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LEGGE 15 GENNAIO 1994, N. 64.
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE
EUROPEA SUL RICONOSCIMENTO E L'E-
SECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABI-
LIMENTO
DELL'AFFIDAMENTO, APERTA ALLA FIRMA A LUSSEMBURGO IL 20 MAGGIO 1980,
E DELLA CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI
MINORI, APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 25
OTTOBRE 1980; NORME DI ATTUAZIONE
DELLE PREDETTE CONVENZIONI, NONCHE' DELLA
CONVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIO-
NE DEI MINORI, APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL
5 OTTOBRE 1961, E DELLA CONVEN-
ZIONE IN MATERIA DI RIMPATRIO DEI MINORI, APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 28
MAGGIO 1970.
STAND. DOC.: LS 1994 01 15 0064 0007 00
ART. 7.
1. LE RICHIESTE TENDENTI AD OTTENERE IL
RITORNO DEL MINORE PRESSO L'AFFI-
DATARIO AL
QUALE E' STATO SOTTRATTO, O A RISTABILIRE L'ESERCIZIO EFFETTIVO
DEL DIRITTO DI VISITA, SONO PRESENTATE PER IL
TRAMITE DELL'AUTORITA' CENTRALE
A NORMA DEGLI ARTICOLI 8 E 21 DELLA
CONVENZIONE DE L'AJA DEL 25 OTTOBRE 1980.
2. L'AUTORITA' CENTRALE, PREMESSI SE
DEL CASO I NECESSARI ACCERTAMENTI,
TRASMETTE
SENZA INDUGIO GLI ATTI AL
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL LUOGO IN CUI SI
TROVA IL MINORE. IL PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA RICHIEDE CON RICORSO IN VIA D'URGENZA AL TRIBUNALE L'ORDINE
DI RESTITUZIONE O IL RIPRISTINO DEL DIRITTO
DI VISITA.
3. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, ASSUNTE SE
DEL CASO SOMMARIE INFORMAZIONI,
FISSA CON DECRETO L'UDIENZA IN CAMERA DI
CONSIGLIO, DANDONE COMUNICAZIONE AL-
L'AUTORITA' CENTRALE. IL
TRIBUNALE DECIDE CON DECRETO ENTRO TRENTA GIORNI
DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI
CUI AL COMMA 1, SENTITI LA PERSONA
PRESSO CUI
SI TROVA IL MINORE, IL PUBBLICO MINISTERO, E, SE DEL CASO, IL MI-
NORE MEDESIMO. LA PERSONA CHE HA PRESENTATO LA RICHIESTA E' INFORMATA DELLA
DATA DELL'UDIENZA A CURA DELL'AUTORITA'
CENTRALE E PUO' COMPARIRE A SUE SPESE
E CHIEDERE DI ESSERE SENTITA.
4. IL DECRETO E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
CONTRO DI ESSO PUO' ESSERE PRO-
POSTO RICORSO PER CASSAZIONE. LA
PRESENTAZIONE DEL RICORSO NON SOSPENDE
L'E-
SECUZIONE DEL DECRETO.
5. IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI CU-
RA
L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI ANCHE
AVVALENDOSI DEI SERVIZI MINORILI DEL-
L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, E NE DA'
IMMEDIATAMENTE AVVISO ALL'AUTORI-
TA' CENTRALE.
6. E'
FATTA SALVA LA FACOLTA' PER
L'INTERESSATO DI ADIRE DIRETTAMENTE LE
COMPETENTI AUTORITA', A NORMA DELL'ARTICOLO 29 DELLA CONVENZIONE DI CUI
AL
COMMA 1.
RIFERIMENTI PRIVILEGIATI ATTIVI:
MODIFICA NON TESTUALE: TI 1980 10 25 0029
00 AJA
MODIFICA NON TESTUALE: TI 1980 10 25 0008
00 AJA
MODIFICA NON TESTUALE: TI 1980 10 25 0021
00 AJA
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1994 01 15 0064
0008 00 C
MODIFICA NON TESTUALE: LS 1994 01 15 0064
0021 00 C
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