse forniti in virtù del presente
regolamento, salvo se si tratta di spese eccezionali derivanti dalla richiesta
di una misura specifica ai sensi dell’articolo 53.
Ai fini del presente paragrafo, le spese
connesse alla localizzazione del debitore non vanno considerate spese
eccezionali.
3. L’autorità centrale richiesta non può
recuperare le spese per i servizi di cui al paragrafo 2 senza il previo
consenso di colui che ha chiesto la fornitura di detti servizi a tale spesa.
Articolo 55
Presentazione delle domande tramite le
autorità centrali
Le domande di cui al presente capo sono
presentate all’autorità centrale dello Stato membro richiesto tramite l’autorità
centrale dello Stato membro di residenza dell’istante.
Articolo 56
Domande proponibili
1. Il creditore che intende recuperare
alimenti in virtù del presente regolamento può presentare le seguenti domande:
a) riconoscimento o riconoscimento e dichiarazione
di esecutività di una decisione;
b) esecuzione di una decisione emessa o
riconosciuta nello Stato membro richiesto;
c) emanazione di una decisione nello Stato
membro richiesto ove non ve ne sia già una, compreso, se necessario,
l’accertamento della filiazione;
d) emanazione di una decisione nello Stato
membro richiesto ove non siano possibili il riconoscimento e la dichiarazione
di esecutività di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro
richiesto;
e) modifica di una decisione emessa nello
Stato membro richiesto;
f) modifica di una decisione emessa in uno
Stato diverso dallo Stato membro richiesto.
2. Il debitore nei cui confronti sia stata
emessa una decisione in materia di obbligazioni alimentari può presentare le
seguenti domande:
a) riconoscimento di una decisione che
comporta la sospensione o che limita l’esecuzione di una decisione precedente
nello Stato membro richiesto;
b) modifica di una decisione emessa nello
Stato membro richiesto;
c) modifica di una decisione emessa in uno
Stato diverso dallo Stato membro richiesto.
3. Per le domande ai sensi del presente
articolo, l’assistenza e la rappresentanza di cui all’articolo 45, lettera b),
sono fornite dall’autorità centrale dello Stato membro richiesto direttamente o
per il tramite di autorità pubbliche o di altri organismi o persone.
4. Salvo disposizione contraria del presente
regolamento, le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trattate conformemente
alla legge dello Stato membro richiesto e sono soggette alle norme di competenza
in esso applicabili.
Articolo 57
Contenuto della domanda
1. Tutte le domande previste all’articolo 56
sono presentate per mezzo del modulo di cui all’allegato VI o all’allegato VII.
2. Tutte le domande di cui all’articolo 56
comprendono almeno:
a) un’indicazione relativa al carattere della
o delle domande;
b) il nome e i recapiti dell’istante,
compreso l’indirizzo, e la data di nascita;
c) il nome e, se conosciuti, l’indirizzo e la
data di nascita del convenuto;
d) il nome e la data di nascita delle persone
per le quali si chiedono gli alimenti;
e) i motivi su cui si fonda la domanda;
f) se la domanda è presentata dal creditore,
le informazioni riguardanti il luogo in cui i pagamenti degli alimenti devono
essere effettuati o trasmessi elettronicamente;
g) il nome e gli estremi della persona o del
servizio dell’autorità centrale dello Stato membro richiedente responsabile del
trattamento della domanda.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), l’indirizzo
personale dell’istante può essere sostituito da un altro indirizzo in caso di
violenze familiari, se la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto
non esige, ai fini del procedimento da avviare, che l’istante fornisca il suo
indirizzo personale.
4. Ove opportuno, la domanda comprende
altresì le seguenti informazioni, se conosciute:
a) la situazione finanziaria del creditore;
b) la situazione finanziaria del debitore,
compresi il nome e l’indirizzo del suo datore di lavoro e la natura e l’ubicazione
dei suoi beni;
c) qualsiasi altra informazione che possa
aiutare a localizzare il convenuto.
5. La domanda è corredata di tutte le
informazioni o tutti i documenti giustificativi necessari, compresa, se del
caso, la documentazione riguardante il diritto dell’istante al patrocinio a
spese dello Stato. Le domande di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e
b), e all’articolo 56, paragrafo 2, lettera a), sono corredate, secondo il
caso, solo dei documenti di cui agli articoli 20, 28 o 48 o all’articolo 25
della convenzione dell’Aia del 2007.
Articolo 58
Trasmissione, ricezione e trattamento delle
domande e delle cause tramite le autorità centrali
1. L’autorità centrale dello Stato membro
richiedente assiste l’istante affinché la domanda sia corredata di tutte le
informazioni e tutti i documenti che a sua conoscenza sono necessari per
l’esame della domanda.
2. Dopo aver accertato che la domanda è
conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l’autorità centrale dello
Stato membro richiedente la trasmette all’autorità centrale dello Stato membro
richiesto.
3. Entro trenta giorni dalla data di
ricezione della domanda, l’autorità centrale richiesta ne accusa ricevuta per
mezzo del modulo di cui all’allegato VIII, informa l’autorità centrale dello
Stato membro richiedente delle prime misure che sono state o saranno prese per
trattare la domanda e può richiedere tutte le informazioni o i documenti
supplementari che considera necessari. Entro lo stesso termine di trenta
giorni, l’autorità centrale richiesta comunica all’autorità centrale
richiedente il nome e gli estremi della persona o del servizio responsabile di
rispondere alle richieste d’informazioni riguardanti lo stato di avanzamento
della domanda.
4. Entro sessanta giorni dalla data dell’accusa
di ricezione, l’autorità centrale richiesta informa l’autorità centrale
richiedente dello stato della domanda.
5. Le autorità centrali richiedente e
richiesta si tengono reciprocamente informate per quanto riguarda:
a) l’identità della persona o del servizio
responsabile di una determinata causa;
b) lo stato di avanzamento della causa,
e rispondono tempestivamente alle richieste
d’informazioni.
6. Le autorità centrali trattano una causa
tanto rapidamente quanto consentito da un esame adeguato del suo contenuto.
7. Le autorità centrali utilizzano i più
rapidi ed efficienti mezzi di comunicazione a loro disposizione.
8. L’autorità centrale richiesta può
rifiutare di trattare una domanda solo in caso di manifesta inosservanza delle
prescrizioni del presente regolamento. In tal caso, detta autorità centrale
informa immediatamente l’autorità centrale richiedente dei motivi di rifiuto
per mezzo del modulo di cui all’allegato IX.
9. L’autorità centrale richiesta non può
respingere una domanda in ragione della sola necessità di documenti o
informazioni supplementari. L’autorità centrale richiesta può nondimeno
chiedere all’autorità centrale richiedente di fornire tali documenti o
informazioni supplementari. Se l’autorità centrale richiedente non vi provvede
entro novanta giorni o entro un termine più lungo indicato dall’autorità
centrale richiesta, quest’ultima può decidere di cessare il trattamento della
domanda. In tal caso, ne informa subito l’autorità centrale richiedente per
mezzo del modulo di cui all’allegato IX.
Articolo 59
Lingue
1. Il modulo di richiesta o di domanda è
compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se
quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle
lingue ufficiali del luogo in cui ha sede l’autorità centrale interessata,
ovvero in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione
europea che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di poter accettare,
salvo dispensa dalla traduzione concessa dall’autorità centrale di tale Stato
membro.
2. I documenti a corredo del modulo di
richiesta o di domanda sono tradotti nella lingua stabilita conformemente al
paragrafo 1 solo se una traduzione è necessaria per fornire l’assistenza
richiesta, fatti salvi gli articoli 20, 28, 40 e 66.
3. Qualsiasi altra comunicazione tra le
autorità centrali avviene nella lingua stabilita conformemente al paragrafo 1,
a meno che le autorità centrali stesse convengano altrimenti.
Articolo 60
Riunioni
1. Per facilitare l’applicazione del presente
regolamento le autorità centrali si riuniscono periodicamente.
2. Le riunioni sono convocate conformemente
alla decisione 2001/470/CE.
Articolo 61
Accesso alle informazioni da parte delle
autorità centrali
1. Alle condizioni previste nel presente capo
e in deroga all’articolo 51, paragrafo 4, l’autorità centrale richiesta mette
in atto tutti i mezzi appropriati e ragionevoli al fine di ottenere le
informazioni di cui al paragrafo 2 necessarie per facilitare, in una
determinata causa, l’emanazione, la modifica, il riconoscimento, l’attestazione
dell’esecutività o l’esecuzione di una decisione.
Le autorità pubbliche o le amministrazioni
che, nell’ambito delle loro attività abituali, detengono, all’interno dello
Stato membro richiesto, le informazioni di cui al paragrafo 2 e sono
responsabili del loro trattamento ai sensi della direttiva 95/46/CE le
forniscono, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di sicurezza
nazionale o di sicurezza pubblica, all’autorità centrale richiesta, su sua
domanda, nel caso in cui quest’ultima non abbia accesso diretto a dette
informazioni.
Gli Stati membri possono designare le
autorità pubbliche o le amministrazioni in grado di fornire all’autorità
centrale richiesta le informazioni di cui al paragrafo 2. Quando uno Stato
membro procede a tale designazione, provvede affinché la scelta delle autorità
e amministrazioni consenta alla sua autorità centrale di avere accesso,
conformemente al presente articolo, alle informazioni richieste.
Qualsiasi altra persona giuridica che
detenga, all’interno dello Stato membro richiesto, le informazioni di cui al
paragrafo 2 e che sia responsabile del loro trattamento ai sensi della
direttiva 95/46/CE le fornisce all’autorità centrale richiesta, su sua domanda,
se vi è autorizzata dalla legge dello Stato membro richiesto.
Se necessario, l’autorità centrale richiesta
trasmette le informazioni così ottenute all’autorità centrale richiedente.
2. Le informazioni di cui al presente
articolo sono quelle detenute dalle autorità, dalle amministrazioni o dai
soggetti di cui al paragrafo 1. Esse sono adeguate, pertinenti e non eccessive
e riguardano:
a) l’indirizzo del debitore o del creditore;
b) il reddito del debitore;
c) gli estremi del datore di lavoro del
debitore e/o del o dei conti bancari del debitore;
d) i beni del debitore.
Per ottenere o modificare una decisione,
possono essere richieste dall’autorità centrale richiesta solo le informazioni
di cui alla lettera a).
Per far riconoscere, dichiarare esecutiva o
eseguire una decisione, possono essere richieste dall’autorità centrale
richiesta tutte le informazioni di cui al primo comma. Tuttavia, le
informazioni di cui alla lettera d) possono essere richieste solo se le
informazioni di cui alle lettere b) e c) sono insufficienti per permettere
l’esecuzione della decisione.
Articolo 62
Trasmissione e uso delle informazioni
1. Secondo il caso, le autorità centrali
trasmettono, all’interno del loro Stato membro, le informazioni di cui
all’articolo 61, paragrafo 2, alle autorità giurisdizionali competenti, alle
autorità competenti incaricate di notificare o comunicare atti e alle autorità
competenti incaricate dell’esecuzione di una decisione.
2. Qualsiasi autorità, anche giurisdizionale,
a cui sono state trasmesse informazioni in applicazione dell’articolo 61 può
utilizzarle all’unico scopo di facilitare il recupero dei crediti alimentari.
Ad eccezione delle informazioni riguardanti
l’esistenza stessa di un indirizzo, di un reddito o di beni nello Stato membro
richiesto, le informazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 2, non possono
essere comunicate alla persona che ha adito l’autorità centrale richiedente,
salva l’applicazione delle norme di procedura dinanzi a un’autorità
giurisdizionale.
3. Qualsiasi autorità che tratti
un’informazione comunicatale in virtù dell’articolo 61 non può conservare tale
informazione oltre il periodo necessario ai fini per i quali è stata trasmessa.
4. Qualsiasi autorità che tratti
un’informazione comunicatale in virtù dell’articolo 61 ne assicura la
riservatezza conformemente alla legislazione nazionale.
Articolo 63
Avviso alla persona interessata dalla
raccolta delle informazioni
1. La persona interessata dalla raccolta
delle informazioni è avvisata della comunicazione totale o parziale delle
stesse conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto.
2. Se l’avviso rischia di pregiudicare il
recupero effettivo del credito alimentare, esso può essere differito per un
periodo di tempo non superiore a novanta giorni a decorrere dalla data in cui
le informazioni sono state fornite all’autorità centrale richiesta.
CAPO VIII
ENTI PUBBLICI
Articolo 64
Enti pubblici in qualità di istanti
1. Ai fini di una domanda di riconoscimento e
di dichiarazione di esecutività o di esecuzione di decisioni, il termine "creditore"
comprende l’ente pubblico che agisce per conto di una persona cui siano dovuti
alimenti o un ente al quale sia dovuto il rimborso di prestazioni erogate in
luogo degli alimenti.
2. Il diritto di un ente pubblico di agire
per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o di chiedere il rimborso di
prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti è disciplinato dalla
legislazione cui è soggetto l’ente.
3. Un ente pubblico può chiedere il
riconoscimento e la dichiarazione di esecutività ovvero l’esecuzione di:
a) una decisione emessa nei confronti del
debitore su domanda di un ente pubblico che chiede il pagamento di prestazioni
erogate in luogo degli alimenti;
b) una decisione emessa tra il creditore e il
debitore a concorrenza delle prestazioni erogate al creditore in luogo degli
alimenti.
4. L’ente pubblico che chiede il
riconoscimento e la dichiarazione di esecutività ovvero l’esecuzione di una
decisione fornisce, su richiesta, qualsiasi documento necessario per accertare
il suo diritto ai sensi del paragrafo 2 e l’erogazione di prestazioni al
creditore.
CAPO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 65
Legalizzazione o altra formalità analoga
Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra
formalità analoga nel quadro del presente regolamento.
Articolo 66
Traduzione dei documenti giustificativi
Fatti salvi gli articoli 20, 28 e 40,
l’autorità giurisdizionale adita può chiedere alle parti di fornire la
traduzione dei documenti giustificativi redatti in una lingua diversa da quella
procedurale solo se ritiene che tale traduzione sia necessaria per emettere una
decisione o per rispettare i diritti della difesa.
Articolo 67
Recupero dei costi
Fatto salvo l’articolo 54, l’autorità
competente dello Stato membro richiesto può recuperare i costi dalla parte
soccombente beneficiaria del gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi
dell’articolo 46, a titolo eccezionale e se la situazione finanziaria di
quest’ultima lo permette.
Articolo 68
Relazioni con altri strumenti comunitari
1. Fatto salvo l’articolo 75, paragrafo 2, il
presente regolamento modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 sostituendone le
disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari.
2. Il presente regolamento sostituisce, in
materia di obbligazioni alimentari, il regolamento (CE) n. 805/2004, tranne per
i titoli esecutivi europei riguardanti obbligazioni alimentari emessi in uno
Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007.
3. In materia di obbligazioni alimentari, il
presente regolamento lascia impregiudicata l’applicazione della direttiva
2003/8/CE, fatto salvo il capo V.
4. Il presente regolamento lascia
impregiudicata l’applicazione della direttiva 95/46/CE.
Articolo 69
Relazioni con le convenzioni e gli accordi
internazionali in vigore
1. Il presente regolamento non pregiudica
l’applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali o multilaterali di
cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente
regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento,
fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell’articolo
307 del trattato.
2. Nonostante il paragrafo 1 e fatto salvo il
paragrafo 3, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle
convenzioni e gli accordi che riguardano materie disciplinate dal presente
regolamento e di cui sono parte gli Stati membri.
3. Il presente regolamento non osta
all’applicazione della convenzione del 23 marzo 1962 tra la Svezia, la
Danimarca, la Finlandia, l’Islanda e la Norvegia sul recupero dei crediti
alimentari da parte degli Stati membri che ne sono parte, considerato che detta
convenzione prevede, per quanto riguarda il riconoscimento, l’esecutività e
l’esecuzione di decisioni:
a) procedure semplificate e accelerate per
l’esecuzione di decisioni in materia di alimenti; e
b) disposizioni relative al patrocinio a
spese dello Stato più favorevoli di quelle previste al capo V del presente
regolamento.
Tuttavia, l’applicazione di tale convenzione non
priva il convenuto della tutela offertagli dagli articoli 19 e 21 del presente
regolamento.
Articolo 70
Informazioni messe a disposizione dei
cittadini
Gli Stati membri forniscono le seguenti
informazioni, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e
commerciale istituita con decisione 2001/470/CE, affinché siano messe a
disposizione dei cittadini:
a) una descrizione dell’ordinamento giuridico
e delle procedure nazionali in materia di obbligazioni alimentari;
b) una descrizione delle misure adottate per
conformarsi agli obblighi di cui all’articolo 51;
c) una descrizione delle modalità per
assicurare un effettivo accesso alla giustizia, come previsto all’articolo 44;
d) una descrizione delle norme e procedure
nazionali in materia di esecuzione, comprese le informazioni su eventuali
limitazioni a tale riguardo, in particolare le norme relative alla tutela del
debitore e ai periodi di prescrizione o decadenza.
Gli Stati membri tengono costantemente
aggiornate tali informazioni.
Articolo 71
Informazioni concernenti gli estremi e le
lingue
1. Entro il 18 settembre 2010 gli Stati
membri comunicano alla Commissione:
a) i nomi e gli estremi delle autorità
giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a
ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 27, paragrafo
1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 32,
paragrafo 2;
b) i mezzi di impugnazione di cui
all’articolo 33;
c) la procedura di riesame ai fini
dell’applicazione dell’articolo 19 nonché i nomi e gli estremi delle autorità
giurisdizionali competenti;
d) i nomi e gli estremi delle rispettive
autorità centrali e, se del caso, la portata delle loro funzioni, ai sensi
dell’articolo 49, paragrafo 3;
e) i nomi e gli estremi dei rispettivi enti
pubblici o altri organismi e, se del caso, la portata delle loro funzioni, ai
sensi dell’articolo 51, paragrafo 3;
f) i nomi e gli estremi delle autorità
competenti in materia di esecuzione ai fini dell’articolo 21;
g) le lingue accettate per la traduzione dei
documenti ai sensi degli articoli 20, 28 e 40;
h) le lingue accettate dalle rispettive
autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali ai sensi
dell’articolo 59.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione
qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea le informazioni comunicate in conformità del
paragrafo 1, ad eccezione degli indirizzi ed altri estremi delle autorità
giurisdizionali ed altre autorità di cui alle lettere a), c) e f).
3. La Commissione tiene tutte le informazioni
comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con
qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria
europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.
Articolo 72
Modifica dei moduli
Qualsiasi modifica dei moduli previsti dal
presente regolamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui
all’articolo 73, paragrafo 3.
Articolo 73
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato
istituito dall’articolo 70 del regolamento (CE) n. 2201/2003.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione
1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo
3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione
1999/468/CE.
Articolo 74
Clausola di riesame
Entro cinque anni a decorrere dalla data di
applicazione determinata ai sensi dell’articolo 76, terzo comma, …la
Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento,
ivi comprese una valutazione delle esperienze pratiche in materia di
cooperazione tra autorità centrali, con particolare riferimento all’accesso di
queste ultime alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche e dalle
amministrazioni, e una valutazione dello svolgimento del procedimento di
riconoscimento, di dichiarazione di esecutività e di esecuzione applicabile
alle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia
del 2007. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica.
Articolo 75
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento si applica solo ai
procedimenti avviati, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli
atti pubblici redatti successivamente alla data di applicazione, fatti salvi i
paragrafi 2 e 3.
2. Le sezioni 2 e 3 del capo IV si applicano:
a) alle decisioni emesse negli Stati membri
anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento per le quali
il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono richiesti dopo tale
data;
b) alle decisioni emesse successivamente alla
data di applicazione del presente regolamento a seguito di procedimenti avviati
prima di tale data, a condizione che tali decisioni rientrino, ai fini del
riconoscimento e dell’esecuzione, nell’ambito di applicazione del regolamento
(CE) n. 44/2001.
Il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad
applicarsi ai procedimenti di riconoscimento e di esecuzione in corso alla data
di applicazione del presente regolamento.
I commi primo e secondo si applicano, mutatis
mutandis, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti
pubblici redatti negli Stati membri.
3. Il capo VII sulla cooperazione tra
autorità centrali si applica alle richieste e domande pervenute all’autorità
centrale a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 76
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
L’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 47,
paragrafo 3, e gli articoli 71, 72 e 73 si applicano dal 18 settembre 2010.
Il presente regolamento si applica, fatta
eccezione per le disposizioni di cui al secondo comma, dal 18 giugno 2011, a
condizione che il protocollo dell’Aia del 2007 sia applicabile nella Comunità
in tale data. In caso contrario, il presente regolamento si applica a decorrere
dalla data di applicazione di detto protocollo nella Comunità.
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri
conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. Barnier
[1] Parere emesso il 13 dicembre 2007 (non
ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e parere emesso il 4 dicembre 2008
a seguito di una nuova consultazione (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
[2] Parere emesso a seguito di una
consultazione non obbligatoria (GU C 185 dell’8.8.2006, pag. 35).
[3] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
[4] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.
[5] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.
[6] GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41.
[7] GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
[8] GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.
[9] GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.
[10] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.
[11] GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.
[12] GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1.
[13] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
[14] GU C 242 del 7.10.2006, pag. 20.
[15] GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.
[16] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[17] GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.
[18] GU L 339 del 21.12.2007, pag. 3.
--------------------------------------------------
ALLEGATO I
ESTRATTO DI UNA DECISIONE/TRANSAZIONE
GIUDIZIARIA IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NON SOTTOPOSTA A UN PROCEDIMENTO
DI RICONOSCIMENTO E DI DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
[articoli 20 e 48 del regolamento (CE) n.
4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [1]]
IMPORTANTE
Da rilasciare da parte dell’autorità
giurisdizionale d’origine
Da rilasciare esclusivamente se la decisione
o la transazione giudiziaria è esecutiva nello Stato membro d’origine
Riportare solo le informazioni indicate nella
decisione o nella transazione giudiziaria ovvero portate a conoscenza
dell’autorità giurisdizionale d’origine
1. Natura dell’atto:
| Decisione | | Transazione giudiziaria |
Data e numero di riferimento: …
La decisione/transazione giudiziaria è
riconosciuta ed è esecutiva in un altro Stato membro senza che sia possibile
opporsi al suo riconoscimento e senza che sia necessaria una dichiarazione di
esecutività [articoli 17 e 48 del regolamento (CE) n. 4/2009].
2. Autorità giurisdizionale d’origine
2.1. Nome: …
2.2. Indirizzo:
2.2.1. Via e numero/casella postale: …
2.2.2. Località e CAP: …
2.2.3. Stato membro
Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania
Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro Lettonia
Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia
Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia
2.3. Telefono/Fax/Indirizzo e-mail: …
3. Ricorrente/i [**] [***]
3.1. Persona A
3.1.1. Cognome e nome/i: …
3.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
3.1.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
3.1.4. Indirizzo:
3.1.4.1. Via e numero/casella postale: …
3.1.4.2. Località e CAP: …
3.1.4.3. Paese: …
3.1.5. Ha beneficiato
3.1.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
| Sì | | No |
3.1.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle
spese:
| Sì | | No |
3.1.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi
ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n.
4/2009:
| Sì | | No |
3.2. Persona B
3.2.1. Cognome e nome/i: …
3.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
3.2.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
3.2.4. Indirizzo:
3.2.4.1. Via e numero/casella postale: …
3.2.4.2. Località e CAP: …
3.2.4.3. Paese: …
3.2.5. Ha beneficiato
3.2.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
| Sì | | No |
3.2.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle
spese:
| Sì | | No |
3.2.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi
ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n.
4/2009:
| Sì | | No |
3.3. Persona C
3.3.1. Cognome e nome/i: …
3.3.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
3.3.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
3.3.4. Indirizzo:
3.3.4.1. Via e numero/casella postale: …
3.3.4.2. Località e CAP: …
3.3.4.3. Paese: …
3.3.5. Ha beneficiato
3.3.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
| Sì | | No |
3.3.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle
spese:
| Sì | | No |
3.3.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi
ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n.
4/2009:
| Sì | | No |
4. Convenuto/i [**] [***]
4.1. Persona A
4.1.1. Cognome e nome/i: …
4.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
4.1.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
4.1.4. Indirizzo:
4.1.4.1. Via e numero/casella postale: …
4.1.4.2. Località e CAP: …
4.1.4.3. Paese: …
4.1.5. Ha beneficiato
4.1.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
| Sì | | No |
4.1.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle
spese:
| Sì | | No |
4.1.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi
ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n.
4/2009:
| Sì | | No |
4.2. Persona B
4.2.1. Cognome e nome/i: …
4.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
4.2.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
4.2.4. Indirizzo:
4.2.4.1. Via e numero/casella postale: …
4.2.4.2. Località e CAP: …,
4.2.4.3. Paese: …
4.2.5. Ha beneficiato
4.2.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
| Sì | | No |
4.2.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle
spese:
| Sì | | No |
4.2.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi
ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n.
4/2009:
| Sì | | No |
4.3. Persona C
4.3.1. Cognome e nome/i: …
4.3.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
4.3.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
4.3.4. Indirizzo:
4.3.4.1. Via e numero/casella postale: …
4.3.4.2. Località e CAP: …
4.3.4.3. Paese: …
4.3.5. Ha beneficiato
4.3.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
| Sì | | No |
4.3.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle
spese:
| Sì | | No |
4.3.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi
ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n.
4/2009:
| Sì | | No |
5. Dispositivo della decisione/transazione
giudiziaria
5.1. Valuta
Euro (EUR) Lev bulgaro (BGN) Corona
ceca (CZK) Corona estone (EEK) Fiorino ungherese (HUF) Litas lituano
(LTL) Lats lettone (LVL) Zloty polacco (PLN) Leu romeno (RON) Corona
svedese (SEK) Altro (precisare il codice ISO): …
5.2. Credito alimentare [****]
5.2.1. Credito alimentare A
5.2.1.1. Il credito alimentare deve essere
pagato
da … (cognome e nome/i)
a … (cognome e nome/i della persona alla
quale deve essere effettivamente versata la somma)
Persona per la quale sono dovuti gli
alimenti:
… (cognome e nome/i)
5.2.1.2. Versamento unico
Se del caso, periodo considerato:
…
(da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento)
Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa)
Importo: …
5.2.1.3. Versamento dilazionato
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) | Importo |
| |
| |
| |
| |
5.2.1.4. Versamento periodico
Settimanale
Mensile
Altro (precisare periodicità): …
Importo: …
Dal: … (gg/mm/aaaa)
Giorno/Data di scadenza: …
Se del caso, fino a (data (gg/mm/aaaa) o
evento): …
Se l’importo del credito alimentare è
indicizzato, indicare le modalità di tale
…
Indicizzazione applicabile dal: …
(gg/mm/aaaa)
5.2.1.5. Somma dovuta a titolo retroattivo
Periodo considerato: … (da (gg/mm/aaaa) a
(gg/mm/aaaa))
Importo: …
Modalità di versamento: …
…
…
5.2.1.6. Interessi (se indicati nella
decisione/transazione giudiziaria)
Se l’importo del credito alimentare è
soggetto a interessi, indicare il tasso: …
Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa)
5.2.1.7. Versamento in natura (precisare):
…
…
…
…
5.2.1.8. Altra modalità di versamento
(precisare): …
…
…
…
5.2.2. Credito alimentare B
5.2.2.1. Il credito alimentare deve essere
pagato
da … (cognome e nome/i)
a … (cognome e nome/i della persona alla
quale deve essere effettivamente versata la somma)
Persona per la quale sono dovuti gli
alimenti:
… (cognome e nome/i)
5.2.2.2. Versamento unico
Se del caso, periodo considerato:
…
(da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento)
Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa)
Importo: …
5.2.2.3. Versamento dilazionato
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) | Importo |
| |
| |
| |
| |
5.2.2.4. Versamento periodico
Settimanale
Mensile
Altro (precisare periodicità): …
Importo: …
Dal: … (gg/mm/aaaa)
Giorno/Data di scadenza: …
Se del caso, fino a (data (gg/mm/aaaa) o
evento): …
Se l’importo del credito alimentare è indicizzato,
indicare le modalità di tale indicizzazione: …
Indicizzazione applicabile dal: …
(gg/mm/aaaa)
5.2.2.5. Somma dovuta a titolo retroattivo
Periodo considerato: … (da (gg/mm/aaaa) a
(gg/mm/aaaa))
Importo: …
Modalità di versamento: …
…
…
5.2.2.6. Interessi (se indicati nella
decisione/transazione giudiziaria)
Se l’importo del credito alimentare è
soggetto a interessi, indicare il tasso: …
Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa)
5.2.2.7. Versamento in natura (precisare):
…
…
…
…
5.2.2.8. Altra modalità di versamento
(precisare): …
…
…
…
5.2.3. Credito alimentare C
5.2.3.1. Il credito alimentare deve essere
pagato
da … (cognome e nome/i)
a … (cognome e nome/i della persona alla
quale deve essere effettivamente versata la somma)
Persona per la quale sono dovuti gli
alimenti:
… (cognome e nome/i)
5.2.3.2. Versamento unico
Se del caso, periodo considerato:
…
(da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento)
Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa)
Importo: …
5.2.3.3. Versamento dilazionato
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) | Importo |
| |
| |
| |
| |
5.2.3.4. Versamento periodico
Settimanale
Mensile
Altro (precisare periodicità): …
Importo: …
Dal: … (gg/mm/aaaa)
Giorno/Data di scadenza: …
Se del caso, fino a (data (gg/mm/aaaa) o
evento):
…
Se l’importo del credito alimentare è
indicizzato, indicare le modalità di tale indicizzazione: …
Indicizzazione applicabile dal: …
(gg/mm/aaaa)
5.2.3.5. Somma dovuta a titolo retroattivo
Periodo considerato: … (da (gg/mm/aaaa) a
(gg/mm/aaaa))
Importo: …
Modalità di versamento: …
…
…
5.2.3.6. Interessi (se indicati nella
decisione/transazione giudiziaria)
Se l’importo del credito alimentare è
soggetto a interessi, indicare il tasso: …
Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa)
5.2.3.7. Versamento in natura (precisare):
…
…
…
…
5.2.3.8. Altra modalità di versamento
(precisare): …
…
…
…
5.3. Costi e spese
La decisione/transazione giudiziaria prevede
che
… (cognome e nome/i)
deve pagare la somma di …
a … (cognome e nome/i).
In caso di fogli supplementari aggiunti,
numero di pagine: …Fatto a: … addì: … (gg/mm/aaaa)Firma e/o timbro
dell’autorità giurisdizionale d’origine:…
[1] GU L7 del 10.1.2009, pag. 1
[**] Indicare indifferentemente le parti come
ricorrente o convenuto se la decisione/transazione giudiziaria non ne specifica
la qualità.
[***] Allegare un foglio supplementare se la
decisione o la transazione giudiziaria riguarda più di tre ricorrenti o tre
convenuti.
[****] Allegare un foglio supplementare se la
decisione/transazione giudiziaria riguarda più di tre crediti alimentari.
--------------------------------------------------
ALLEGATO II
ESTRATTO DI UNA DECISIONE/TRANSAZIONE
GIUDIZIARIA IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI SOTTOPOSTA A UN PROCEDIMENTO
DI RICONOSCIMENTO E DI DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
[articolo 28 e articolo 75, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [1]]
IMPORTANTE
Da rilasciare da parte dell’autorità
giurisdizionale d’origine
Da rilasciare esclusivamente se la decisione
o la transazione giudiziaria è esecutiva nello Stato membro d’origine
Riportare solo le informazioni indicate nella
decisione o nella transazione giudiziaria ovvero portate a conoscenza
dell’autorità giurisdizionale d’origine
1. Natura dell’atto:
| Decisione | | Transazione giudiziaria |
Data e numero di riferimento: …
2. Autorità giurisdizionale d’origine
2.1. Nome: …
2.2. Indirizzo:
2.2.1. Via e numero/casella postale: …
2.2.2. Località e CAP: …
2.2.3. Stato membro
Belgio Bulgaria Repubblica ceca
Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro
Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria
Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia
2.3. Telefono/Fax/Indirizzo e-mail: …
3. Ricorrente/i [**] [***]
3.1. Persona A
3.1.1. Cognome e nome/i: …
3.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
3.1.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
3.1.4. Indirizzo:
3.1.4.1. Via e numero/casella postale: …
3.1.4.2. Località e CAP: …
3.1.4.3. Paese: …
3.1.5. Ha beneficiato
3.1.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
| Sì | | No |
3.1.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle
spese:
| Sì | | No |
3.1.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi
ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n.
4/2009:
| Sì | | No |
3.2. Persona B
3.2.1. Cognome e nome/i: …
3.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
3.2.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
3.2.4. Indirizzo:
3.2.4.1. Via e numero/casella postale: …
3.2.4.2. Località e CAP: …
3.2.4.3. Paese: …
3.2.5. Ha beneficiato
3.2.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
| Sì | | No |
3.2.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle
spese:
| Sì | | No |
3.2.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi
ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n.
4/2009:
| Sì | | No |
3.3. Persona C
3.3.1. Cognome e nome/i: …
3.3.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
3.3.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
3.3.4. Indirizzo:
3.3.4.1. Via e numero/casella postale: …
3.3.4.2. Località e CAP: …
3.3.4.3. Paese: …
3.3.5. Ha beneficiato
3.3.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
| Sì | | No |
3.3.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle
spese:
| Sì | | No |
3.3.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi
ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n.
4/2009:
| Sì | | No |
4. Convenuto/i [**] [***]
4.1. Persona A
4.1.1. Cognome e nome/i: …
4.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
4.1.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
4.1.4. Indirizzo:
4.1.4.1. Via e numero/casella postale: …
4.1.4.2. Località e CAP: …
4.1.4.3. Paese: …
4.1.5. Ha beneficiato
4.1.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
| Sì | | No |
4.1.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle
spese:
| Sì | | No |
4.1.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi
ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n.
4/2009:
| Sì | | No |
4.2. Persona B
4.2.1. Cognome e nome/i: …
4.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
4.2.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
4.2.4. Indirizzo:
4.2.4.1. Via e numero/casella postale: …
4.2.4.2. Località e CAP: …
4.2.4.3. Paese: …
4.2.5. Ha beneficiato
4.2.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
| Sì | | No |
4.2.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle
spese:
| Sì | | No |
4.2.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi
ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n.
4/2009:
| Sì | | No |
4.3. Persona C
4.3.1. Cognome e nome/i: …
4.3.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
4.3.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
4.3.4. Indirizzo:
4.3.4.1. Via e numero/casella postale: …
4.3.4.2. Località e CAP: …
4.3.4.3. Paese: …
4.3.5. Ha beneficiato
4.3.5.1. del patrocinio a spese dello Stato:
| Sì | | No |
4.3.5.2. di un’esenzione dai costi e dalle
spese:
| Sì | | No |
4.3.5.3. di un procedimento gratuito dinanzi
ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n.
4/2009:
| Sì | | No |
5. Dispositivo della decisione/transazione
giudiziaria
5.1. Valuta
euro (EUR) Lev bulgaro (BGN) Corona
ceca (CZK) Corona estone (EEK) Fiorino ungherese (HUF) Litas lituano
(LTL) Lats lettone (LVL) Zloty polacco (PLN) Leu romeno (RON) Corona
svedese (SEK) Altro (precisare il codice ISO): …
5.2. Credito alimentare [****]
5.2.1. Credito alimentare A
5.2.1.1. Il credito alimentare deve essere
pagato
da … (cognome e nome/i)
a … (cognome e nome/i della persona alla
quale deve essere effettivamente versata la somma)
Persona per la quale sono dovuti gli
alimenti:
… (cognome e nome/i)
5.2.1.2. Versamento unico
Se del caso, periodo considerato:
…
(da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento)
Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa)
Importo: …
5.2.1.3. Versamento dilazionato
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) | Importo |
| |
| |
| |
| |
5.2.1.4. Versamento periodico
Settimanale
Mensile
Altro (precisare periodicità): …
Importo: …
Dal: …(gg/mm/aaaa)
Giorno/Data di scadenza: …
Se del caso, fino a (data (gg/mm/aaaa) o
evento):
…
Se l’importo del credito alimentare è
indicizzato, indicare le modalità di tale indicizzazione:
…
Indicizzazione applicabile dal: …
(gg/mm/aaaa)
5.2.1.5. Somma dovuta a titolo retroattivo
Periodo considerato: … (da (gg/mm/aaaa) a
(gg/mm/aaaa))
Importo: …
Modalità di versamento: …
…
…
5.2.1.6. Interessi (se indicati nella
decisione/transazione giudiziaria)
Se l’importo del credito alimentare è
soggetto a interessi, indicare il tasso: …
Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa)
5.2.1.7. Versamento in natura (precisare):
…
…
…
…
5.2.1.8. Altra modalità di versamento
(precisare): …
…
…
…
5.2.2. Credito alimentare B
5.2.2.1. Il credito alimentare deve essere pagato
da …(cognome e nome/i)
a … (cognome e nome/i della persona alla
quale deve essere effettivamente versata la somma)
Persona per la quale sono dovuti gli
alimenti:
… (cognome e nome/i)
5.2.2.2. Versamento unico
Se del caso, periodo considerato:
…
(da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento)
Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa)
Importo: …
5.2.2.3. Versamento dilazionato
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) | Importo |
| |
| |
| |
| |
5.2.2.4. Versamento periodico
Settimanale
Mensile
Altro (precisare periodicità): …
Importo: …
Dal: …(gg/mm/aaaa)
Giorno/Data di scadenza: …
Se del caso, fino a (data (gg/mm/aaaa) o
evento):
…
Se l’importo del credito alimentare è
indicizzato, indicare le modalità di tale indicizzazione: …
Indicizzazione applicabile dal: …(gg/mm/aaaa)
5.2.2.5. Somma dovuta a titolo retroattivo
Periodo considerato: … (da (gg/mm/aaaa) a
(gg/mm/aaaa))
Importo: …
Modalità di versamento: …
…
…
5.2.2.6. Interessi (se indicati nella
decisione/transazione giudiziaria)
Se l’importo del credito alimentare è
soggetto a interessi, indicare il tasso: …
Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa)
5.2.2.7. Versamento in natura (precisare):
…
…
…
…
5.2.2.8. Altra modalità di versamento
(precisare): …
…
…
…
5.2.3. Credito alimentare C
5.2.3.1. Il credito alimentare deve essere
pagato
da … (cognome e nome/i)
a … (cognome e nome/i della persona alla
quale deve essere effettivamente versata la somma)
Persona per la quale sono dovuti gli
alimenti:
… (cognome e nome/i)
5.2.3.2. Versamento unico
Se del caso, periodo considerato:
…
(da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento)
Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa)
Importo: …
5.2.3.3. Versamento dilazionato
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) | Importo |
| |
| |
| |
| |
5.2.3.4. Versamento periodico
Settimanale
Mensile
Altro (precisare periodicità): …
Importo: …
Dal: …(gg/mm/aaaa)
Giorno/Data di scadenza: …
Se del caso, fino a (data (gg/mm/aaaa) o
evento):
…
Se l’importo del credito alimentare è
indicizzato, indicare le modalità di tale indicizzazione: …
Indicizzazione applicabile dal: …
(gg/mm/aaaa)
5.2.3.5. Somma dovuta a titolo retroattivo
Periodo considerato: … (da (gg/mm/aaaa) a
(gg/mm/aaaa))
Importo: …
Modalità di versamento: …
…
…
5.2.3.6. Interessi (se indicati nella
decisione/transazione giudiziaria)
Se l’importo del credito alimentare è
soggetto a interessi, indicare il tasso: …
Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa)
5.2.3.7. Versamento in natura (precisare):
…
…
…
…
5.2.3.8. Altra modalità di versamento
(precisare): …
…
…
…
5.3. Costi e spese
La decisione/transazione giudiziaria prevede
che
… (cognome e nome/i)
deve pagare la somma di …
a … (cognome e nome/i).
In caso di fogli supplementari aggiunti,
numero di pagine: …Fatto a: … addì: … (gg/mm/aaaa)Firma e/o timbro
dell’autorità giurisdizionale d’origine:…
[1] GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
[**] Indicare indifferentemente le parti come
ricorrente o convenuto se la decisione/transazione giudiziaria non ne specifica
la qualità.
[***] Allegare un foglio supplementare se la
decisione o la transazione giudiziaria riguarda più di tre ricorrenti o tre
convenuti.
[****] Allegare un foglio supplementare se la
decisione/transazione giudiziaria riguarda più di tre crediti alimentari.
--------------------------------------------------
ALLEGATO III
ESTRATTO DI UN ATTO PUBBLICO IN MATERIA DI
OBBLIGAZIONI ALIMENTARI NON SOTTOPOSTO A UN PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO E DI
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
[articolo 48 del regolamento (CE) n. 4/2009
del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [1]]
IMPORTANTE
Da rilasciare da parte dell’autorità
competente dello Stato membro d’origine
Da rilasciare esclusivamente se l’atto
pubblico è esecutivo nello Stato membro d’origine
Riportare solo le informazioni indicate
nell’atto pubblico o portate a conoscenza dell’autorità competente
1. Data e numero di riferimento dell’atto
pubblico: …
L’atto pubblico è riconosciuto ed è esecutivo
in un altro Stato membro senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento
e senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività [articolo 48 del regolamento
(CE) n. 4/2009].
2. Natura dell’atto pubblico
2.1. Atto redatto o registrato il: …
(gg/mm/aaaa)
Convenzione conclusa o autenticata il: …
(gg/mm/aaaa)
2.2. Autorità competente:
2.2.1. Nome: …
2.2.2. Indirizzo:
2.2.2.1. Via e numero/casella postale: …
2.2.2.2. Località e CAP: …
2.2.2.3. Stato membro
Belgio Bulgaria Repubblica ceca
Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro
Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria
Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia
2.2.3. Telefono/Fax/Indirizzo e-mail: …
3. Creditore/i [**]
3.1. Persona A
3.1.1. Cognome e nome/i: …
3.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
3.1.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
3.1.4. Indirizzo:
3.1.4.1. Via e numero/casella postale: …
3.1.4.2. Località e CAP: …
3.1.4.3. Paese: …
3.2. Persona B
3.2.1. Cognome e nome/i: …
3.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
3.2.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
3.2.4. Indirizzo:
3.2.4.1. Via e numero/casella postale: …
3.2.4.2. Località e CAP: …
3.2.4.3. Paese: …
3.3. Persona C
3.3.1. Cognome e nome/i: …
3.3.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
3.3.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
3.3.4. Indirizzo:
3.3.4.1. Via e numero/casella postale: …
3.3.4.2. Località e CAP: …
3.3.4.3. Paese: …
4. Debitore/i [**]
4.1. Persona A
4.1.1. Cognome e nome/i: …
4.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
4.1.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
4.1.4. Indirizzo:
4.1.4.1. Via e numero/casella postale: …
4.1.4.2. Località e CAP: …
4.1.4.3. Paese: …
4.2. Persona B
4.2.1. Cognome e nome/i: …
4.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
4.2.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
4.2.4. Indirizzo:
4.2.4.1. Via e numero/casella postale: …
4.2.4.2. Località e CAP: …
4.2.4.3. Paese: …
4.3. Persona C
4.3.1. Cognome e nome/i: …
4.3.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
4.3.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
4.3.4. Indirizzo:
4.3.4.1. Via e numero/casella postale: …
4.3.4.2. Località e CAP: …
4.3.4.3. Paese: …
5. Contenuto dell’atto pubblico
5.1. Valuta:
euro (EUR) Lev bulgaro (BGN) Corona
ceca (CZK) Corona estone (EEK) Fiorino ungherese (HUF) Litas lituano
(LTL) Lats lettone (LVL) Zloty polacco (PLN) Leu romeno (RON) Corona
svedese (SEK) Altro (precisare il codice ISO): …
5.2. Credito alimentare [***]
5.2.1. Credito alimentare A
5.2.1.1. Il credito alimentare deve essere
pagato
da … (cognome e nome/i)
a … (cognome e nome/i della persona alla
quale deve essere effettivamente versata la somma)
Persona per la quale sono dovuti gli alimenti:
… (cognome e nome/i)
5.2.1.2. Versamento unico
Se del caso, periodo considerato:
…
(da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento)
Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa)
Importo: …
5.2.1.3. Versamento dilazionato
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) | Importo |
| |
| |
| |
| |
5.2.1.4. Versamento periodico
Settimanale
Mensile
Altro (precisare periodicità): …
Importo: …
Dal: …(gg/mm/aaaa)
Giorno/Data di scadenza: …
Se del caso, fino a (data (gg/mm/aaaa) o
evento):
…
Se l’importo del credito alimentare è indicizzato,
indicare le modalità di tale indicizzazione: …
…
Indicizzazione applicabile dal: …
(gg/mm/aaaa)
5.2.1.5. Somma dovuta a titolo retroattivo
Periodo considerato: … (da (gg/mm/aaaa) a
(gg/mm/aaaa))
Importo: …
Modalità di versamento: …
…
…
5.2.1.6. Interessi (se indicati nell’atto
pubblico)
Se l’importo del credito alimentare è
soggetto a interessi, indicare il tasso: …
Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa)
5.2.1.7. Versamento in natura (precisare):
…
…
…
…
5.2.1.8. Altra modalità di versamento
(precisare): …
…
…
…
5.2.2. Credito alimentare B
5.2.2.1. Il credito alimentare deve essere
pagato
da … (cognome e nome/i)
a … (cognome e nome/i della persona alla
quale deve essere effettivamente versata la somma)
Persona per la quale sono dovuti gli alimenti:
… (cognome e nome/i)
5.2.2.2. Versamento unico
Se del caso, periodo considerato:
…
(da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento)
Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa)
Importo: …
5.2.2.3. Versamento dilazionato
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) | Importo |
| |
| |
| |
| |
5.2.2.4. Versamento periodico
Settimanale
Mensile
Altro (precisare periodicità): …
Importo: …
Dal: …(gg/mm/aaaa)
Giorno/Data di scadenza: …
Se del caso, fino a (data (gg/mm/aaaa) o
evento):
…
Se l’importo del credito alimentare è
indicizzato, indicare le modalità di tale indicizzazione: …
…
Indicizzazione applicabile dal: …
(gg/mm/aaaa)
5.2.2.5. Somma dovuta a titolo retroattivo
Periodo considerato: … (da (gg/mm/aaaa) a
(gg/mm/aaaa))
Importo: …
Modalità di versamento: …
…
…
5.2.2.6. Interessi (se indicati nell’atto
pubblico)
Se l’importo del credito alimentare è
soggetto a interessi, indicare il tasso: …
Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa)
5.2.2.7. Versamento in natura (precisare):
…
…
…
…
5.2.2.8. Altra modalità di versamento
(precisare): …
…
…
…
5.2.3. Credito alimentare C
5.2.3.1. Il credito alimentare deve essere
pagato
da … (cognome e nome/i)
a … (cognome e nome/i della persona alla
quale deve essere effettivamente versata la somma)
Persona per la quale sono dovuti gli
alimenti:
… (cognome e nome/i)
5.2.3.2. Versamento unico
Se del caso, periodo considerato:
…
(da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento)
Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa)
Importo: …
5.2.3.3. Versamento dilazionato
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) | Importo |
| |
| |
| |
| |
5.2.3.4. Versamento periodico
Settimanale
Mensile
Altro (precisare periodicità): …
Importo: …
Dal: …(gg/mm/aaaa)
Giorno/Data di scadenza: …
Se del caso, fino a (data (gg/mm/aaaa) o
evento):
…
Se l’importo del credito alimentare è
indicizzato, indicare le modalità di tale indicizzazione: …
Indicizzazione applicabile dal: …
(gg/mm/aaaa)
5.2.3.5. Somma dovuta a titolo retroattivo
Periodo considerato: … (da (gg/mm/aaaa) a
(gg/mm/aaaa))
Importo: …
Modalità di versamento: …
…
…
5.2.3.6. Interessi (se indicati nell’atto
pubblico)
Se l’importo del credito alimentare è
soggetto a interessi, indicare il tasso: …
Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa)
5.2.3.7. Versamento in natura (precisare):
…
…
…
…
5.2.3.8. Altra modalità di versamento
(precisare): …
…
…
…
5.3. Spese
L’atto pubblico prevede che
… (cognome e nome/i)
deve pagare la somma di …
a … (cognome e nome/i).
In caso di fogli supplementari aggiunti, numero
di pagine: …Fatto a: … addì: …(gg/mm/aaaa)Firma e/o timbro dell’autorità
competente:…
[1] GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
[**] Allegare un foglio supplementare se
l’atto pubblico riguarda più di tre creditori o tre debitori.
[***] Allegare un foglio supplementare se
l’atto pubblico riguarda più di tre crediti alimentari.
--------------------------------------------------
ALLEGATO IV
ESTRATTO DI UN ATTO PUBBLICO IN MATERIA DI
OBBLIGAZIONI ALIMENTARI SOTTOPOSTO A UN PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO E DI DICHIARAZIONE
DI ESECUTIVITÀ
[articolo 48 e articolo 75, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni nonché alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [1]]
IMPORTANTE
Da rilasciare da parte dell’autorità
competente dello Stato membro d’origine
Da rilasciare esclusivamente se l’atto
pubblico è esecutivo nello Stato membro d’origine
Riportare solo le informazioni indicate
nell’atto pubblico o portate a conoscenza dell’autorità competente
1. Data e numero di riferimento dell’atto
pubblico: …
2. Natura dell’atto pubblico
2.1. Atto redatto o registrato il: …
(gg/mm/aaaa)
Convenzione conclusa o autenticata il: … (gg/mm/aaaa)
2.2. Autorità competente:
2.2.1. Nome: …
2.2.2. Indirizzo:
2.2.2.1. Via e numero/casella postale: …
2.2.2.2. Località e CAP: …
2.2.2.3. Stato membro:
Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania
Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro Lettonia
Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia
Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia
2.2.3. Telefono/Fax/Indirizzo e-mail: …
3. Creditore/i [**]
3.1. Persona A
3.1.1. Cognome e nome/i: …
3.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
3.1.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
3.1.4. Indirizzo:
3.1.4.1. Via e numero/casella postale: …
3.1.4.2. Località e CAP: …
3.1.4.3. Paese: …
3.2. Persona B
3.2.1. Cognome e nome/i: …
3.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
3.2.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
3.2.4. Indirizzo:
3.2.4.1. Via e numero/casella postale: …
3.2.4.2. Località e CAP: …
3.2.4.3. Paese: …
3.3. Persona C
3.3.1. Cognome e nome/i: …
3.3.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
3.3.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
3.3.4. Indirizzo:
3.3.4.1. Via e numero/casella postale: …
3.3.4.2. Località e CAP: …
3.3.4.3. Paese: …
4. Debitore/i [**]
4.1. Persona A
4.1.1. Cognome e nome/i: …
4.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
4.1.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
4.1.4. Indirizzo:
4.1.4.1. Via e numero/casella postale: …
4.1.4.2. Località e CAP: …
4.1.4.3. Paese: …
4.2. Persona B
4.2.1. Cognome e nome/i: …
4.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
4.2.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
4.2.4. Indirizzo:
4.2.4.1. Via e numero/casella postale: …
4.2.4.2. Località e CAP: …
4.2.4.3. Paese: …
4.3. Persona C
4.3.1. Cognome e nome/i: …
4.3.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
4.3.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale: …
4.3.4. Indirizzo:
4.3.4.1. Via e numero/casella postale: …
4.3.4.2. Località e CAP: …
4.3.4.3. Paese: …
5. Contenuto dell’atto pubblico
5.1. Valuta:
euro (EUR) Lev bulgaro (BGN) Corona
ceca (CZK) Corona estone (EEK) Fiorino ungherese (HUF) Litas lituano
(LTL) Lats lettone (LVL) Zloty polacco (PLN) Leu romeno (RON) Corona
svedese (SEK) Altro (precisare il codice ISO): …
5.2. Credito alimentare [***]
5.2.1. Credito alimentare A
5.2.1.1. Il credito alimentare deve essere
pagato
da … (cognome e nome/i)
a … (cognome e nome/i della persona alla
quale deve essere effettivamente versata la somma)
Persona per la quale sono dovuti gli
alimenti:
… (cognome e nome/i)
5.2.1.2. Versamento unico
Se del caso, periodo considerato:
…
(da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento)
Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa)
Importo: …
5.2.1.3. Versamento dilazionato
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) | Importo |
| |
| |
| |
| |
5.2.1.4. Versamento periodico
Settimanale
Mensile
Altro (precisare periodicità): …
Importo: …
Dal: …(gg/mm/aaaa)
Giorno/Data di scadenza: …
Se del caso, fino a (data (gg/mm/aaaa) o
evento):
…
Se l’importo del credito alimentare è
indicizzato, indicare le modalità di tale indicizzazione:
…
Indicizzazione applicabile dal: …
(gg/mm/aaaa)
5.2.1.5. Somma dovuta a titolo retroattivo
Periodo considerato: … (da (gg/mm/aaaa) a
(gg/mm/aaaa))
Importo: …
Modalità di versamento: …
…
…
5.2.1.6. Interessi (se indicati nell’atto
pubblico)
Se l’importo del credito alimentare è
soggetto a interessi, indicare il tasso:
…
Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa)
5.2.1.7. Versamento in natura (precisare):
…
…
…
…
5.2.1.8. Altra modalità di versamento
(precisare): …
…
…
…
5.2.2. Credito alimentare B
5.2.2.1. Il credito alimentare deve essere
pagato
da … (cognome e nome/i)
a … (cognome e nome/i della persona alla
quale deve essere effettivamente versata la somma)
Persona per la quale sono dovuti gli
alimenti:
… (cognome e nome/i)
5.2.2.2. Versamento unico
Se del caso, periodo considerato:
…
(da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento)
Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa)
Importo: …
5.2.2.3. Versamento dilazionato
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) | Importo |
| |
| |
| |
| |
5.2.2.4. Versamento periodico
Settimanale
Mensile
Altro (precisare periodicità): …
Importo: …
Dal: …(gg/mm/aaaa)
Giorno/Data di scadenza: …
Se del caso, fino a (data (gg/mm/aaaa) o
evento):
…
Se l’importo del credito alimentare è
indicizzato, indicare le modalità di tale indicizzazione: …
Indicizzazione applicabile dal: …
(gg/mm/aaaa)
5.2.2.5. Somma dovuta a titolo retroattivo
Periodo considerato: … (da (gg/mm/aaaa) a
(gg/mm/aaaa))
Importo: …
Modalità di versamento: …
…
…
5.2.2.6. Interessi (se indicati nell’atto
pubblico)
Se l’importo del credito alimentare è
soggetto a interessi, indicare il tasso: …
Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa)
5.2.2.7. Versamento in natura (precisare):
…
…
…
…
5.2.2.8. Altra modalità di versamento
(precisare): …
…
…
…
5.2.3. Credito alimentare C
5.2.3.1. Il credito alimentare deve essere
pagato
da … (cognome e nome/i)
a … (cognome e nome/i della persona alla
quale deve essere effettivamente versata la somma)
Persona per la quale sono dovuti gli
alimenti:
… (cognome e nome/i)
5.2.3.2. Versamento unico
Se del caso, periodo considerato:
…
(da (gg/mm/aaaa) a (gg/mm/aaaa) o evento)
Data di scadenza: … (gg/mm/aaaa)
Importo: …
5.2.3.3. Versamento dilazionato
Data di scadenza (gg/mm/aaaa) | Importo |
| |
| |
| |
| |
5.2.3.4. Versamento periodico
Settimanale
Mensile
Altro (precisare periodicità): …
Importo: …
Dal: …(gg/mm/aaaa)
Giorno/Data di scadenza: …
Se del caso, fino a (data (gg/mm/aaaa) o
evento):
…
Se l’importo del credito alimentare è
indicizzato, indicare le modalità di tale
…
Indicizzazione applicabile dal: …
(gg/mm/aaaa)
5.2.3.5. Somma dovuta a titolo retroattivo
Periodo considerato: … (da (gg/mm/aaaa) a
(gg/mm/aaaa))
Importo: …
Modalità di versamento: …
…
…
5.2.3.6. Interessi (se indicati nell’atto
pubblico)
Se l’importo del credito alimentare è
soggetto a interessi, indicare il tasso: …
Interessi dovuti dal: … (gg/mm/aaaa)
5.2.3.7. Versamento in natura (precisare):
…
…
…
…
5.2.3.8. Altra modalità di versamento
(precisare): …
…
…
…
5.3. Spese
L’atto pubblico prevede che
… (cognome e nome/i)
deve pagare la somma di …
a … (cognome e nome/i).
In caso di fogli supplementari aggiunti,
numero di pagine: …Fatto a: … addì: …(gg/mm/aaaa)Firma e/o timbro dell’autorità
competente:…
[1] GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
[**] Allegare un foglio supplementare se l’atto
pubblico riguarda più di tre creditori o tre debitori.
[***] Allegare un foglio supplementare se
l’atto pubblico riguarda più di tre crediti alimentari.
--------------------------------------------------
ALLEGATO V
RICHIESTA DI MISURE SPECIFICHE
[articolo 53 del regolamento (CE) n. 4/2009
del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [1]]
PARTE A: Da compilare da parte dell’autorità
centrale richiedente
1. Autorità centrale richiedente
1.1. Nome: …
1.2. Indirizzo:
1.2.1. Via e numero/casella postale: …
1.2.2. Località e CAP: …
1.2.3. Stato membro
Belgio Bulgaria Repubblica ceca
Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro
Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria
Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia
1.3. Telefono: …
1.4. Fax …
1.5. Indirizzo e-mail: …
1.6. Numero di riferimento: …
1.7. Persona incaricata del trattamento della
richiesta:
1.7.1. Cognome e nome/i: …
1.7.2. Telefono: …
1.7.3. Indirizzo e-mail: …
2. Autorità centrale richiesta
2.1. Nome: …
2.2. Indirizzo:
2.2.1. Via e numero/casella postale: …
2.2.2. Località e CAP: …
2.2.3. Stato membro
Belgio Bulgaria Repubblica ceca
Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro Lettonia
Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia
Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia
3. Richiesta
3.1. La misura specifica richiesta ha lo
scopo di:
3.1.1. Contribuire a localizzare il
debitore o il creditore (cfr. punti 3.3 e 3.4)
3.1.2. Agevolare la ricerca di informazioni
sui redditi o sui beni del debitore o del creditore (cfr. punti 3.3 e 3.4)
3.1.3. Agevolare l’ottenimento di prove
documentali o di altro tipo
3.1.4. Ottenere assistenza
nell’accertamento del rapporto di parentela
3.1.5. Avviare o agevolare l’avvio di
un’azione per ottenere un necessario provvedimento provvisorio di carattere
territoriale
3.1.6. Agevolare la notificazione o
comunicazione di un atto
3.2. Motivazione della richiesta:
…
…
…
…
…
3.3. Le informazioni richieste riguardano:
3.3.1. il debitore seguente
3.3.1.1. Cognome e nome/i: …
3.3.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita
[**]: …
3.3.1.3. Ultimo indirizzo conosciuto: …
3.3.1.4. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale [**]: …
3.3.1.5. Altre informazioni che possono
essere utili [***]:
…
…
3.3.2. il creditore seguente
3.3.2.1. Cognome e nome/i: …
3.3.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita
[**]: …
3.3.2.3. Ultimo indirizzo conosciuto: …
3.3.2.4. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale [**]: …
3.3.2.5. Altre informazioni che possono
essere utili [***]:
…
…
3.4. Informazioni richieste
3.4.1. Attuale indirizzo del debitore/del
creditore
3.4.2. Reddito del debitore/del creditore
3.4.3. Beni del debitore/del creditore,
compresa la loro localizzazione
| Sì | | No |
L’avviso alla persona interessata dalla
raccolta delle informazioni rischia di pregiudicare il recupero effettivo del credito
alimentare [articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009]
Fatto a … addì: … (gg/mm/aaaa)Nome e firma
del funzionario autorizzato dell’autorità centrale richiedente:…
PARTE B: Da compilare da parte dell’autorità
centrale richiesta
4. Numero di riferimento dell’autorità
centrale richiesta: …
5. Persona incaricata del trattamento della
richiesta:
5.1. Cognome e nome/i: …
5.2. Telefono: …
5.3. Fax …
5.4. Indirizzo e-mail: …
6. Misure adottate e risultati ottenuti
…
…
…
…
7. Informazioni raccolte
7.1. Senza ricorso agli articoli 61, 62 e 63
del regolamento (CE) n. 4/2009:
7.1.1. Indirizzo del debitore/del creditore:
| No | | Sì (precisare): |
…
…
7.1.2. Reddito del debitore/del creditore:
| No | | Sì (precisare) |
…
…
7.1.3. Beni del debitore/del creditore:
| No | | Sì (precisare) |
…
…
7.2. In applicazione degli articoli 61, 62 e
63 del regolamento (CE) n. 4/2009:
7.2.1. Indirizzo del debitore/del creditore:
| No | | Sì (precisare): |
…
…
…
7.2.2. Esistenza di un reddito del debitore:
| No | | Sì |
7.2.3. Esistenza di beni del debitore …
| No | | Sì |
IMPORTANTE
[in caso di applicazione degli articoli 61,
62 e 63 del regolamento (CE) n. 4/2009]Ad eccezione delle informazioni
riguardanti l’esistenza stessa di un indirizzo, di un reddito o di beni nello
Stato membro richiesto, le informazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 2,
non possono essere comunicate alla persona che ha adito l’autorità centrale
richiedente, fatta salva l’applicazione delle norme di procedura dinanzi a
un’autorità giurisdizionale [articolo 62, paragrafo 2, secondo comma, del
regolamento (CE) n. 4/2009].
8. Impossibilità di comunicare le
informazioni richieste
L’autorità centrale richiesta non è in grado
di fornire le informazioni richieste per i seguenti motivi:
…
…
…
Fatto a … addì: … (gg/mm/aaaa)Nome e firma
del funzionario autorizzato dell’autorità centrale richiedente:…
[1] GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
[**] Se questi dati sono disponibili.
[***] Per esempio: nome di un precedente
datore di lavoro, nomi e indirizzi di membri della famiglia, estremi di un
veicolo o di un immobile di proprietà dell’interessato.
--------------------------------------------------
ALLEGATO VI
MODULO DI DOMANDA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO,
DELLA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ O DELL’ESECUZIONE DI UNA DECISIONE IN
MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI
[articoli 56 e 57 del regolamento (CE) n.
4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché
alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [1]]
PARTE A: Da compilare da parte dell’autorità
centrale richiedente
1. Domanda
Domanda di riconoscimento o di
riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione [articolo 56,
paragrafo 1, lettera a)]
Domanda di riconoscimento di una decisione
[articolo 56, paragrafo 2, lettera a)]
Domanda di esecuzione di una decisione
emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto [articolo 56, paragrafo 1,
lettera b)]
2. Autorità centrale richiedente
2.1. Nome: …
2.2. Indirizzo:
2.2.1. Via e numero/casella postale: …
2.2.2. Località e CAP: …
2.2.3. Stato membro
Belgio Bulgaria Repubblica ceca
Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro
Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria
Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia
2.3. Telefono: …
2.4. Fax …
2.5. Indirizzo e-mail: …
2.6. Numero di riferimento della domanda: …
Domanda da trattare insieme con la/le
domanda/e recante/i il/i numero/i di riferimento seguente/i: …
2.7. Persona incaricata del trattamento della
domanda:
2.7.1. Cognome e nome/i: …
2.7.2. Telefono: …
2.7.3. Indirizzo e-mail: …
3. Autorità centrale richiesta
3.1. Nome: …
3.2. Indirizzo:
3.2.1. Via e numero/casella postale: …
3.2.2. Località e CAP: …
3.2.3. Stato membro
Belgio Bulgaria Repubblica ceca
Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro
Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria
Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia
4. Documenti allegati [**] alla domanda in
caso di decisione emessa in uno Stato membro
Copia della decisione/transazione
giudiziaria/atto pubblico
Estratto della decisione/transazione
giudiziaria/atto pubblico mediante apposito modulo di cui all’allegato I,
allegato II, allegato III o allegato IV
Traslitterazione o traduzione del contenuto
del modulo di cui all’allegato I, allegato II, allegato III o allegato IV
Se del caso, copia della decisione della
dichiarazione di esecutività
Documento attestante l’importo degli
arretrati e la data in cui il calcolo è stato effettuato
Documento attestante che il ricorrente ha
beneficiato del patrocinio a spese dello Stato o di un’esenzione dai costi e
dalle spese
Documento attestante che il ricorrente ha
beneficiato di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa
nello Stato membro d’origine e che soddisfa le condizioni economiche per poter
beneficiare del patrocinio a spese dello Stato o di un’esenzione dai costi e
dalle spese
Documento attestante il diritto dell’ente
pubblico di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore e
comprovante il pagamento di tali prestazioni
Altro (precisare) …
…
…
…
5. Documenti allegati [**] alla domanda in
caso di decisione emessa in uno Stato terzo
Testo completo della decisione
Riassunto o estratto della decisione
predisposto dall’autorità competente dello Stato d’origine
Documento attestante l’esecutività della
decisione nello Stato di origine e, nel caso di decisione emessa da un’autorità
amministrativa, documento attestante l’adempimento dei requisiti di cui
all’articolo 19, paragrafo 3, della convenzione dell’Aia del 2007
Se il convenuto non è comparso né è stato
rappresentato nel procedimento nello Stato di origine, documento/i
attestante/i, a seconda del caso, che il convenuto è stato debitamente
informato del procedimento e ha avuto la possibilità di essere sentito o che è
stato debitamente informato della decisione e ha avuto la possibilità di
contestarla o di proporre ricorso, in fatto e in diritto
Documento attestante l’importo degli
arretrati e la data in cui il calcolo è stato effettuato
Documento contenente le informazioni utili
per effettuare calcoli appropriati nel caso di una decisione che prevede
un’indicizzazione automatica
Documento attestante in quale misura il
ricorrente abbia beneficiato del patrocinio a spese dello Stato nello Stato
membro di origine
Altro (precisare): …
…
…
…
Numero totale di documenti allegati al modulo
di domanda: …Fatto a: … addì …(gg/mm/aaaa)Nome e firma del funzionario
autorizzato dell’autorità centrale richiedente: …
PARTE B: Da compilare da parte del ricorrente
o, se del caso, della persona/dell’autorità autorizzata nello Stato membro
richiedente a compilare il formulario a nome del ricorrente
6. Domanda
6.1. Domanda di riconoscimento o di
riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione
La domanda è fondata su:
6.1.1. Capo IV, sezione 2, del regolamento
(CE) n. 4/2009
6.1.2. La convenzione dell’Aia del 2007
6.1.2.1. Indicare la base del riconoscimento
e dell’esecuzione a titolo dell’articolo 20 della convenzione dell’Aia del
2007: …
6.1.2.2. Il convenuto è comparso o è stato
rappresentato nel procedimento nello Stato di origine:
Sì | | No | |
6.1.3. Il diritto nazionale dello Stato
membro richiesto
6.1.4. Altro (precisare)
…
…
6.2. Domanda di esecuzione di una decisione
emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto
7. Decisione
7.1. Data e numero di riferimento: …
7.2. Denominazione dell’autorità
giurisdizionale d’origine: …
8. Ricorrente
8.1. Persona fisica:
8.1.1. Cognome e nome/i: …
8.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
8.1.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale [***]: …
8.1.4. Cittadinanza: …
8.1.5. Professione: …
8.1.6. Stato civile: …
8.1.7. Indirizzo:
8.1.7.1. Presso: … (cognome e nome/i) [****]
8.1.7.2. Via e numero/casella postale: …
8.1.7.3. Località e CAP: …
8.1.7.4. Stato membro
Belgio Bulgaria Repubblica ceca
Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro Lettonia
Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia
Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia
8.1.8. Telefono/Indirizzo e-mail: …
8.1.9. Ha beneficiato:
8.1.9.1. del patrocinio a spese dello Stato:
| Sì | | No |
8.1.9.2. di un’esenzione dai costi e dalle
spese:
| Sì | | No |
8.1.9.3. di un procedimento gratuito dinanzi
ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X del regolamento (CE) n.
4/2009:
| Sì | | No |
8.1.10. Se del caso, cognome, nome/i ed
estremi del rappresentante del ricorrente (avvocato …): …
…
8.2. Ente pubblico:
8.2.1. Nome: …
8.2.2. Indirizzo:
8.2.2.1. Via e numero/casella postale: …
8.2.2.2. Località e CAP: …
8.2.2.3. Stato membro
Belgio Bulgaria Repubblica ceca
Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro
Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria
Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia
8.2.3. Telefono/Fax/Indirizzo e-mail: …
8.2.4. Nome della persona che rappresenta
l’ente nei procedimenti ( [*****]:
…
8.2.5. Persona incaricata del trattamento
della domanda:
8.2.5.1. Cognome e nome/i: …
8.2.5.2. Telefono: …
8.2.5.3. Fax …
8.2.5.4. Indirizzo e-mail: …
9. Convenuto
9.1. Cognome e nome/i: …
9.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita
[******]: …
9.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale [******]: …
9.4. Cittadinanza [******]: …
9.5. Professione [******]: …
9.6. Stato civile [******]: …
9.7. Indirizzo [******]:
9.7.1. Via e numero/casella postale: …
9.7.2. Località e CAP: …
9.7.3. Stato membro
Belgio Bulgaria Repubblica ceca
Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro
Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria
Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia
10. Qualsiasi altra informazione che possa
aiutare a localizzare il convenuto:
…
…
…
11. Persona/e per la/le quale/i sono
richiesti o dovuti alimenti []
11.1. La persona corrisponde al ricorrente
di cui al punto 8
11.2. La persona corrisponde al convenuto
di cui al punto 9
| Il ricorrente | | Il convenuto |
11.3. è il rappresentante legale [] che
difende gli interessi della o delle persone seguenti:
11.3.1. Persona A
11.3.1.1. Cognome e nome/i: …
11.3.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di
nascita: …
11.3.1.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale []: …
11.3.1.4. Cittadinanza []: …
11.3.1.5. Professione []: …
11.3.1.6. Stato civile []: …
11.3.2. Persona B
11.3.2.1. Cognome e nome/i: …
11.3.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di
nascita: …
11.3.2.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale []: …
11.3.2.4. Cittadinanza []: …
11.3.2.5. Professione []: …
11.3.2.6. Stato civile []: …
11.3.3. Persona C
11.3.3.1. Cognome e nome/i: …
11.3.3.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di
nascita: …
11.3.3.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale []: …
11.3.3.4. Cittadinanza []: …
11.3.3.5. Professione []: …
11.3.3.6. Stato civile []: …
12. Debitore
12.1. La persona corrisponde al ricorrente
di cui al punto 8
12.2. La persona corrisponde al convenuto
di cui al punto 9
| Il ricorrente | | Il convenuto |
12.3. è il rappresentante legale [] che
difende gli interessi della persona seguente:
12.3.1. Cognome e nome/i: …
12.3.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
12.3.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale [******]: …
12.3.4. Cittadinanza [******]: …
12.3.5. Professione [******]: …
12.3.6. Stato civile [******]: …
13. Informazioni sul pagamento se la domanda
è presentata dal creditore
13.1. Pagamento per via elettronica
13.1.1. Denominazione della banca: …
13.1.2. BIC o altro codice bancario
pertinente: …
13.1.3. Titolare del conto: …
13.1.4. Numero di conto bancario
internazionale (IBAN): …
13.2. Pagamento con assegno
13.2.1. Assegno intestato a: …
13.2.2. Assegno da inviare a
13.2.2.1. Cognome e nome/i: …
13.2.2.2. Indirizzo:
13.2.2.2.1. Via e numero/casella postale: …
13.2.2.2.2. Località e CAP: …
13.2.2.2.3. Paese: …
14. Altre informazioni (se del caso):
…
…
…
Fatto a: … addì …(gg/mm/aaaa)Firma del
ricorrente: …e/o, se del caso:Nome e firma della persona/dell’autorità
autorizzata nello Stato membro richiedente a compilare il formulario a nome del
ricorrente:…
[1] GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
[**] Contrassegnare le pertinenti caselle e
numerare i documenti nell’ordine in cui sono allegati.
[***] Se questo dato è disponibile.
[****] In caso di violenze familiari [cfr. articolo
57, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009].
[*****] Se questo dato è pertinente.
[******] Se questi dati sono disponibili.
[] Allegare un foglio supplementare se si
tratta di più di tre persone.
[] Ad esempio la persona che esercita la
responsabilità genitoriale o il tutore di un maggiorenne incapace.
[] Se questi dati sono disponibili e/o
pertinenti.
--------------------------------------------------
ALLEGATO VII
MODULO DI DOMANDA AI FINI DELL’EMANAZIONE O
DELLA MODIFICA DI UNA DECISIONE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI ALIMENTARI
[articoli 56 e 57 del regolamento (CE) n.
4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché
alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [1]]
PARTE A: Da compilare da parte dell’autorità
centrale richiedente
1. Domanda
Domanda di emanazione di una decisione
(articolo 56, paragrafo 1, lettera c)
Domanda di emanazione di una decisione
(articolo 56, paragrafo 1, lettera d)
Domanda di modifica di una decisione
(articolo 56, paragrafo 1, lettera e)
Domanda di modifica di una decisione
(articolo 56, paragrafo 1, lettera f)
Domanda di modifica di una decisione
(articolo 56, paragrafo 2, lettera b)
Domanda di modifica di una decisione
(articolo 56, paragrafo 2, lettera c)
2. Autorità centrale richiedente
2.1. Nome: …
2.2. Indirizzo:
2.2.1. Via e numero/casella postale: …
2.2.2. Località e CAP: …
2.2.3. Stato membro
Belgio Bulgaria Repubblica ceca
Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro
Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria
Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia
2.3. Telefono: …
2.4. Fax: …
2.5. Indirizzo e-mail: …
2.6. Numero di riferimento della domanda: …
Domanda da trattare insieme con la/le
domanda/e recante/i il/i numero/i di riferimento seguente/i: …
2.7. Persona incaricata del trattamento della
domanda:
2.7.1. Cognome e nome/i: …
2.7.2. Telefono: …
2.7.3. Indirizzo e-mail: …
3. Autorità centrale richiesta
3.1. Nome: …
3.2. Indirizzo:
3.2.1. Via e numero/casella postale: …
3.2.2. Località e CAP: …
3.2.3. Stato membro
Belgio Bulgaria Repubblica ceca
Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro
Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria
Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia
4. Documenti allegati [**] alla domanda, se del
caso
Decisione dello Stato membro richiesto di
rifiuto del riconoscimento o della dichiarazione di esecutività
Copia della decisione da modificare
Estratto della decisione da modificare
Documento/i attestante/i una modifica del reddito
o ogni altro mutamento di circostanze
Atto/i di nascita o equivalente
Riconoscimento della parentela da parte del
debitore
Documento/i comprovante/i la parentela
biologica
Decisione di un’autorità competente
relativa alla parentela
Risultati di test genetici
Certificato di adozione
Certificato di matrimonio o di rapporto
equivalente
Documento/i attestante/i la data del
divorzio/separazione
Documento/i attestante/i la residenza
comune delle parti
Certificato/i di scolarità
Documento/i comprovante/i la situazione
finanziaria
Altro (precisare): …
…
…
…
Numero totale di documenti allegati al modulo
di domanda: …Fatto a: … addì … (gg/mm/aaaa)Nome e firma del funzionario
autorizzato dell’autorità centrale richiedente:…
PARTE B: Da compilare da parte del ricorrente
o, se del caso, della persona/dell’autorità autorizzata nello Stato membro
richiedente a compilare il formulario a nome del ricorrente
5. Domanda
5.1. Domanda di emanazione di una decisione
5.1.1. Il rapporto di parentela non è stato
accertato
5.1.2. Non vi è decisione
5.1.3. Il riconoscimento e la dichiarazione
di esecutività di una decisione esistente non sono possibili
5.1.4. Importo richiesto:
…
…
…
5.2. Domanda di modifica di una decisione
5.2.1. La decisione è stata emessa nello
Stato membro richiesto
5.2.2. La decisione è stata emessa in uno
Stato diverso dallo Stato membro richiesto
5.2.3. Data (gg/mm/aaaa) e numero di
riferimento della decisione: …
5.2.4. Denominazione dell’autorità giurisdizionale
d’origine: …
5.2.5. Mutamento delle circostanze:
Modifiche riguardanti il reddito:
della/e persona/e per la/le quale/i sono
richiesti o dovuti gli alimenti
della persona responsabile a titolo
principale della/e persona/e per la/le quale/i sono richiesti o dovuti gli
alimenti
del debitore
Modifica delle spese e dei costi:
della/e persona/e per la/le quale/i sono
richiesti o dovuti gli alimenti
della persona responsabile a titolo
principale della/e persona/e per la/le quale/i sono richiesti o dovuti gli
alimenti
del debitore
Modifica della situazione del/i minore/i
Modifica dello stato civile:
della/e persona/e per la/le quale/i sono
richiesti o dovuti gli alimenti
della persona responsabile a titolo
principale della/e persona/e per la/le quale/i sono richiesti o dovuti gli
alimenti
del debitore
Altro (precisare): …
…
…
5.2.6. Modifica/modifiche richiesta/e:
Aumento dell’importo degli alimenti
(precisare): …
Diminuzione dell’importo degli alimenti
(precisare): …
Modifica della frequenza dei pagamenti
(precisare): …
Modifica delle modalità di pagamento
(precisare): …
Modifica della natura dei pagamenti
(precisare): …
Cessazione dell’obbligazione alimentare
(precisare): …
Altro (precisare): …
…
6. Ricorrente
6.1. Cognome e nome/i: …
6.2. Indirizzo:
6.2.1. Presso: … (cognome e nome/i) [***]
6.2.2. Via e numero/casella postale: …
6.2.3. Località e CAP: …
6.2.4. Stato membro
Belgio Bulgaria Repubblica ceca
Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro
Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria
Polonia Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia
6.3. Telefono/Indirizzo e-mail: …
6.4. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita: …
6.5. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale [****]: …
6.6. Cittadinanza: …
6.7. Professione: …
6.8. Stato civile: …
6.9. Se del caso, cognome, nome/i e recapiti
del rappresentante del ricorrente (avvocato …): …
…
…
7. Convenuto
7.1. Cognome e nome/i: …
7.2. Indirizzo [****]:
7.2.1. Via e numero/casella postale: …
7.2.2. Località e CAP: …
7.2.3. Stato membro
Belgio Bulgaria Repubblica ceca
Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro Lettonia
Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia
Portogallo Romania Slovenia Slovacchia Finlandia Svezia
7.3. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita
[****]: …
7.4. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale [****]: …
7.5. Cittadinanza [****]: …
7.6. Professione [****]: …
7.7. Stato civile [****]: …
8. Qualsiasi altra informazione che possa
aiutare a localizzare il convenuto:
…
…
…
9. Persona/e per la/le quale/i sono richiesti
o dovuti alimenti [*****]
9.1. La persona corrisponde al ricorrente
di cui al punto 6
9.2. La persona corrisponde al convenuto di
cui al punto 7
| Il ricorrente | | Il convenuto |
9.3. è il rappresentante legale [******] che
difende gli interessi della o delle persone seguenti:
9.3.1. Persona A
9.3.1.1. Cognome e nome/i: …
9.3.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di
nascita: …
9.3.1.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale []: …
9.3.1.4. Cittadinanza []: …
9.3.1.5. Professione []: …
9.3.1.6. Stato civile []: …
9.3.1.7. Alimenti derivanti da un rapporto:
di parentela (precisare il legame): …
di matrimonio
analogo al matrimonio
di affinità (precisare il legame): …
Altro (precisare): …
9.3.2. Persona B
9.3.2.1. Cognome e nome/i: …
9.3.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di
nascita: …
9.3.2.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale []: …
9.3.2.4. Cittadinanza []: …
9.3.2.5. Professione []: …
9.3.2.6. Stato civile []: …
9.3.2.7. Alimenti derivanti da un rapporto:
di parentela (precisare il legame): …
di matrimonio
analogo al matrimonio
di affinità (precisare il legame): …
Altro (precisare): …
9.3.3. Persona C
9.3.3.1. Cognome e nome/i: …
9.3.3.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di
nascita: …
9.3.3.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale []: …
9.3.3.4. Cittadinanza []: …
9.3.3.5. Professione []: …
9.3.3.6. Stato civile []: …
9.3.3.7. Alimenti derivanti da un rapporto:
di parentela (precisare il legame): …
di matrimonio
analogo al matrimonio
di affinità (precisare il legame): …
Altro (precisare): …
10. Debitore
10.1. La persona corrisponde al ricorrente
di cui al punto 6
10.2. La persona corrisponde al convenuto
di cui al punto 7
| Il ricorrente | | Il convenuto |
10.3. è il rappresentante legale [******] che
difende gli interessi della persona seguente:
10.3.1. Cognome e nome/i: …
10.3.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
…
10.3.3. N. di documento di identità o n. di
sicurezza sociale [****]: …
10.3.4. Cittadinanza [****]: …
10.3.5. Professione [****]: …
10.3.6. Stato civile [****]: …
10.3.7. Alimenti derivanti da un rapporto:
di parentela (precisare il legame): …
di matrimonio
analogo al matrimonio
di affinità (precisare il legame): …
Altro (precisare): …
11. Informazioni sulla situazione finanziaria
delle persone interessate dalla domanda (indicare solo le informazioni
pertinenti ai fini dell’emanazione o della modifica di una decisione)
11.1. Valuta
euro (EUR) Lev bulgaro (BGN) Corona
ceca (CZK) Corona estone (EEK) Fiorino ungherese (HUF) Litas lituano
(LTL) Lats lettone (LVL) Zloty polacco (PLN) Leu romeno (RON) Corona
svedese (SEK) Altro (precisare il codice ISO): …
11.2. Persona/e per la/le quale/i sono
richiesti o dovuti alimenti e sua/loro persona/e responsabile/i a titolo
principale
11.2.1. Risorse lorde
base mensilebase annua | Persona
responsabile a titolo principale della/e persona/e per la/le quale/i sono
richiesti o dovuti gli alimenti | Coniuge o partner attuale della persona
responsabile a titolo principale della/e persona/e per la/le quale/i sono
richiesti o dovuti gli alimenti | Persona per la quale sono richiesti o dovuti
alimenti (Persona A) | Persona per la quale sono richiesti o dovuti alimenti
(Persona B) | Persona per la quale sono richiesti o dovuti alimenti (Persona C)
|
Stipendi (compresi i benefici in natura),
pensione di anzianità, pensione d’invalidità, assegni alimentari, rendite,
rendite vitalizie, indennità di disoccupazione | | | | | |
Redditi da lavoro autonomo | | | | | |
Rendimento dei valori/capitali
mobiliari/rendimento immobiliare | | | | | |
Altre fonti di reddito | | | | | |
TOTALE | | | | | |
11.2.2. Spese e costi
base mensilebase annua | Persona
responsabile a titolo principale della/e persona/e per la/le quale/i sono
richiesti o dovuti gli alimenti | Coniuge o partner attuale della persona
responsabile a titolo principale della/e persona/e per la/le quale/i sono
richiesti o dovuti gli alimenti | Persona per la quale sono richiesti o dovuti
alimenti (Persona A) | Persona per la quale sono richiesti o dovuti alimenti
(Persona B) | Persona per la quale sono richiesti o dovuti alimenti (Persona C)
|
Tasse e imposte | | | | | |
Premi assicurativi, contributi previdenziali
e professionali obbligatori | | | | | |
Affitto/spese di coproprietà, rimborso del
prestito immobiliare | | | | | |
Spese alimentari e abbigliamento | | | | | |
Spese mediche | | | | | |
Assegni alimentari versati a terzi in virtù
di un obbligo legale e/o spese per altre persone a carico non contemplate dalla
domanda | | | | | |
Spese scolastiche dei figli | | | | | |
Rimborso del prestito mobiliare, altri debiti
| | | | | |
Altre spese | | | | | |
TOTALE | | | | | |
11.2.3. Altri elementi patrimoniali
…
…
…
11.3. Il debitore
11.3.1. Risorse lorde
base mensilebase annua | Debitore | Coniuge
o partner attuale del debitore |
Stipendi (compresi i benefici in natura),
pensione di anzianità, pensione d’invalidità, assegni alimentari, rendite,
rendite vitalizie, indennità di disoccupazione | | |
Redditi da lavoro autonomo | | |
Rendimento dei valori/capitali
mobiliari/rendimento immobiliare | | |
Altre fonti di reddito | | |
TOTALE | | |
11.3.2. Spese e costi
base mensilebase annua | Debitore | Coniuge
o partner attuale del debitore |
Tasse e imposte | | |
Premi assicurativi, contributi previdenziali
e professionali obbligatori | | |
Affitto/spese di coproprietà, rimborso del
prestito immobiliare | | |
Spese alimentari e abbigliamento | | |
Spese mediche | | |
Assegni alimentari versati a terzi in virtù
di un obbligo legale e/o spese per altre persone a carico non contemplate dalla
domanda | | |
Spese scolastiche dei figli | | |
Rimborso del prestito mobiliare, altri debiti
| | |
Altre spese | | |
TOTALE | | |
11.3.3. Altri elementi patrimoniali
…
…
…
12. Informazioni sul pagamento se la domanda
è presentata dal creditore
12.1. Pagamento per via elettronica
12.1.1. Denominazione della banca: …
12.1.2. BIC o altro codice bancario
pertinente: …
12.1.3. Titolare del conto: …
12.1.4. Numero di conto bancario
internazionale (IBAN): …
12.2. Pagamento con assegno
12.2.1. Assegno intestato a: …
12.2.2. Assegno da inviare a
12.2.2.1. Cognome e nome/i: …
12.2.2.2. Indirizzo:
12.2.2.2.1. Via e numero/casella postale: …
12.2.2.2.2. Località e CAP: …
12.2.2.2.3. Paese: …
13. Altre informazioni (se del caso):
…
…
…
Fatto a: … addì … (gg/mm/aaaa)Firma del
ricorrente: …e/o, se del caso:Nome e firma della persona/dell’autorità
autorizzata nello Stato membro richiedente a compilare il formulario a nome del
ricorrente:…
[1] GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1
[**] Contrassegnare le pertinenti caselle e
numerare i documenti nell’ordine in cui sono allegati.
[***] In caso di violenze familiari [cfr.
articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009].
[****] Se questi dati sono disponibili.
[*****] Allegare un foglio supplementare se
si tratta di più di tre persone.
[******] Ad esempio la persona che esercita
la responsabilità genitoriale o il tutore di un maggiorenne incapace.
[] Se questi dati sono disponibili e/o
pertinenti.
--------------------------------------------------
ALLEGATO VIII
AVVISO DI RICEVIMENTO DI UNA DOMANDA
[articolo 58, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [1]]
Il presente avviso di ricevimento deve essere
inviato entro un termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della domanda.
1. Autorità centrale richiedente
1.1. Numero di riferimento dell’autorità
centrale richiedente: …
1.2. Cognome e nome/i della persona
incaricata del trattamento della domanda:
…
2. Autorità centrale richiesta
2.1. Numero di riferimento dell’autorità
centrale richiesta: …
2.2. Persona incaricata del trattamento della
domanda:
2.2.1. Cognome e nome/i: …
2.2.2. Telefono: …
2.2.3. Fax …
2.2.4. Indirizzo e-mail: …
3. Data di ricezione: … (gg/mm/aaaa)
4. Prime misure che sono state o saranno
prese per trattare la domanda
…
…
…
…
5. Documenti o informazioni supplementari
necessari (precisare)
…
…
…
Uno stato di avanzamento seguirà entro 60
giorni.
Fatto a: … addì … (gg/mm/aaaa)Nome e firma
del funzionario autorizzato dell’autorità centrale richiesta:…
[1] GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
--------------------------------------------------
ALLEGATO IX
AVVISO DI RIFIUTO O DI CESSAZIONE DI
TRATTAMENTO DI UNA DOMANDA
[articolo 58, paragrafi 8 e 9, del regolamento
(CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza,
alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e
alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [1]]
1. Autorità centrale richiedente
1.1. Numero di riferimento dell’autorità
centrale richiedente: …
1.2. Cognome e nome/i della persona
incaricata del trattamento della domanda:
…
2. Autorità centrale richiesta
2.1. Numero di riferimento dell’autorità
centrale richiesta: …
2.2. Persona incaricata del trattamento della
domanda:
2.2.1. Cognome e nome/i: …
2.2.2. Telefono: …
2.2.3. Fax: …
2.2.4. Indirizzo e-mail: …
3. L’autorità centrale richiesta rifiuta di
trattare la domanda, in quanto è manifesto che le condizioni richieste non sono
soddisfatte
Motivi (precisare): …
…
…
…
…
…
…
…
4. L’autorità centrale richiesta cessa di
trattare la domanda, in quanto l’autorità centrale richiedente non ha fornito i
documenti o le informazioni supplementari sollecitati dall’autorità centrale
richiesta entro 90 giorni o entro un termine più lungo indicato da quest’ultima
Fatto a: … addì: … (gg/mm/aaaa)Nome e firma
del funzionario autorizzato dell’autorità centrale richiesta:…
[1] GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.
--------------------------------------------------
ALLEGATO X
Le autorità amministrative alle quali è fatto
riferimento all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono:
--------------------------------------------------
ALLEGATO XI
Le autorità competenti alle quali è fatto riferimento
all’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono:
--------------------------------------------------