* ANNOTATA *
SEZ. U SENT.
12056 DEL 27/11/1998 RV. 521173
PRES. Sgroi V REL. Finocchiaro A COD.PAR.212
PM. Lo Cascio
G (Conf.)
RIC. Chiaradia Bousquet
RES. Von Oertzen
092092 GIURISDIZIONE CIVILE -
STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O
RESIDENZA - Art.3 legge n. 218 del 1995 - Portata -
Sostituzione del
criterio della
nazionalita' con quello del domicilio - Sussistenza -
Art. 18
cod. proc. civ. - Applicabilita' allo straniero - Estensione
della previsione dell'art. 3 legge cit. ad ogni
tipo di controversia,
comprese quelle
relative alle separazioni
personali dei coniugi -
Sussistenza.
COD.PROC.CIV. ART.
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COD.PROC.CIV. ART. 18
L. DEL 31/5/1995 NUM. 218 ART. 3
In tema di limiti della giurisdizione italiana
nei confronti dello stra-
niero, l'art.
3 legge n.
218 del 1995, abrogando gli
artt. 2,3 e 4 cod.
proc. civ., ha generalizzato la regola che
sostituisce il criterio della na-
zionalita' con
quello del domicilio,
prevedendo, nell'ipotesi in cui
si
tratti di
controversie non rientranti nell'ambito applicativo della conven-
zione di
Bruxelles del 27/09/1968, che la giurisdizione italiana
sussiste
anche in
base alle regole stabilite per la competenza territoriale interna,
pertanto con
integrale applicazione allo
straniero dell'art. 18 cod. proc.
civ., anche nella parte prevedente che un soggetto
puo' essere convenuto di-
nanzi al
giudice del luogo dove risiede l'attore quando non abbia residenza
ne' domicilio
nel territorio della Repubblica;
ne consegue che deve affer-
marsi la giurisdizione del giudice italiano nel
giudizio di separazione pro-
mosso da cittadino
straniero domiciliato in Italia nei confronti del coniuge
straniero domiciliato
all'estero, tenuto conto
che l'art. 3 legge n. 218
cit. e' applicabile ad ogni controversia, quindi
anche in materia di separa-
zione personale
dei coniugi, e che, anzi, l'art. 32 della medesima legge,
proprio in
materia di separazione personale, ed ai fini
dell'affermazione
della giurisdizione italiana, richiama espressamente il disposto del prece-
dente art. 3.
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