* ANNOTATA *

 SEZ. U       SENT.  12056  DEL 27/11/1998                         RV.  521173

      PRES. Sgroi V                    REL. Finocchiaro A          COD.PAR.212

      PM. Lo Cascio G  (Conf.)

      RIC. Chiaradia Bousquet

      RES. Von Oertzen

 092092  GIURISDIZIONE  CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O

        RESIDENZA  -  Art.3 legge n. 218 del 1995 - Portata - Sostituzione del

        criterio  della  nazionalita' con quello del domicilio - Sussistenza -

        Art.  18  cod. proc. civ. - Applicabilita' allo straniero - Estensione

        della  previsione dell'art. 3 legge cit. ad ogni tipo di controversia,

        comprese  quelle  relative  alle  separazioni  personali dei coniugi -

        Sussistenza.

 COD.PROC.CIV. ART. 25

 COD.PROC.CIV. ART. 18

 L. DEL 31/5/1995 NUM. 218 ART. 3

     In  tema di limiti della giurisdizione italiana nei confronti dello stra-

 niero,  l'art.  3  legge  n.  218  del 1995, abrogando gli artt. 2,3 e 4 cod.

 proc.  civ., ha generalizzato la regola che sostituisce il criterio della na-

 zionalita'  con  quello  del  domicilio,  prevedendo,  nell'ipotesi in cui si

 tratti  di  controversie non rientranti nell'ambito applicativo della conven-

 zione  di  Bruxelles  del  27/09/1968, che la giurisdizione italiana sussiste

 anche  in  base alle regole stabilite per la competenza territoriale interna,

 pertanto  con  integrale  applicazione allo straniero dell'art. 18 cod. proc.

 civ.,  anche nella parte prevedente che un soggetto puo' essere convenuto di-

 nanzi  al  giudice del luogo dove risiede l'attore quando non abbia residenza

 ne'  domicilio  nel  territorio della Repubblica; ne consegue che deve affer-

 marsi  la giurisdizione del giudice italiano nel giudizio di separazione pro-

mosso  da cittadino straniero domiciliato in Italia nei confronti del coniuge

 straniero  domiciliato  all'estero,  tenuto  conto  che l'art. 3 legge n. 218

 cit.  e' applicabile ad ogni controversia, quindi anche in materia di separa-

 zione  personale  dei  coniugi,  e che, anzi, l'art. 32 della medesima legge,

 proprio  in  materia  di  separazione personale, ed ai fini dell'affermazione

 della  giurisdizione  italiana, richiama espressamente il disposto del prece-

 dente art. 3.

 VEDI SU  9610954 501140