* EDITA * VEDI:RIFMC
SEZ. 1
SENT. 10090 DEL 15/10/1997 RV.
508915
PRES. Sgroi R REL. Felicetti F COD.PAR.117
PM. Morozzo
Della Rocca F (Parz. Diff.)
RIC. Alati
RES. Min.
Grazia e Giustizia
037109 CAPACITA'
DELLA PERSONA FISICA - POTESTA'
DEI GENITORI - GENITORI -
CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE -
Sottrazione illecita
di figlio
minorenne - Successiva introduzione in Italia di un proce-
dimento di
separazione personale dei
coniugi - Potere del giudice
della separazione
di pronunciarsi sulla richiesta di affidamento del
minore -
Inconfigurabilita' ai sensi
della Convenzione dell'Aja del
25 ottobre
1980 - Conseguenze - Obbligo di sospensione di ogni deci-
sione al
riguardo fino alla definizione del procedimento di ricon-
segna del
minore - Necessita' - Autorita'
giudiziaria competente al
riguardo -
Tribunale dei Minorenni -
Rilevanza dei provvedimenti e-
ventualmente
gia' assunti in ordine all'affidamento
- Limiti.
082319 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE
PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI -
PROVVEDIMENTI PER I FIGLI -
AFFIDAMENTO DEI FIGLI - Sottrazione ille-
cita di
figlio minorenne - Successiva introduzione in Italia di un
procedimento di separazione
personale dei coniugi - Potere del giudi-
ce della
separazione di pronunciarsi
sulla richiesta di affidamento
del
minore - Inconfigurabilita' ai sensi della
Convenzione dell'Aja
del 25
ottobre 1980 - Conseguenze - Obbligo di sospensione di
ogni
decisione al riguardo
fino alla definizione del procedimento di ri-
consegna del
minore - Necessita' - Autorita'
giudiziaria competente
al riguardo
- Tribunale dei Minorenni -
Rilevanza dei provvedimenti
eventualmente
gia' assunti in ordine all'affidamento
- Limiti.
TRATT. INTERNAZ. DEL
25/10/1980
L. DEL 15/1/1994
NUM. 64
Alla stregua
delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 della Conven-
zione dell'Aja
del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale dei
minori, il giudice nazionale adito con la richiesta di
separazione personale
non e' privo di giurisdizione riguardo alla richiesta
del provvedimento interinale o definitivo
di affidamento del minore, ma e'
tenuto a
sospendere ogni decisione
al riguardo sino alla definizione del
procedimento di
riconsegna del minore previsto
dalla Convenzione suddetta,
procedimento alla definizione del quale e' competente il
Tribunale per i mi-
norenni ai
sensi dell'art. 7 della legge n. 64 del 1994 di esecuzione della
Convenzione, senza
che - per l'appunto - su di tale
competenza spieghi ef-
fetto alcuno la pendenza di procedimenti relativi
all'affidamento del minore
e senza
che abbiano rilievo ostativo, in
relazione ai provvedimenti che il
Tribunale e'
chiamato ad emettere ai sensi della Convenzione, gli eventuali
provvedimenti presi,
in qualunque tempo, nei suddetti procedimenti, potendo
esso tenerne
conto unicamente prendendone in
considerazione le motivazioni
al fine
di stabilire se ne risultino elementi ostativi, ai sensi della Con-
venzione, alla
riconsegna del minore al genitore al quale sia stato sottrat-
to.