52001PC0505 Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di potestà dei genitori/* COM/2001/0505 def. - CNS 2001/0204 */gazzetta ufficiale n. C 332 E del 27/11/2001 pag. 0269 - 0274
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di potestà dei genitori(presentata dalla Commissione)RELAZIONE1. ObiettivoIl Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 ha individuato il settore dei diritti di visita come una priorità per la cooperazione giudiziaria. [1] Si tratta di una risposta a una reale esigenza sociale. Dato che le persone si spostano con sempre maggior frequenza da uno Stato membro all'altro e le famiglie si disgregano e si ricompongono, è necessario istituire per i figli un sistema giuridico sicuro per consentire loro di mantenere le relazioni con chi ha su di loro la potestà parentale e può vivere in uno Stato membro diverso.[1] Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, Punto 34.Si consideri ad esempio lo scenario seguente. Dopo una decisione del tribunale dello Stato membro X, che accorda i diritti di custodia di un bambino alla madre e assegna al padre il diritto di visita, quest'ultimo si trasferisce nello Stato membro Y. Senza la garanzia che la decisione sia effettivamente riconosciuta e applicata nello Stato membro Y, la madre esita a far lasciare il paese al bambino perché questi possa far visita al padre. La madre lascia infine partire il figlio, ma il padre, avendo visto ostacolato il proprio diritto di visita, trattiene il bambino e adisce il tribunale dello Stato membro Y per far modificare la decisione relativa ai diritti di custodia. Si tratta di uno scenario deplorevole, ma fin troppo comune nella Comunità di oggi.L'obiettivo dell'azione comunitaria in tale contesto è quello di tutelare l'interesse superiore del bambino, e in particolare di rendere concreto il suo diritto di mantenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, come stabilito dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Da un lato la decisione che struttura le relazioni fra il minore e le persone che hanno su di lui la potestà parentale è, per la sua stessa natura, sempre soggetta a revisione, in modo da riflettere nel migliore dei modi l'interesse superiore del bambino a mano a mano che la situazione evolve. D'altro lato la decisione deve circolare liberamente e la sua revisione deve avere luogo (e le relazioni fra il bambino e chi ha la potestà genitoriale devono poter evolvere) in un contesto di certezza del diritto che riduca al minimo i conflitti e che porti la necessaria stabilità nella vita del bambino. Deve essere trovato un equilibrio fra la necessità di garantire che le decisioni rispecchino sempre l'interesse superiore del bambino, e quella di consentire che le decisioni prese in uno Stato membro possano essere riconosciute in tutta la Comunità.A questo fine la Commissione propone di estendere il principio del mutuo riconoscimento a tutte le decisioni sulla potestà genitoriale (consentendo così a tutti i bambini di beneficiare di tale norme). Per promuovere la necessaria fiducia reciproca fra gli Stati membri, la proposta stabilisce un insieme di norme chiaro e coerente relativo all'attribuzione della competenza giurisdizionale, nonché un meccanismo di cooperazione fra gli organi giurisdizionali e le autorità. L'obiettivo finale è quello dell'abolizione della procedura di exequatur richiesta perché una decisione emessa in uno Stato membro possa essere attuata in un altro Stato membro.La Commissione sta al tempo stesso preparando una proposta con l'obiettivo di aderire alla Convenzione dell'Aia del 1996 nello stesso settore, in modo che questo importante strumento internazionale possa essere utilizzato parallelamente alle norme comunitarie e possa essere applicato in situazioni che superano le frontiere della Comunità.2. ContestoLa presente proposta si inserisce nell'ambito dei lavori attualmente svolti in seno alla Comunità europea per la costituzione di un autentico spazio giudiziario basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie [2].[2] Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, Punto 33.La base giuridica è costituita dagli articoli 61, lettera c) e 67, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea. In base agli articoli 61, lettera c) e 65 del trattato, la Comunità adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno. Queste misure includono il miglioramento e la semplificazione del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Lo strumento di base in questo settore è il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, dal cui campo d'applicazione sono tuttavia esclusi alcuni settori ben definiti, fra cui lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni [3].[3] Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1, articolo 1, paragrafo 2, lettera a).Nel campo del diritto di famiglia, il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio stabilisce norme relative alla competenza, al riconoscimento automatico e ad un'esecuzione semplificata di alcune decisioni emesse in occasione di divorzi e separazioni [4]. Per quanto riguarda in particolare le decisioni in materia di potestà dei genitori, il campo d'applicazione di tale regolamento è limitato a decisioni relative alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi emesse in occasione di procedimenti in materia matrimoniale. Il regolamento è entrato in vigore il 1° marzo 2001.[4] Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19.Sulla scia del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, la Francia ha presentato il 3 luglio 2000 un'iniziativa volta a facilitare, tramite l'abolizione dell'exequatur, l'esercizio dei diritti di visita transfrontaliera ai figli minori di coniugi separati o divorziati [5]. Per controbilanciare l'esecutività diretta delle decisioni relative al diritto di visita, l'iniziativa francese pone come principio la garanzia del ritorno del figlio al termine del suo soggiorno all'estero.[5] Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori, GU C 234 del 15.8.2000, pag. 7.Il Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 30 novembre 2000 ha adottato un programma per la progressiva soppressione della procedura di exequatur in quattro settori [6]. Nel settore 2 il programma comprende, nella prima fase, un ampliamento del campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1347/2000 unito all'abolizione dell'exequatur per il diritti di visita ai minori. Nella stessa occasione il Consiglio ha concluso che il lavoro sull'iniziativa francese poteva procedere solo parallelamente all'ampliamento del campo d'applicazione del regolamento (E) n. 1347/2000. Ciò garantirà parità di trattamento per tutti i minori consentendo che vengano prese in considerazione realtà sociali come la diversificazione delle strutture familiari.[6] Programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1. Il programma riguarda i quattro settori seguenti: i) Bruxelles I; ii) Bruxelles II e situazioni familiari nate da relazioni diverse dal matrimonio; iii) regime patrimoniale fra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di una coppia non sposata; iv) testamenti e successioni. Nella terza (e ultima) fase del programma l'exequatur è abolito in tutti e quattro i settori.Per preparare il terreno la Commissione ha presentato il 27 marzo 2001 un documento di lavoro sul riconoscimento reciproco delle decisioni relative alla potestà dei genitori. Il documento presenta una serie di considerazioni preliminari sull'ampliamento del campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1347/2000, sulle disposizioni necessarie in materia di competenza giurisdizionale e su una serie di questioni collegate.Come seguito a questo documento di lavoro, il 27 giugno 2001 ha avuto luogo un'audizione pubblica.Alla luce delle risposte degli Stati membri e di altre parti interessate che hanno preso parte all'audizione, la Commissione presenta con questo documento una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di potestà dei genitori. La proposta completa il regolamento (CE) n. 1347/2000 migliorando la libera circolazione di tutte le decisioni sulla potestà dei genitori, sulla base di un insieme di norme comuni sulla competenza da stabilire a livello comunitario, e di una cooperazione rafforzata fra le autorità. La proposta non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di una semplificazione del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di potestà dei genitori, e soddisfa pertanto i requisiti di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. Insieme all'iniziativa francese per l'abolizione dell'exequatur per i diritti di visita ai figli minori, la proposta concretizza la prima fase del settore 2 del programma di reciproco riconoscimento.3. ArticoliCapo I - Campo d'applicazione e definizioniArticolo 1 - Campo d'applicazioneLa proposta riguarda gli stessi tipi di procedimenti del regolamento (CE) n. 1347/2000, davanti agli stessi tipi di autorità. Il termine "procedimento civile" ingloba quindi non solo i procedimenti giudiziari ma anche quelli amministrativi, qualora siano previsti dagli ordinamenti nazionali.La differenza consiste nel fatto che viene eliminato il vincolo con i procedimenti matrimoniali di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1347/2000: la proposta riguarda così tutte le decisioni in materia di potestà dei genitori su un minore, indipendentemente dalla sua situazione familiare.La proposta non si applica alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. L'Irlanda e il Regno Unito possono esercitare l'opzione di partecipazione entro tre mesi, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.Articolo 2 - Titolare della potestà genitorialeLa definizione di "titolare della potestà genitoriale" include le persone fisiche e giuridiche che hanno la potestà genitoriale su un minore in virtù di una decisione o per effetto di legge. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1347/2000, il termine "decisione" si riferisce non solo a decisioni giudiziarie e amministrative ma anche gli atti pubblici e agli accordi conclusi davanti a un giudice. Il termine "titolare della potestà genitoriale" è poi utilizzato agli articoli 4, 5, 6, 13 e 17 (casi in cui è richiesto il suo consenso perché i giudici assumano la competenza, o casi in cui ha il diritto di chiedere il trasferimento del caso o l'assistenza di un'autorità centrale).Le legislazioni nazionali differiscono certo considerevolmente riguardo ai possibili titolari della potestà parentale (dai genitori del bambino ad altri membri della famiglia e a terzi). Per quanto riguarda i problemi legati all'esecuzione delle decisioni che assegnano la potestà genitoriale a soggetti che ai sensi della legge dello Stato membro d'esecuzione non ne avrebbero il diritto, la Commissione ritiene più opportuno che esse vengano affrontate al momento dell'abolizione dell'exequatur per i diritti di visita."Potestà genitoriale"Non è fornita alcuna definizione del termine "potestà genitoriale", ma la giurisprudenza della Corte di giustizia dovrebbe permettere di sviluppare una certa convergenza. Un considerando precisa inoltre che l'espressione copre i diritti di visita ed esclude gli obblighi alimentari, che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001. Per mantenere la coerenza fra i due strumenti, si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di una modifica dell'articolo 5, paragrafo 2 di detto regolamento, per garantire che una giurisdizione sia competente per le questioni di obblighi alimentari ogniqualvolta si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa alla potestà genitoriale.Potrebbe essere inoltre necessario fornire una "lista nera" di misure adottate nell'ambito di "procedimenti civili" ma troppo strettamente legate all'esercizio della pubblica autorità (ad esempio il collocamento di un minore in un istituto) perché sia giustificata la loro inclusione nel campo d'applicazione del regolamento. La Commissione ha scelto di non limitare la proposta in tal senso e di lasciare che gli Stati membri esprimano tutti gli eventuali problemi che potrebbero incontrare in base all'ordinamento nazionale.Legge applicabileÈ a discrezione dei giudici aditi scegliere la legge da applicare nel determinare chi sono i titolari della potestà genitoriale. Nel valutare l'illiceità o meno del trasferimento o di un mancato ritorno di un minore, l'articolo 5 rinvia alla legge dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima di tale trasferimento o mancato ritorno. In linea generale, il programma di riconoscimento reciproco non si propone di dirimere la questione della legge applicabile. Benché la presente proposta non contenga disposizioni sulla legge applicabile (né le contiene il regolamento (CE) n. 1347/2000), la Commissione ritiene che sarebbe opportuno riflettere maggiormente sul ruolo che l'armonizzazione delle norme sui conflitti di legge sia in materia di divorzio che di potestà parentale potrebbe svolgere nel facilitare il reciproco riconoscimento.Capo II - CompetenzaPer aumentare la certezza del diritto, la proposta presenta un sistema completo di criteri di competenza volto ad evitare conflitti, ispirato in larga misura alle norme corrispondenti della Convenzione dell'Aia del 1996 [7]. Il criterio di base della residenza abituale del minore (articolo 3) viene adattato in alcuni casi in cui interviene un cambiamento di tale residenza abituale del minore o un accordo fra i titolari della potestà genitoriale (articoli 4, 5 e 6), ed è inoltre previsto un meccanismo di flessibilità (articolo 13). L'obiettivo è quello di un'attribuzione della competenza che corrisponda in tutti i casi all'interesse superiore del minore.[7] XXXIV Convenzione sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela dei minori (conclusa il 19 ottobre 1996). La Convenzione non è ancora entrata in vigore.La norma di base sulla competenza (articolo 3) si applica chiaramente solo nei casi in cui il minore interessato ha la residenza abituale all'interno della Comunità. Gli articoli da 4 a 6 si applicano tuttavia indipendentemente dal fatto che la residenza abituale del bambino sia situata o meno nella Comunità. Lo stesso vale per l'esercizio della competenza giurisdizionale residuale ai sensi del diritto nazionale conformemente all'articolo 8. La Comunità sta inoltre prendendo in considerazione l'ipotesi di aderire alla Convenzione dell'Aia del 1996. Tale adesione non inciderebbe sull'applicazione delle norme adottate a livello comunitario sui minori abitualmente residenti nella Comunità. Le norme in materia di competenza stabilite dalla Convenzione prevarrebbero tuttavia sulle norme comunitarie nei casi in cui il minore interessato non è residente nella Comunità ma in un paese terzo che è parte contraente della Convenzione.Sezione IArticolo 3 - Competenza generaleCome nella Convenzione dell'Aia del 1996, la competenza è basata in primo luogo sulla residenza abituale del minore. Ciò significa che se essa cambia, la competenza è trasferita ai giudici dello Stato membro della nuova residenza abituale.Conformemente alla prassi abituale della Conferenza dell'Aia, nell'ambito della quale è stato sviluppato il concetto di "residenza abituale", il termine non è definito, ma è invece una questione di fatto che il giudice deve valutare caso per caso. La giurisprudenza della Corte di giustizia dovrebbe tuttavia permettere di arrivare a una certa convergenza.Dato che il luogo di residenza abituale di un minore può cambiare improvvisamente o in seguito a un'azione illecita, in alcune situazioni l'interesse superiore del bambino richiede che continuino a esercitare la competenza i giudici dello Stato membro della sua residenza abituale anteriore. Queste situazioni sono oggetto degli articoli 4 e 5.Articolo 4 - Mantenimento della competenza dello Stato membro in cui è stata emessa l'ultima decisioneL'articolo 4 stabilisce che la competenza può rimanere per qualche tempo allo Stato membro che ha emesso l'ultima decisione se il minore si è trasferito solo recentemente nel luogo della sua nuova residenza abituale e uno dei titolari della potestà genitoriale continua a risiedere nello Stato membro in cui è stata emessa l'ultima decisione. L'obiettivo perseguito è quello di garantire una certa continuità, senza tuttavia toccare la definizione di "residenza abituale". È la giurisdizione più vicina al bambino nel momento del trasferimento, inoltre, a modificare la decisione anteriore per tener conto del cambiamento della sua situazione. Al tempo stesso il titolare della potestà parentale che resta nel paese in cui risiedeva il figlio non deve adire un tribunale in un ambiente che non gli è familiare, a meno che non scelga egli stesso di ricorrere a questa possibilità. Dopo sei mesi la competenza passa alla giurisdizione della residenza abituale del bambino, in quanto ora più vicina al minore.Si consideri ad esempio il caso seguente: una decisione emessa nello Stato membro X affida la custodia del bambino alla madre e accorda il diritto di visita al padre ogni fine settimana. Tutti e tre i membri della famiglia risiedono nello Stato membro X. La madre decide di trasferirsi col bambino nello Stato membro Y: la decisione dovrà essere modificata poiché rende difficoltoso per il padre l'esercizio dei diritti di visita ogni fine settimana. Anche se, ai sensi della decisione applicabile, non è necessario farlo prima del trasferimento, l'articolo 4 consente al padre di adire ancora i giudici dello Stato X a questo fine. I giudici dello Stato membro Y devono declinare la propria competenza per i sei mesi successivi al trasferimento, a meno che il padre non accetti la loro giurisdizione.Per l'applicazione di questo articolo devono essere soddisfatte tre condizioni: il bambino non deve aver risieduto nello Stato della sua nuova residenza abituale per un periodo superiore a sei mesi (lettera a)); uno dei titolari della potestà genitoriale deve risiedere ancora nello Stato membro in cui è stata emessa l'ultima decisione (lettera b)), e non deve avere accettato la competenza dei giudici dello Stato membro della residenza abituale del minore (lettera c)).Articolo 5 - Sottrazione di minoriIl fatto che la competenza segua automaticamente i cambiamenti della residenza abituale del minore comporta il rischio che si ricorra a un trasferimento attuato con mezzi illeciti per instaurare legami giurisdizionali artificiali allo scopo di ottenere l'affidamento dei figli.A livello internazionale, la Convenzione dell'Aia del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori mira a ripristinare lo status quo con l'immediato ritorno del bambino illecitamente trasferito o trattenuto [8]. Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito quando avviene in violazione di diritti di custodia che erano effettivamente esercitati. Al tempo stesso la Convenzione riconosce la necessità di alcune eccezioni all'obbligo di ritorno del minore, fra cui i casi in cui sussista un fondato rischio per il minore di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile (articolo 13, lettera b)). Le implicazioni, in materia di competenza, sono che, in caso di sottrazione di un minore, i giudici dello Stato della nuova residenza abituale non sono competenti a meno che non sia stata emessa una decisione che stabilisce il non ritorno del minore, o a meno che non sia stata presentata entro un termine ragionevole alcuna domanda di ritorno del bambino.[8] XXVIII Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (conclusa il 25 ottobre 1980). La Convenzione è in vigore in tutti gli Stati membri.Nella Comunità, da un lato, questa nuova situazione di fatto creata dalla sottrazione del minore dovrebbe avere conseguenze sulla competenza nei casi in cui la situazione è stata accettata da tutti i titolari della potestà genitoriale (ad esempio quando non viene presentata alcuna domanda di ritorno del minore). D'altro lato la Commissione ritiene che in uno spazio giudiziario comune non vi sia alcuna giustificazione per un trasferimento permanente di competenze in altre situazioni, come nella fattispecie prevista dall'articolo 13, lettera b) della Convenzione dell'Aia del 1980. Tale Convenzione invita difatti le parti contraenti a limitare ulteriormente le eccezioni per il ritorno del minore da essa stabilite o ad applicare altri strumenti volti a facilitarlo [9].[9] Vedi gli articoli 34 e 36 della Convenzione dell'Aia.Si consideri la situazione seguente all'interno della Comunità. Sulla base di una decisione emessa nello Stato membro X sono stati assegnati alla madre, residente nello Stato membro X, i diritti di custodia, e al padre, residente nello Stato membro Y, i diritti di visita. Durante una visita del bambino nello Stato membro Y, emerge che egli si trova in una situazione di rischio. Il padre sollecita allora presso lo Stato membro Y provvedimenti provvisori volti a tutelare il figlio, ed entro un mese adisce i giudici dello Stato membro X per far modificare la decisione relativa alla custodia del minore. In ogni caso, sono i giudici dello Stato membro X in cui il bambino risiede ad avere l'ultima parola. Ciò significa che se essi ritengono infondate le denunce di rischio, i provvedimenti provvisori adottati nello Stato membro Y cessano di applicarsi e il minore deve ritornare nello Stato membro X. In questo caso le autorità centrali dei due Stati membri dovrebbero cooperare adottando tutte le misure necessarie di tutela per accompagnare il ritorno del bambino.Questa soluzione ha come presupposto un livello di fiducia proprio di uno spazio giudiziario comune, in cui i giudici di un altro Stato membro possono offrire le stesse garanzie di tutela del minore. Per facilitare la cooperazione giudiziaria sono in via di elaborazione una serie di meccanismi che consentirebbero ad esempio di ottenere delle prove dal bambino nello Stato membro Y, che sarebbero utilizzate dai giudici dello Stato membro X [10]. Il fatto che la decisione di merito sia sempre emanata dai giudici investiti della competenza dovrebbe produrre un effetto dissuasivo sulla sottrazione dei minori effettuata allo scopo di provocare un trasferimento di competenze. Le disposizioni sul ritorno del minore contenute nell'iniziativa francese sui diritti di visita sono basati sulle stesse considerazioni.[10] Vedi il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.Il paragrafo 1 dell'articolo 5 stabilisce una norma generale presente anche all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1347/2000, che dispone che i giudici debbano esercitare la competenza secondo le disposizioni della Convenzione dell'Aia del 1980. Il paragrafo 2 dispone che i giudici della nuova residenza abituale del minore possano assumere la competenza solo se tutti i titolari della potestà genitoriale hanno accettato la situazione. Il paragrafo 3 è il necessario corollario del paragrafo 2, e prevede che i giudici ordinino il ritorno del minore qualora non possano assumere la competenza a norma del paragrafo 2, e fermo restando ogni eventuale provvedimento provvisorio che possono adottare ai sensi dell'articolo 9. Il paragrafo 4 definisce infine l'"illecito trasferimento o mancato rientro" come nella Convenzione dell'Aia del 1980.Articolo 6 - Proroga della competenza giurisdizionaleIn virtù di tale articolo tutti i titolari della potestà genitoriale possono decidere di comune accordo di adire i giudici di uno Stato membro con cui il minore abbia uno stretto legame. Questa soluzione è volta a favorire un accordo, anche se solo sulla giurisdizione che deve trattare il caso. I giudici aditi valuteranno a loro discrezione se il fatto di dichiararsi competenti è o meno nell'interesse superiore del minore.La competenza dei giudici che decidono in merito alle domande di divorzio conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1347/2000 può essere considerata come un caso particolare di proroga della giurisdizione ai sensi dell'articolo 6. A titolo d'esempio altre giurisdizioni possibili sono quella dello Stato membro della residenza abituale di uno dei titolari della potestà genitoriale oppure quella dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.Articolo 7 - Competenza giurisdizionale in ragione della presenza del minoreL'articolo 7 stabilisce che, qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore, è automaticamente competente lo Stato membro in cui egli si trova. Questa situazione può verificarsi nel caso di bambini profughi, ma anche quando i giudici di uno Stato membro ritengono che il minore abbia perso la sua residenza abituale mentre quelli di un altro Stato membro ritengono che le condizioni per acquisire una nuova residenza abituale non siano ancora soddisfatte.Per evitare abusi nell'applicazione di queste disposizioni, è stato conferito a questo articolo un ruolo accessorio rispetto a quello degli articoli da 3 a 6 (esso è cioè applicabile solo se nessuna giurisdizione di uno Stato membro può esercitare la competenza ai sensi di tali articoli).Articolo 8 - Competenza giurisdizionale residualeL'applicazione residuale del diritto nazionale è prevista qualora nessuna giurisdizione di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 3 a 7. Questa situazione può riguardare nella maggior parte dei casi minori che hanno stretti legami con uno Stato membro senza però risiedervi abitualmente. L'adesione alla Convenzione dell'Aia del 1996 escluderebbe naturalmente l'esercizio della competenza su minori che hanno la residenza abituale in un'altra parte contraente della Convenzione, a meno che ciò sia conforme alla disposizioni della Convenzione, ad esempio attraverso l'applicazione dei suoi articoli 8 e 9.Analogamente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1347/2000, una decisione emessa sulla base di una competenza residuale beneficia dello stesso regime per il suo riconoscimento e la sua esecuzione in tutti gli Stati membri.Articolo 9 - Competenza ad adottare provvedimenti provvisori di tutela del minoreIn casi di urgenza, i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore devono poter adottare i necessari provvedimenti per tutelare il bambino.Occorre comunque vigilare affinché tali provvedimenti non siano mantenuti all'infinito, poiché ciò impedirebbe ai giudici competenti a conoscere del merito di esercitare effettivamente la loro giurisdizione. La proposta prevede pertanto che: i) l'applicazione di tali provvedimenti cessi a meno che entro un mese non sia presentata una domanda giudiziale davanti ai giudici competenti a conoscere del merito, e ii) che tali provvedimenti possano essere annullati da una decisione (in prima istanza) dei giudici competenti a conoscere del merito.Per quanto riguarda questi provvedimenti, è importante che i giudici cooperino in modo diretto o attraverso le autorità centrali (ad esempio nell'acquisizione delle prove).Articolo 10 - Competenza a organizzare l'esercizio della potestà genitorialeVa operata una distinzione fra le decisioni che assegnano i diritti di potestà genitoriale e le decisioni che ne organizzano l'esercizio. Per quanto riguarda queste ultime, i giudici dello Stato membro in cui tali diritti sono esercitati devono poter definire le necessarie modalità pratiche, nella misura in cui esse non sono previste dalla decisione originaria.Anche in questo caso occorre vigilare affinché la sostanza della decisione non venga modificata. Per evitare qualsiasi abuso il paragrafo 3 prevede che i giudici competenti a conoscere del merito possano annullare tali modalità pratiche.È importante che i giudici, relativamente a questo articolo, cooperino direttamente o attraverso le autorità centrali.Sezione IIArticoli 11 e 12 - Esame della competenza giurisdizionale e della procedibilitàAnalogamente a quanto prevedono gli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1347/2000, i giudici che emettono una decisione sono tenuti a verificare la loro competenza e ad accertare che i diritti di difesa sono stati rispettati.Articolo 13 - Trasferimento del caso a una giurisdizione più adatta a trattarloLe norme sulle competenza contenute nella sezione I sono state strutturate in modo da costituire un sistema completo e razionale che corrisponda all'interesse superiore del minore. Tuttavia vi possono essere alcune situazioni (anche se eccezionali) in cui i giudici di un altro Stato membro sarebbero più adatti a trattare il caso. È stata pertanto inclusa una disposizione che consente il trasferimento di un caso, sia per riconoscere che per promuovere ulteriormente la fiducia reciproca che si sta sviluppando fra gli Stati membri nel settore della cooperazione giudiziaria. Un meccanismo analogo per il trasferimento dei casi è previsto dalla Convenzione dell'Aia del 1996.Il sistema previsto dalla presente proposta è meno estensivo e si basa su criteri più adeguati al contesto comunitario. Si sottolinea che questo articolo dovrebbe essere applicato solo in circostanze eccezionali. Il legame con un dato Stato membro, condizione necessaria perché il caso possa esservi trasferito, è dato dal fatto che il minore in precedenza risiedeva abitualmente in quello Stato, o dal fatto che tale paese è la residenza abituale di uno dei titolari della potestà genitoriale. Il trasferimento del caso deve inoltre essere richiesto da un titolare della potestà genitoriale, e non può pertanto intervenire su iniziativa dei giudici. Una misura di salvaguardia supplementare è data dalla valutazione effettuata dai giudici che propongono il trasferimento del caso e da quelli che accettano tale trasferimento, valutazione volta ad accertare che esso corrisponda all'interesse superiore del minore.Sarebbe opportuno esaminare più approfonditamente la possibilità di un trasferimento e di uno scambio di opinioni diretto fra giurisdizioni. Nella misura in cui questo non fosse possibile, le autorità centrali avrebbero un ruolo importante da svolgere.Articolo 14 - LitispendenzaSono previste disposizioni relative alla litispendenza per i casi in cui procedimenti in materia di potestà genitoriale su uno stesso bambino sono pendenti presso tribunali di Stati membri diversi. Il ricorso a tale disposizione non dovrebbe tuttavia essere frequente, dato che il regime di competenza del regolamento non si basa su criteri di competenza alternativi.Capo III - Riconoscimento ed esecuzioneArticolo 15L'articolo 15 rinvia al regime stabilito dal regolamento (CE) n. 1347/2000.Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti ai fini degli allegati da I a III del regolamento (CE) n. 1347/2000 (giudici e mezzi d'impugnazione), da pubblicare nella Gazzetta ufficiale. Il certificato di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1347/2000 dovrebbe inoltre essere modificato secondo la procedura di comitatologia ivi prevista, in modo da includere tutti i titolari della potestà genitoriale (nella sezione 3) così come una breve descrizione dei loro diritti e dei loro obblighi.Capo IV - Cooperazione fra autorità centraliArticoli 16-18Uno degli elementi fondamentali della struttura della proposta è un sistema di cooperazione fra le autorità centrali.Le autorità centrali possono avere una funzione generale di informazione/coordinamento e in casi specifici possono adottare misure.In primo luogo, in quanto membri della rete giudiziaria europea [11], le autorità centrali elaboreranno un sistema di informazione ed esamineranno questioni di interesse comune e i loro metodi di coordinamento. Le strutture della rete possono inoltre essere utilizzate per convocare riunioni fra le autorità centrali.[11] Decisione del Consiglio 2001/470/CE, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.Aspetto più importante, le autorità centrali dovrebbero svolgere un ruolo attivo (e preventivo) per garantire l'effettivo esercizio della potestà genitoriale in determinati casi specifici, nei limiti del loro ambito d'azione definito dal diritto nazionale. Le loro attività comprendono un sostegno per l'esecuzione delle decisioni (compreso il ritorno del minore) nonché una promozione della mediazione, la cui importanza è stata sottolineata dal Consiglio "Giustizia e Affari Interni" del 30 novembre 2000. Non è possibile essere troppo prescrittivi in materia, ma si può solo incoraggiare lo sviluppo di una cultura di stretta cooperazione che può utilmente innestarsi sui meccanismi di cooperazione già esistenti, ad esempio fra le autorità designate conformemente alla Convenzione dell'Aia del 1980.Capo V - Disposizioni generali, transitorie e finaliArticolo 19 - Relazione col regolamento (CE) n. 1347/2000 del ConsiglioNell'ambito dell'obiettivo d'ampliamento del campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1347/2000, l'articolo 19 mira comunque a rafforzare la certezza del diritto stabilendo che le disposizioni del presente regolamento debbano prevalere sulle corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1347/2000. Sarebbe opportuno prendere in considerazione la possibilità di riunire le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 1347/2000, nonché l'iniziativa francese in materia di diritto di visita ai figli minori, allo scopo di consentire ai giudici e agli operatori del diritto di lavorare sulla base di un unico strumento.Articolo 20 - Stati membri con sistemi normativi plurimiQuesto articolo riprende essenzialmente le disposizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1347/2000.Articolo 21 - Disposizioni transitorieAnalogamente a quanto previsto all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1347/2000, anche l'applicazione del presente regolamento è consentita in alcuni casi in cui le azioni giudiziarie sono state proposte prima della sua entrata in vigore.Articolo 22 - Elenco delle autorità centrali, dei giudici e dei mezzi di impugnazioneSulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione aggiorna i dati relativi alle autorità centrali e li mette a disposizione del pubblico.Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione l'elenco dei giudici e dei mezzi d'impugnazione di cui agli allegati da I a III del regolamento (CE) n. 1347/2000 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in modo da consentirne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale prima che esso diventi applicabile.Articolo 23 - ComitatoL'articolo 23 rinvia al comitato istituito dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1347/2000Articolo 24 - Entrata in vigoreÈ previsto che il regolamento si applichi un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 22 si applicherà tuttavia venti giorni dopo la pubblicazione nella GUCE, poiché gli Stati membri avranno l'obbligo di comunicare le informazioni ivi indicate entro un termine di tre mesi.2001/0204 (CNS)Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di potestà dei genitoriIL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,vista la proposta della Commissione [12],[12] GU C ...visto il parere del Parlamento europeo [13],[13] GU C ...visto il parere del Comitato economico e sociale [14],[14] GU C ...considerando quanto segue:(1) La Comunità europea si è prefissa l'obiettivo di istituire uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine la Comunità deve adottare tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno.(2) Il Consiglio europeo di Tampere ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie come fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario.(3) Il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio stabilisce norme relative alla competenza, al riconoscimento automatico e ad un'esecuzione semplificata delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi emesse in occasione di procedimenti in materia matrimoniale.(4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio e la Commissione hanno adottato un programma relativo all'attuazione del principio di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale. Il programma prevede nella prima fase l'ampliamento del campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1347/2000 unito a uno specifico progetto per l'abolizione dell'exequatur per il diritto di visita ai minori.(5) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso mira in particolare a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.(6) Per garantire condizioni di parità per tutti i minori il presente regolamento riguarda tutte le decisioni relative alla potestà dei genitori, inclusi i diritti di visita e ad esclusione degli obblighi alimentari, che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001.(7) I criteri di competenza accolti nel presente regolamento sono elaborati in funzione dell'interesse superiore del bambino. Ciò significa che devono essere competenti in primo luogo i giudici dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale, eccezion fatta per alcuni casi di cambiamento della residenza abituale del bambino o di accordi fra i titolari della potestà genitoriale.(8) In particolare, in caso di illecito trasferimento o mancato ritorno del minore, i giudici dello Stato membro in cui il bambino è stato trasferito o viene trattenuto devono poter adottare i provvedimenti necessari per tutelarlo, ma devono poi rinviare il caso ai giudici competenti a emettere una decisione nel merito.(9) Le disposizioni relative alla competenza non devono precludere la possibilità, da parte dello Stato membro in cui si trova il bambino, di adottare misure per tutelarlo in casi di urgenza o per organizzare l'esercizio della potestà dei genitori. Sono tuttavia i giudici dello Stato membro competente a conoscere del merito a dover avere l'ultima parola nonché la possibilità di annullare tali misure.(10) Le decisioni sono riconosciute ed eseguite conformemente al regime disposto dal regolamento (CE) n. 1347/2000.(11) La cooperazione fra le autorità centrali è fondamentale in questo contesto, sia in linea generale che in casi specifici, nonché per favorire la composizione amichevole delle controversie familiari.(12) Conformemente all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [15], le misure d'applicazione del presente regolamento sono adottate per mezzo della procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa decisione.[15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.(13) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.(14) [Il Regno Unito e l'Irlanda, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipano all'adozione del presente regolamento, e non sono pertanto vincolati da esso né soggetti alla sua applicazione.] / [Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, hanno notificato che intendono partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.](15) Conformemente agli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce l'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, e non è pertanto vincolata da esso né soggetta alla sua applicazione.HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:capo iCampo d'applicazione e definizioniArticolo 1 Campo d'applicazione1. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti civili relativi alla potestà dei genitori.2. Sono equiparati ai procedimenti giudiziari gli altri procedimenti ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro. Il termine "giudice" comprende tutte le autorità degli Stati membri competenti in materia.3. Nel presente regolamento, per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno di Danimarca [dell'Irlanda e del Regno Unito].Articolo 2 Titolare della potestà genitorialeAi fini del presente regolamento il termine "titolare della potestà genitoriale" indica qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti la potestà genitoriale su un minore in virtù di una decisione o per effetto di legge.CAPO IICompetenzaSezione IArticolo 3 Competenza generaleFatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6, i giudici di un dato Stato membro sono competenti in materia di potestà genitoriale su un minore che risiede abitualmente in tale Stato membro nel momento in cui essi sono aditi.Articolo 4 Mantenimento della competenza dello Stato membro in cui è stata emessa l'ultima decisioneI giudici dello Stato membro in cui è stata emessa l'ultima decisione in materia di potestà genitoriale su un minore conformemente agli articoli da 3 a 8 del presente regolamento continuano ad essere competenti qualora:(a) il minore sia rimasto nello Stato della sua residenza abituale per un periodo inferiore a sei mesi alla data in cui i giudici sono aditi, e(b) uno dei titolari della potestà genitoriale sia abitualmente residente nello Stato membro in cui è stata emessa l'ultima decisione, a meno che(c) il bambino sia abitualmente residente in un altro Stato membro, e il titolare della potestà genitoriale di cui alla lettera b) abbia accettato la competenza dei giudici dello Stato membro in cui il bambino ha la residenza abituale.Articolo 5 Sottrazione di minori1. I giudici competenti a norma dell'articolo 3 esercitano la competenza secondo le disposizioni della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, in caso di illecito trasferimento o mancato rientro di un minore, i giudici dello Stato membro nel quale egli aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro conservano la loro competenza fino a quando il bambino abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato e(a) ciascun titolare della potestà genitoriale abbia accettato tale trasferimento o mancato rientro; oppure(b) il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno dopo che il titolare della potestà parentale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del luogo in cui si trovava il minore, ed entro quel periodo non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore e questi si è integrato nel nuovo ambiente.3. In deroga alle eccezioni all'obbligo di ritorno del minore previste dalla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in caso di illecito trasferimento o mancato rientro di un bambino, e sulla base di una domanda presentata dal titolare della potestà genitoriale o da un'autorità centrale, i giudici dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto ne ordinano il ritorno immediato nello Stato membro che continua ad essere competente ai sensi del paragrafo 2, fermo restando ogni provvedimento provvisorio di cui all'articolo 9 che essi considerino necessario.4. Il trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito quando:(a) viola i diritti di potestà genitoriale accordati in virtù di una decisione o per effetto di legge conformemente all'ordinamento dello Stato membro in cui il bambino era abitualmente residente prima del trasferimento o del mancato ritorno; e(b) al momento del trasferimento o del mancato rientro questi diritti erano effettivamente esercitati, da soli o congiuntamente, o lo sarebbero stati se non fossero sopravvenuti tali eventi.Articolo 6 Proroga della competenza giurisdizionale1. I giudici di uno Stato membro sono competenti qualora:(a) sia applicabile l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio; oppure(b) la loro competenza sia stata accettata da tutti i titolari della potestà genitoriale, il bambino abbia uno stretto legame con tale Stato membro, e tale competenza risponda all'interesse superiore del bambino.2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considera che i titolari della potestà genitoriale hanno accettato la competenza dei giudici se compaiono davanti ad essi, a meno che la loro comparizione abbia luogo al solo scopo di contestarne la giurisdizione.Articolo 7 Competenza giurisdizionale in ragione della presenza del minoreQualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore e nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 3 a 6, sono competenti in materia di potestà genitoriale su tale minore i giudici dello Stato membro in cui egli è presente.Articolo 8 Competenza giurisdizionale residualeSe nessun giudice di uno Stato membro è competente a norma degli articoli da 3 a 7, la competenza è determinata in ciascuno Stato membro dalla legge interna.Articolo 9 Competenza ad adottare provvedimenti provvisori di tutela del minore1. In caso di urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che i giudici di uno Stato membro adottino provvedimenti provvisori previsti dalla legge interna per tutelare un minore presente nello Stato stesso, anche se, a norma del presente regolamento, la competenza a conoscere del merito spetta al giudice di un altro Stato membro.2. I giudici dello Stato membro in cui è presente il minore assegnano un periodo di tempo entro cui adire i giudici di uno Stato membro competenti a conoscere del merito. Diversamente i provvedimenti perdono efficacia. Tale periodo di tempo non deve essere superiore a un mese.3. Ai fini del paragrafo precedente il giudice si considera adito:(a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto, o(b) se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso il giudice, alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.4. Tali provvedimenti cessano di applicarsi quando i giudici di uno Stato membro competenti a conoscere del merito emettono una decisione ai sensi del paragrafo 2.Articolo 10 Competenza a organizzare l'esercizio della potestà genitoriale1. Le disposizioni del presente regolamento non ostano a che i giudici dello Stato membro in cui è esercitata la potestà genitoriale o in cui è chiesta l'esecuzione di una decisione siano competenti al solo scopo di stabilire modalità pratiche di organizzazione dell'esercizio della potestà genitoriale, qualora le modalità necessarie non siano state previste dalla decisione dello Stato membro competente a conoscere del merito.2. In nessun caso può essere emessa una decisione nel merito.3. Tali modalità pratiche cessano di essere applicabili in virtù di una decisione posteriore emessa dai giudici dello Stato membro competenti a conoscere del merito.4. Ai fini del presente articolo, l'autorità centrale dello Stato membro in cui è esercitata la potestà genitoriale o in cui è chiesta l'esecuzione di una decisione in applicazione dell'articolo 16 coopera strettamente con l'autorità centrale dello Stato membro competente a conoscere del merito.Sezione IIArticolo 11 Verifica della competenza giurisdizionaleIl giudice di uno Stato membro, investito di una controversia per la quale non ha competenza in base al presente regolamento e per la quale, sempre in base al presente regolamento, è invece competente un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.Articolo 12 Esame della procedibilità1. Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, il giudice competente è tenuto a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, sulla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.3. Ove non si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all'estero a norma di tale convenzione.Articolo 13 Trasferimento del caso a una giurisdizione più adatta a trattarlo1. Su richiesta di un titolare della potestà genitoriale, i giudici di uno Stato membro competenti a conoscere del merito possono, in circostanze eccezionali in cui ciò sia nell'interesse superiore del minore, trasferire il caso ai giudici di un altro Stato membro in cui il minore aveva precedentemente la residenza abituale o in cui ha la residenza abituale uno dei titolari della potestà genitoriale.2. A tal fine essi sospendono il procedimento e assegnano un periodo di tempo entro cui adire i giudici di tale Stato membro.3. I giudici di tale Stato membro possono, qualora ciò sia nell'interesse superiore del minore, accettare la competenza durante il periodo di tempo fissato al paragrafo 2. In questo caso la giurisdizione adita in un primo tempo declina la propria competenza.4. Le giurisdizioni cooperano strettamente per facilitare il trasferimento del caso e per scambiarsi opinioni su di esso, o direttamente o attraverso le autorità centrali.Articolo 14 Litispendenza1. Qualora dinanzi ai giudici di Stati membri diversi siano state proposte domande in materia di potestà genitoriale su uno stesso bambino, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.2. Quando la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito. In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti al giudice successivamente adito può promuovere l'azione dinanzi al giudice preventivamente adito.3. Il giudice si considera adito:(a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto, o(b) se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso il giudice, alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.Capo iiiRiconoscimento ed esecuzioneArticolo 151. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri conformemente alle pertinenti disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1347/2000.2. Gli allegati da I a III del regolamento (CE) n. 1347/2000 sono completati in applicazione dell'articolo 22 del presente regolamento.3. Ogni modifica dell'allegato V ai fini del presente regolamento è adottata conformemente alla procedura prevista all'articolo 23, paragrafo 2.Capo IVCooperazione fra autorità centraliArticolo 16 Designazione1. Ogni Stato membro designa un'autorità centrale che lo assiste nell'applicazione del regolamento.2. Oltre all'autorità centrale designata conformemente al paragrafo 1, uno Stato membro in cui vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento, può designare un'autorità per ogni unità territoriale e specificarne la competenza territoriale. In questi casi le comunicazioni possono essere inviate o direttamente all'autorità territorialmente competente, oppure all'autorità centrale, a cui spetterà inoltrarle all'autorità territorialmente competente e informare il mittente al riguardo.Articolo 17 Funzioni1. Le autorità centrali instaurano un sistema di informazione sulle leggi e sulle procedure nazionali e adottano misure per migliorare l'applicazione del presente regolamento e per rafforzare la mutua cooperazione, ricorrendo a tal fine alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.2. Le autorità centrali cooperano in casi specifici per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di potestà genitoriale su un minore. A tal fine, e conformemente alla loro legislazione, le autorità centrali:(a) si scambiano informazioni sulla situazione del bambino; (b) adottano misure per sostenere l'esecuzione delle decisioni sul loro territorio, incluse decisioni che ordinano il ritorno del minore ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3; (c) adottano le misure di tutela che ritengono necessarie, qualora dette misure non possano essere prese nello Stato membro competente, o avviano procedimenti a tal fine; (d) raccomandano alle autorità dello Stato membro competente o di quello in cui si trova il minore di adottare le misure di protezione che esse ritengono necessarie, o avviano procedimenti a tal fine; (e) incoraggiano accordi fra i titolari della potestà genitoriale, con la loro mediazione oppure con altri mezzi, e organizzano a tal fine una cooperazione transfrontaliera.3. I titolari della potestà genitoriale possono presentare una richiesta di assistenza all'autorità centrale dello Stato membro in cui risiedono abitualmente oppure all'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore è abitualmente residente o presente. Se la richiesta di assistenza fa riferimento a una decisione emessa ai sensi del presente regolamento, il titolare della potestà genitoriale deve unire alla richiesta il certificato di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1347/2000.Articolo 18 RiunioniLa Commissione convoca le riunioni delle autorità centrali avvalendosi della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.Capo vDisposizioni generali, transitorie e finaliArticolo 19 Relazione col regolamento (CE) n. 1347/2000 del ConsiglioIl presente regolamento prevale sul regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi.Articolo 20 Stati membri con sistemi normativi plurimiQualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:(a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell'unità territoriale; (b) ogni riferimento alla cittadinanza, o, nel caso del Regno Unito, al "domicile" va inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato; (c) ogni riferimento all'autorità dello Stato membro va inteso come riferimento all'autorità di un'unità territoriale interessata di tale Stato; (d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell'unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione.Articolo 21 Disposizioni transitorie1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte, agli atti pubblici formati e agli accordi conclusi davanti ad un giudice nel corso di un giudizio posteriormente alla sua entrata in vigore.2. Le decisioni pronunciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III se la norma sulla competenza era basata su regole conformi a quelle del capo II o alle disposizioni di una convenzione in vigore tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.Articolo 22 Elenco delle autorità centrali, dei giudici e dei mezzi di impugnazione1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento:(a) le denominazioni e gli indirizzi delle autorità centrali di cui all'articolo 16, e i mezzi tecnici e le lingue accettate per la comunicazione fra le autorità; (b) l'elenco dei giudici e dei mezzi di impugnazione contenuti negli allegati da I a III del regolamento (CE) n. 1347/2000.2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi cambiamento relativo a tali informazioni.3. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati cui al paragrafo 1, lettera a), e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee quelli di cui al paragrafo 1, lettera b).Articolo 23 Comitato1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1347/2000.2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva stabilita dall'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.Articolo 24 Entrata in vigoreIl presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Il presente regolamento si applica un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ad eccezione dell'articolo 22 che si applica il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.Fatto a Bruxelles,Per il ConsiglioIl Presidente