Legge n.218 del 31 maggio 1995

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (1/circ)



Artt.
TITOLO I - Disposizioni generali . . . . . . 1 - 2

TITOLO II - Giurisdizione italiana . . . . . . 3 - 12

TITOLO III - Diritto applicabile:
Capo I - Disposizioni generali . . . . . . 13 - 19
Capo II - Capacità e diritti delle persone
fisiche. . . . . . . . . . . . . . 20 - 24
Capo III - Persone giuridiche . . . . . . . . 25
Capo IV - Rapporti di famiglia . . . . . . . 26 - 37
Capo V - Adozione . . . . . . . . . . . . . 38 - 41
Capo VI - Protezione degli incapaci e
obblighi alimentari. . . . . . . . 42 - 45
Capo VII - Successioni . . . . . . . . . . . 46 - 50
Capo VIII - Diritti reali . . . . . . . . . . 51 - 55
Capo IX - Donazioni . . . . . . . . . . . . 56
Capo X - Obbligazioni contrattuali. . . . . 57
Capo XI - Obbligazioni non contrattuali . . 58 - 63

TITOLO IV - Efficacia di sentenze ed atti
stranieri . . . . . . . . . . . . 64 - 71

TITOLO V - Disposizioni transitorie e
finali . . . . . . . . . . . . . . 72 - 74



TITOLO I
Disposizioni generali

1. Oggetto della legge.

1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione
del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.


(giurisprudenza)
2. Convenzioni internazionali.

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali
in vigore per l'Italia.
2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza
della loro applicazione uniforme.


TITOLO II
Giurisdizione italiana

(giurisprudenza)
3. Ambito della giurisdizione.

1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un
rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura
civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21
giugno 1971, n. 804 (2), e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto
non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese
nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche
in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.


4. Accettazione e deroga della giurisdizione.

1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano
convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia
nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o
di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non
possono conoscere della causa.


5. Azioni reali relative ad immobili siti all'estero.

1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati
all'estero.


6. Questioni preliminari.

1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana
e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta.


7. Pendenza di un processo straniero.

1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda
avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se
ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il
giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è
riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della
parte interessata.
2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in
cui il processo si svolge.
3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se
ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.


8. Momento determinante della giurisdizione.

1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'articolo 5 del codice di procedura
civile. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel
corso del processo.


9. Giurisdizione volontaria.

1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente
contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice
italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in
Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.


10. Materia cautelare.

1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito
in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.


11. Rilevabilità del difetto di giurisdizione.

1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal
convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È
rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è
contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per
effetto di una norma internazionale.


12. Legge regolatrice del processo.

1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.


TITOLO III
Diritto applicabile

Capo I - Disposizioni generali

13. Rinvio.

1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal
diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:
a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.
2. L'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa:
a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base
della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate;
b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;
c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.
3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce
all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.
4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue
sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione.


14. Conoscenza della legge straniera applicabile.

1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può
avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per
il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.
2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle
parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la
medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.


15. Interpretazione e applicazione della legge straniera.

1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.


16. Ordine pubblico.

1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.
2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente
previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.


17. Norme di applicazione necessaria.

1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in
considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla
legge straniera.


18. Ordinamenti plurilegislativi.

1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più
sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri
utilizzati da quell'ordinamento.
2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di
specie presenta il collegamento più stretto.


19. Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze.

1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se
questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello
Stato di residenza.
2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il
quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.


Capo II - Capacità e diritti delle persone fisiche

20. Capacità giuridica delle persone fisiche.

1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni
speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.


21. Commorienza.

1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse sia
morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al
quale l'accertamento rileva.


22. Scomparsa, assenza e morte presunta.

1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono
regolati dalla sua ultima legge nazionale.
2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:
a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;
c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può produrre effetti
giuridici nell'ordinamento italiano.


23. Capacità di agire delle persone fisiche.

1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la
legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla
stessa legge.
2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace
dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l'incapacità derivante dalla propria
legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a
conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.
3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto è
compiuto può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi
pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto.
4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di
successione per causa di morte, né agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso
da quello in cui l'atto è compiuto.


24. Diritti della personalità.

1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del
soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a
tale rapporto.
2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile
alla responsabilità per fatti illeciti.


Capo III - Persone giuridiche

25. Società ed altri enti.

1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di
natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il
procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è
situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.
2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
a) la natura giuridica;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
d) la capacità;
e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
f) la rappresentanza dell'ente;
g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi
inerenti a tale qualità;
h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.
3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno
efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.


Capo IV - Rapporti di famiglia

26. Promessa di matrimonio.

1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge
nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.


27. Condizioni per contrarre matrimonio.

1. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge
nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei
nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.


28. Forma del matrimonio.

1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione
o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello
Stato di comune residenza in tale momento.


29. Rapporti personali tra coniugi.

1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati
dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.


30. Rapporti patrimoniali tra coniugi.

1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I
coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge
dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da
quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.
3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi
solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai
diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di
pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.



31. Separazione personale e scioglimento del matrimonio.

1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale
comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in
mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente
localizzata.
2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge
straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.


32. Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del
matrimonio.

1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento
del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando
uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.


33. Filiazione.

1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita.
2. È legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al
momento della nascita del figlio.
3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti
dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base
alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.


34. Legittimazione.

1. La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del figlio nel
momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.
2. Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui è cittadino, al momento
della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad
avere effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento
della morte.


35. Riconoscimento di figlio naturale.

1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio
al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il
riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.
2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.
3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che
ne disciplina la sostanza.


36. Rapporti tra genitori e figli.

1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati
dalla legge nazionale del figlio.


37. Giurisdizione in materia di filiazione.

1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste,
oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è
cittadino italiano o risiede in Italia.


Capo V - Adozione

38. Adozione.

1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale
dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti
sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è
prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è
richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.
2. È in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la
disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.


39. Rapporto fra adottato e famiglia adottiva.

1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi
sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto
dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro
vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.


40. Giurisdizione in materia di adozione.

1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché:
a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia;
b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.
2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti
di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 3, ogni
qualvolta l'adozione si è costituita in base al diritto italiano.


41. Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione.

1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64,
65 e 66.
2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.


Capo VI - Protezione degli incapaci e obblighi alimentari

42. Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori.

1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla
competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva
con la legge 24 ottobre 1980, n. 742 (3).
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla
loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati
contraenti.


43. Protezione dei maggiori d'età.

1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti
fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per
proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare
le misure previste dalla legge italiana.


44. Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età.

1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussiste,
oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere,
in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.
2. Quando in base all'articolo 66 nell'ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento
straniero in materia di capacità di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i
provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.


45. Obbligazioni alimentari nella famiglia.

1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2
ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la legge 24 ottobre
1980, n. 745 (4).


Capo VII - Successioni

46. Successione per causa di morte.

1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si
tratta, al momento della morte.
2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma
testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al
momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un
cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti
in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.
3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti,
d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si
trovano uno o più beni ereditari.


47. Capacità di testare.

1. La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge
nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.


48. Forma del testamento.

1. Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il
testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o
della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.


49. Successione dello Stato.

1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la
successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.


50. Giurisdizione in materia successoria.

1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
b) se la successione si è aperta in Italia;
c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;
d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che
la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
e) se la domanda concerne beni situati in Italia.


Capo VIII - Diritti reali

51. Possesso e diritti reali.

1. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge
dello Stato in cui i beni si trovano.
2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui
l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.


52. Diritti reali su beni in transito.

1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione.


53. Usucapione di beni mobili.

1. L'usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento
del termine prescritto.


54. Diritti su beni immateriali.

1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.


55. Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali.

1. La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla
legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dall'atto.


Capo IX - Donazioni

56. Donazioni.

1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.
2. Il donante può, con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione
stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.
3. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la
sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.


Capo X - Obbligazioni contrattuali

57. Obbligazioni contrattuali.

1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno
1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984,
n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.


Capo XI - Obbligazioni non contrattuali

58. Promessa unilaterale.

1. La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata.


59. Titoli di credito.

1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute
nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia
cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130 (5), convertito dalla legge 22 dicembre
1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio
decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077 (6), convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61.
2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti
o allorché esse designino la legge di uno Stato non contraente.
3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso. Tuttavia le
obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata
assunta.


60. Rappresentanza volontaria.

1. La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria
sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile
dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in
via principale i suoi poteri nel caso concreto.
2. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla forma, se considerato tale
dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è posto in essere.


61. Obbligazioni nascenti dalla legge.

1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebito e le altre
obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello
Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.


62. Responsabilità per fatto illecito.

1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento.
Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto
che ha causato il danno.
2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica
la legge di tale Stato.


63. Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto.

1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato
in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il
prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in
commercio senza il suo consenso.


TITOLO IV
Efficacia di sentenze ed atti stranieri

64. Riconoscimento di sentenze straniere.

1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun
procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza
giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto
previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della
difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la
contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti,
che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.


65. Riconoscimento di provvedimenti stranieri.

1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché
all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle
autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti
nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano
contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.


66. Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria.

1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il
ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto
applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni
della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità
di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri
corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.


67. Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del
riconoscimento.

1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o
del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad
esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte d'appello del luogo di attuazione
l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al
provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per
l'esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia
limitata al giudizio.


68. Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero.

1. Le norme di cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in
Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.


69. Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri.

1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti
tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi
esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
2. Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza è proposta alla corte
mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha
ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere
trasmessa in via diplomatica.
3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice
competente.
4. Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti istruttori non previsti
dall'ordinamento italiano sempreché essi non contrastino con i princìpi dell'ordinamento stesso.
5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le
forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i princìpi
dell'ordinamento italiano.


70. Esecuzione richiesta in via diplomatica.

1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la
parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti
necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a
cura del cancelliere.


71. Notificazione di atti di autorità straniere.

1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da
uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la
notificazione si deve eseguire.
2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un
ufficiale giudiziario da lui richiesto.
3. La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le
modalità richieste dall'autorità straniera in quanto compatibili con i princìpi dell'ordinamento italiano. In
ogni caso l'atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti
volontariamente.


TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali

(giurisprudenza)
72. Disposizioni transitorie.

1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta
salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto
internazionale privato.
2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la
giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.


73. Abrogazioni.

1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del
codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far
data dal 31 dicembre 1996 (7).


74. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il
31 dicembre 1996 (7).


(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 1995, n. 128, S.O.
(1/circ) Vedi Circ. 9 aprile 1997, n. 4/97, emanata da: Ministero di grazia e giustizia; Circ. 5 aprile
1996, n. 12/96, emanata da: Ministero di grazia e giustizia.
(2) Riportata al n. A/XXII.
(3) Riportata alla voce Maternità e infanzia.
(4) Riportata al n. A/XLVII.
(5) Riportato alla voce Cambiale e vaglia cambiario.
(6) Riportato alla voce Assegno bancario e circolare.
(7) Così sostituito prima dall'art. 8, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce Impiegati civili
dello Stato e poi dall'art. 10, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, riportato alla voce Termini di prescrizione e
decadenza (Sospensione di).
(7) Così sostituito prima dall'art. 8, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, riportato alla voce Impiegati civili
dello Stato e poi dall'art. 10, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, riportato alla voce Termini di prescrizione e
decadenza (Sospensione di).