* ANNOTATA * VEDI:RIFMC
SEZ. U
SENT. 10954 DEL 09/12/1996 RV.
501140
PRES. Bile
F REL. Rocchi A COD.PAR.212
PM. Morozzo
Della Rocca F (Conf.)
RIC. Cosulich
Trasporti S.r.l.
RES. Pan American World Airways Inc.
092092 GIURISDIZIONE CIVILE -
STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O
RESIDENZA -
Art. 3, legge n. 218 del 1995 - Portata -
Sostituzione
del criterio della nazionalita' con quello del
domicilio - Sussisten-
za -
Norme sulla competenza
interna, in particolare art. 18
cod.
proc. civ. -
Applicabilita' allo straniero.
COD.PROC.CIV. ART. 2
COD.PROC.CIV. ART. 3
COD.PROC.CIV. ART. 4
COD.PROC.CIV. ART. 5 *COST.
COD.PROC.CIV.
ART. 18
L. DEL 31/5/1995 NUM. 218 ART. 3
In ordine
ai limiti della
giurisdizione italiana nei confronti dello
straniero, il
criterio speciale fissato
dall'art. 3 della legge n. 218 del
1995 - il
quale, in vigore dall'1 settembre 1995, abrogando gli artt. 2, 3,
4 cod.
proc. civ., ha generalizzato la regola che sostituisce
il criterio
della nazionalita' con quello del
domicilio, prevedendo, nell'ipotesi di
controversie che
non rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione di
Bruxelles del
27 settembre 1986, che la giurisdizione italiana sussiste an-
che in
base alle regole stabilite per
la competenza territoriale interna -
consente l'applicabilita' allo straniero di tutte le norme sulla competenza
interna, con assoluta parificazione del cittadino e
dello straniero. In par-
ticolare, il
richiamo alle regole della competenza per territorio
implica
l'integrale applicazione allo straniero dell'art. 18 cod. proc. civ., anche
dove prevede
che un soggetto puo' essere convenuto innanzi al giudice del
luogo dove risiede l'attore, allorquando il
convenuto non abbia la residenza
ne' il domicilio nel territorio della Repubblica.